Pubblichiamo l’interessante pronuncia del Tribunale Civile di Trieste nella quale viene riconosciuto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari per un richiedente asilo di nazionalità pakistana, in virtù della “mancanza di risorse esistenziali nel suo paese d’origine”.
Questa ordinanza conferma che la distinzione delle Commissioni Territoriali tra migranti economici e rifugiati è forzata e come, invece, sia necessario considerare le motivazioni di chi fugge da paesi nei quali le condizioni di vita sono insostenibili.
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Ordinanza del Tribunale civile di Trieste del 30 giugno 2015