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Permesso di soggiorno umanitario – Quando la condizione di inespellibilità dello straniero è riconosciuta in sede giurisdizionale la Questura deve rilasciare il permesso

Corte di Appello di Roma, sentenza n. 4200 del 14 luglio 2015

Corte d’Appello di Roma: quando la condizione di inespellibilità dello straniero è riconosciuta in sede giurisdizionale la Questura deve rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari, come previsto dall’art. 28 DPR 394/1999.

La Corte d’Appello di Roma si è pronunciata sulla vicenda di un cittadino turco curdo, al quale la Questura di Roma illegittimamente negava dal 2012 il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari a cui pure aveva diritto in quanto ritenuto inespellibile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 286/1998 con pronuncia del Giudice di Pace di Roma. Il ricorrente infatti rischiava di subire persecuzioni e trattamenti inumani e degradanti se rimpatriato, a causa della sua appartenenza etnica e delle sue opinioni politiche e tale circostanza era stata accertata dal Giudice di Pace di Roma in un’ordinanza risalente al 2012.

La Corte d’Appello di Roma si è espressa in termini molto netti ed ha ribadito che laddove la sussistenza dei motivi umanitari che rendono lo straniero inespellibile sia accertata in sede giurisdizionale la Questura debba automaticamente e in maniera vincolata rilasciare il relativo titolo di soggiorno.

Infine la Corte d’Appello ha evidenziato “la condotta ostruzionistica della Questura, tradottasi in una patente violazione della previsione legale dettata dall’art. 28 del Regolamento”.

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Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4200 del 14 luglio 2015