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Permesso di soggiorno umanitario ed impugnazione del provvedimento. Illegittimo il rilascio della Questura del Pds per motivi di attesa asilo politico

Tribunale di Roma, ordinanza del 6 febbraio 2017

Una pronuncia molto interessante del Tribunale di Roma, che ha ritenuto illegittimo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di attesa asilo politico (invece del permesso di soggiorno per motivi umanitari) da parte della Questura di Roma per un richiedente asilo a cui la commissione aveva accordato la protezione umanitaria e che di conseguenza aveva impugnato il provvedimento per ottenere il riconoscimento di una protezione internazionale.
Il Tribunale civile di Roma ribadisce che la Questura non ha alcun potere decisionale in questa fase in ordine alla tipologia di permesso da rilasciare e ricorda che l’art. 19 del Dlgs 150/2011, in caso di impugnazione ex art. 35, nel sancire l’effetto sospensivo si riferisce “all’efficacia esecutiva del provvedimento negativo dell’Autorità Amministrativa, vale a dire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione”, e non anche al provvedimento che riconosce una protezione umanitaria.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 6 febbraio 2017