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Permesso per attesa occupazione – La valutazione sul reddito può essere fatta solo decorso il periodo di un anno

a cura degli Avv.ti Alessandra Ballerini e Nicola Rossi

In caso di perdita del posto di lavoro, con l’avvenuta iscrizione alle liste di collocamento, prima che non sia decorso inutilmente il periodo minimo di un anno per la ricerca di un’attività lavorativa, il criterio di valutazione della posizione reddituale dell’istante non è utilizzabile.
In questi termini si espresso il T.A.R. per la Liguria con sentenza, 3 settembre 2014, n. 1332.

La ricorrente aveva fatto ingresso in Italia nel 2010 con visto per lavoro. Ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, lo aveva rinnovato più volte sino al 2013. Perso il posto di lavoro nel novembre 2012, la stessa si era iscritta al Centro per l’impiego di Chiavari, presentando, nell’agosto 2013, circa venti giorni prima della scadenza dell’ultimo permesso di soggiorno, richiesta di rinnovo del permesso per attesa occupazione.

La Questura di Genova, nell’ottobre 2013, rigettava l’istanza sulla base di un’accertata indisponibilità reddituale con riferimento al pregresso periodo di validità del permesso di soggiorno, come prescritto dall’art. 29, comma 3, del T.U. Immigrazione e richiamato dall’art. 22, comma 11 del medesimo Testo Unico.

La ricorrente impugnato il provvedimento della Questura, ottenuta già in sede cautelare la sua sospensione, conseguiva l’annullamento dell’atto, insistendo sull’illegittimità dello stesso per violazione dell’art. 22 del T.U. Immigrazione, il quale richiama la valutazione reddituale del ricorrente nel periodo di godimento del permesso di soggiorno, ma solo quale criterio successivo, una volta decorso inutilmente il periodo di attesa occupazione, senza cioè aver trovato una nuova occupazione.

Il T.A.R. Liguria, accogliendo le censure della ricorrente, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, essendo lo stesso intervenuto in un momento in cui, ancora, non era trascorso l’intero periodo che la legge concede allo straniero per il reperimento di una nuova attività lavorativa.
I giudici amministrativi evidenziavano, inoltre, come tale diagnosi non possa mutare in considerazione dell’esiguità del tempo residuo, che nel caso de quo risultava essere di meno di un mese essendo l’iscrizione alle liste di collocamento del novembre 2012 e il provvedimento della questura dell’ottobre 2013.

L’art. 22, comma 11 del T.U. Ammette, infatti, la possibilità di iscrizione presso le liste di collocamento per un “periodo non inferiore ad un anno”.
“La delicatezza degli interessi in gioco” e la “lettera della legge”, impongono dunque, secondo i giudici del T.A.R. Ligure di ritenere tale arco temporale di dodici mesi quale “garanzia minima e non derogabile in senso sfavorevole al lavoratore straniero”.
Che nel suddetto periodo, poi, non possa essere fatto ricorso al criterio di valutazione della disponibilità reddituale dell’istante è poi confermato dal fatto che, in caso di perdita del lavoro (per dimissioni o licenziamento) “sarebbe illogico consentire che lo straniero possa permanere sul territorio nazionale per un ulteriore periodo e, al tempo stesso, pretendere la dimostrazione di un reddito che presuppone lo svolgimento di una regolare attività lavorativa”.