Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Permesso temporaneo – La Francia: non entra chi non ha risorse economiche sufficienti

Una circolare del Ministero dell'Interno Francese risponde subito all'Italia. Da verificare poi il contenuto del decreto: potrebbe essere discriminatorio

Non ha atteso neppure l’annunciato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano la Francia per impartire disposizioni in merito ai controlli della frontiera con l’Italia. E con una circolare del 6 aprile, le Ministre de l’intérieur francese ha subito chiarito la sua posizione dando disposizioni in merito alla condotta da tenere dalle autorità di frontiera chiamate a verificare la possibilità di ingresso in Francia da parte di cittadini terzi in possesso di un titolo provvisorio di soggiorno.

Secondo l’art 21 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, ricorda la circolare, i cittadini di paesi terzi che provengono da un paese membro dell’Unione, hanno diritto di circolare in Francia per un periodo non superiore a tre mesi.

In ogni caso, dice la circolare, l’eventuale autorizzazione provvisoria rilasciata dall’Italia deve essere accompagnata da un titolo di viaggio e deve essere stata notificata alla Commissione Europea.

La Francia detta poi le condizioni:
I cittadini di paesi terzi provenienti in possesso di un documento rilasciato da un altro Stato Membro non possono essere considerati regolari se non soddisfano tutte queste 5 condizioni

– Essere muniti di un documento di viaggio in corso di validità riconosciuto dalla Francia;

– Essere muniti di un documento di soggiorno notificato dallo stato che lo ha emesso alla Commission Europea come previsto dalla Convenzione Schengen;

– Essere in possesso di risorse economiche sufficienti per la durata del soggiorno: 31 euro al giorno per persona per chi è può dimostrare una sistemazione alloggiativa o 61 euro al giorno per gli altri;

– Non deve costituire una minaccia per l’ordine pubblico;

– Non deve essere entrato in Francia da più di tre mesi in precedenza.

Al di fuori di questi casi i cittadini di paesi terzi potranno essere respinti.

Nelle prossime ore sarà presentato probabilmente il decreto per la concessione della protezione temporanea previsto dall’art 20 del Testo Unico sull’immigrazione.
Dopo oltre due mesi di resistenze l’esecutivo si è visto costretto a riconoscere l’inadeguatezza della normativa sull’immigrazione e della politica della detenzione di fornte alla pressione migratoria esercitata sulla frontiera Sud che ha fatto girare a pieni giri la macchina predisposta dal Ministero. Il risultato è stato un fallimento: insieme ai diritti ed alle garanzie, è saltato anche il sistema di detenzione confinamento, costringendo il Governo a rilasciare i permessi temporanei.

Le dichiarazioni di Maroni sembrano contradittorie: prima si è parlato di 23.000 permessi, poi della possibilità di attraversare le forntiere Schengen, poi ancora della possibile restrizione concedendoli solo a chi ha manifestato l’intenzione di lasciare l’Italia.

Intanto il Ministro Maroni annuncia un incontro con il collega d’Oltralpe per un’intesa sulla gestione dell’immigrazione, segno che la tranquillità del Governo sulla possibilità di attraversamento della frontiera concessa dal decreto vacilla.

Durante l’esposizione dell’informativa sull’emergenza al Senato, il Ministro ha detto che:

“Nell’accordo di ieri sera sono stati inseriti anche altri punti: come ho detto, il coinvolgimento della protezione civile e l’impegno che il Governo ha assunto di avviare una iniziativa presso l’Unione europea per attivare la direttiva n. 55 del 2001, sulla protezione internazionale.

Abbiamo già avviato tale richiesta, che ricorderò e rafforzerò nel Consiglio dei Ministri dell’interno e di giustizia che si terrà lunedì prossimo, nel corso del quale si discuterà anche il tema dell’emergenza umanitaria che noi abbiamo da subito individuato, emanando anche, come sapete, una ordinanza per l’emergenza umanitaria e incaricando il prefetto di Palermo Caruso della gestione di una situazione molto difficile e complicata. Voglio pubblicamente ringraziare il prefetto Caruso per lo straordinario impegno che ha profuso e, assieme a lui, le forze dell’ordine (la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di finanza ed i Vigili del fuoco) che hanno dimostrato un’eccezionale professionalità nella gestione di questo drammatico fenomeno.

Tuttavia, l’attivazione della direttiva prevede una serie di passaggi burocratici che non so quando potranno essere conclusi.”

“Da ultimo, l’accordo con la Tunisia prevede che da oggi in avanti coloro che arrivano vengano rimpatriati. Oggi il Presidente del Consiglio firmerà il decreto per l’attuazione dell’articolo 20 della legge Bossi-Fini, così come richiesto anche dalla Conferenza delle Regioni, che concede un permesso di soggiorno temporaneo a coloro che sono arrivati in Italia fino a ieri, ad esclusione naturalmente di chi non ha i requisiti di sicurezza. Saranno esclusi coloro che sono stati riconosciuti come appartenere a categorie socialmente pericolose, quelle di cui alla legge n. 1423 del 1956 e alla n. 575 del 1965; coloro che sono stati destinatari di un provvedimento di espulsione ancora efficace; coloro che risultino denunciati o essere stati detenuti nelle carceri tunisine per una serie di reati. Chi rientra in queste categorie non avrà naturalmente il premesso di soggiorno per fini umanitari e sarà messo nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) per poter essere poi rimpatriato in Tunisia. Tale permesso di soggiorno consente all’interessato la libera circolazione nei Paesi dell’Unione europea, come previsto dalla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.”

Ma di cosa si tratta?
Si tratta di una possibilità prevista dall’art 20 del Testo Unico.
La stessa è prevista anche dal decreto legislativo n. 85 del 2003 che ha a sua volta recepito la Direttiva europea n. 55 del 2001.

La protezione quindi può essere istituita autonomamente dall’Italia (attraverso l’art 20), o dal Consiglio UE.
Ma appare sostanzialmente più debole una autonoma decisione del Governo italiano. Se infatti la protezione fosse attivata nell’ambito dell’applicazione della Direttiva non consentirebbe lo spostamento degli stranieri tra stati, ma aprirebbe la strada per un accordo bilaterale di intesa con la Francia. Una decisione autonoma da parte dell’Italia invece, pur non ricadendo dell’ambito di applicazione della direttiva, e quindi investendo solo la normativa Schengen, irrigidendo la posizione francese, potrebbe dar luogo ai controlli rigidi sui cittadini di paesi terzi, proprio in virtùà dell’art 21 della Convenzione. La circolare francese ne è una dimostrazione (non certo legittima a nostro parere).

Lo stesso decreto di recepimento della direttiva europea richiama in ogni caso l’art 20 del TU.

L’art 3 del decreto legislativo 85/2003 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo 20 del testo unico (…) sono stabilite e misure di protezione temporanea per fronteggiare l’afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del Consiglio, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE”.

L’art. 10 del decreto legislativo 85 del 2003 intitolato “Divieto di allontanamento” dispone poi che:
“Le persone che godono della protezione temporanea, salvo accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione dell’Autorità che ha rilasciato il permesso di soggiorno, non possono allontanarsi dal territorio nazionale.”

Formulazione che lascia più di qualche dubbio.

Mentre l’art 11 della Direttiva europea 55 del 2001 dispone che:
“Uno Stato membro riammette una persona che gode della protezione temporanea nel suo territorio qualora essa soggiorni o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membro nel periodo previsto dalla decisione del Consiglio di cui all’articolo 5. Gli Stati membri, sulla base di un accordo bilaterale, possono decidere di non applicare la presente disposizione”.

Rimane quindi dubbia la questione legata al principale obbiettivo del Viminale, quello di permettere una distribuzione dei migranti tra gli Stati Europei senza un accordo bilaterale stipulato con gli altri stati membri, oppure senza che il Consiglio abbia deciso per la “distribuzione” tra i diversi stati dei beneficiari della protezione, come previsto dalla Direttiva e dal Decreto lgs 85.

Dall’altro lato, in caso di decisione autonoma da parte dell’Italia ai sensi dell’art 20, senza quindi attivare la direttiva UE, sia la Convenzione che il Regolamento 562/2006 Schengen, non sembrano lasciare molto spazio a possibili restrizioni da parte degli Stati Membri in merito alla possibilità, per gli stranieri titolari di un pds rilasciato da un altro Stato Membro, di circolare liberamente (o transitare) sul proprio territorio, per un periodo non superiore a tre mesi.

Ma come ha sottolineato il Ministero dell’Interno francese la Francia potrebbe invocare le disposizioni contenute nell’art 21 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen respingendolo alla frontiera, o dopo il controllo sul territorio, nel caso in cui, pur essendo in possesso del permesso di soggiorno, non soddisfi tutti i requisiti richiamati dalla circolare, tra i quali figura il possesso di risorse economiche sufficienti.

Sarà quindi fondamentale conoscere il tipo di permesso che verrà rilasciato per comprendere quali potranno essere le possibilità da parte della Francia.

Altra questione importante è quella relativa all’arbitrarietà ed alla discriminazione insita nella scelta annunciata dal Governo, che rimane pur sempre una sconfitta della line “muscolosa”.

E’ assolutamente illegittima una scelta che preveda di concedere il permesso di soggiorno temporaneo solo a chi è arrivato finora escludendo chi arriverà in futuro. Non vi è infatti nessuna base giuridica che renda possibile tale discriminazione proprio per la natura del decreto che riconosce la protezione ai cittadini stranieri il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta momentaneamente impossibile in dipendenza della situazione nel Paese stesso. Il decreto deve comunque stabilire le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea e sono esplicitamente elencate le possibilità di esclusione. Sembra difficilmente sostenibile da parte dell’Italia una esclusione dei nuovi arrivati sulla base del ripristino dei controlli alla frontiera da parte dell’autorità tunisina.

Di contro il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrebbe includere diverse disposizioni precise come:
– la data di decorrenza della protezione temporanea;
– le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea;
– la disponibilità ricettiva per l’accoglienza degli sfollati;
– le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), degli eventuali visti per l’ingresso nel territorio nazionale;
– le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro, quelle relative alla disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e alla registrazione dei dati personali degli sfollati. Del numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene conto nell’adozione del decreto di programmazione annuale ai sensi di quanto disposto all’articolo 3, comma 4, del testo unico;
– il punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell’Unione europea ai fini dell’attuazione della protezione temporanea e dell’interscambio di dati di cui al presente decreto;
– le misure assistenziali, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, comprese quelle per l’alloggio, l’assistenza sociale, per le cure mediche, per il sostentamento e l’accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonché per l’accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per le categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;
– gli interventi, anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni internazionali o intergovernative, per consentire il rimpatrio volontario;
– gli altri interventi necessari per l’attuazione della decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al trasferimento della persona protetta temporaneamente fra Stati membri e quelli inerenti la cooperazione amministrativa di cui alla lettera f);
– le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta.

Di seguito il testo dell’articolo 20 del TU, il testo integrale del decreto 85/2003 e della Direttiva 2001/55/CE

Circolare del Ministere de l’Intérieur Française del 6 aprile 2011
Art 20 TU
Decreto legislativo 7 aprile 2003, n.85
Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001
Regolamento CE 562/2006. Codice delle frontiere Schengen
Legge 30 settembre 1993, n. 388. Adesione del Governo della Repubblica italiana all’accordo di Schengen

La protezione temporanea. Un commento