Con sentenza del 30 novembre 2016 la Corte d’Appello di Brescia conferma la decisione assunta dal Tribunale di Bergamo con ordinanza del 9 agosto 2016.
Il caso, segnalato dall’ufficio stranieri della CGIL di Bergamo, ha portato la Corte a confermare la discriminatorietà dell’esclusione dei soggetti titolari del permesso unico lavoro dall’accesso all’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014.
La Corte d’Appello di Brescia ha affermato che l’assegno in questione rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui al regolamento 883/04 perché trattasi di prestazione erogata non discrezionalmente, sulla base di requisiti predeterminati. Da ciò ne deriva che la prestazione in oggetto è soggetta al vincolo di parità di cui alla all’art. 12 direttiva 2011/98 che trova applicazione diretta nell’ordinamento nazionale.
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La sentenza va ad aggiungersi alle già numerose ordinanze favorevoli emesse da diversi tribunali d’Italia.
In senso conforme si richiamano infatti le seguenti decisioni:
– Tribunale di Milano, ordinanza del 2 dicembre 2016
– Tribunale di Brescia, ordinanza del 17 novembre 2016
– Tribunale di Arezzo, 9 novembre 2016
– Tribunale di Rovereto, ordinanza del 29 settembre 2016
– Tribunale di Pavia, ordinanza del 21 ottobre 2016
– Tribunale di Modena, ordinanza del 30 settembre 2016