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Prima decisione di secondo grado sull’assegno di natalità ai titolari di permesso unico lavoro

Corte d’Appello di Brescia, ordinanza del 30 novembre 2016

Con sentenza del 30 novembre 2016 la Corte d’Appello di Brescia conferma la decisione assunta dal Tribunale di Bergamo con ordinanza del 9 agosto 2016.

Il caso, segnalato dall’ufficio stranieri della CGIL di Bergamo, ha portato la Corte a confermare la discriminatorietà dell’esclusione dei soggetti titolari del permesso unico lavoro dall’accesso all’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014.

La Corte d’Appello di Brescia ha affermato che l’assegno in questione rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale di cui al regolamento 883/04 perché trattasi di prestazione erogata non discrezionalmente, sulla base di requisiti predeterminati. Da ciò ne deriva che la prestazione in oggetto è soggetta al vincolo di parità di cui alla all’art. 12 direttiva 2011/98 che trova applicazione diretta nell’ordinamento nazionale.

– Scarica la sentenza:

Corte d’Appello di Brescia, ordinanza del 30 11 2016, pres. est. Nuovo, INPS (avv.ti Collerone e Maio) c. XXX (avv.ti Guariso e Lavanna)


La sentenza va ad aggiungersi alle già numerose ordinanze favorevoli emesse da diversi tribunali d’Italia.

In senso conforme si richiamano infatti le seguenti decisioni:

Tribunale di Milano, ordinanza del 2 dicembre 2016

Tribunale di Brescia, ordinanza del 17 novembre 2016

Tribunale di Arezzo, 9 novembre 2016

Tribunale di Rovereto, ordinanza del 29 settembre 2016

Tribunale di Pavia, ordinanza del 21 ottobre 2016

Tribunale di Modena, ordinanza del 30 settembre 2016

Tribunale di Pavia, ordinanza del 4 ottobre 2016

Tribunale di Brescia, ordinanza 21 settembre 2016