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Protezione internazionale – Il conflitto nella regione della Casamance in Senegal non può dirsi “ufficialmente cessato”

Due ordinanze del Tribunale di Salerno del 10 aprile 2017

Pubblichiamo due ordinanze del Tribunale di Salerno con le quali si riconosce lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria a due cittadini provenienti dalla regione della Casamance in Senegal.
Le ordinanze sono particolarmente interessanti poiché mettono in discussione i provvedimenti di diniego della Commissione territoriale secondo la quale il conflitto in Casamance è “ufficialmente cessato”.
Dal rapporto della Commissione nazionale per il diritto di asilo Area II – Affari Internazionali e Comunitari – Unità COI circa la situazione del conflitto tra forze armate e indipendentiste e milizie governative nella Casamance datata 06/07/2016 nonché attraverso la consultazione dei siti internet di organizzazioni umanitarie di riconosciuta attendibilità (Refworld; ecoi.net; humanrightswatch.org; rapportoannuale.amnesty.it) emerge come il quadro di sicurezza complessivo del paese di origine dei richiedenti risulta, invece, particolarmente precario.
Ebbene emerge dai report citati quindi, una situazione di conflitto nella regione ancora attiva e che sotto alcuni aspetti coinvolge ancora di più la popolazione civile atteso che parte delle forze del movimento di liberazione si sono frammentate e oggi sono dedite al banditismo e al saccheggio […]; va osservato che, rispetto ad una situazione di conflitto che, salvo fisiologici mutamenti di intensità nel corso della sua lunga durata, non si è, di fatto, mai sopito sin dalla metà degli anni ottanta ad oggi, occorre estrema cautela prima di poter affermare che la risoluzione delle ostilità ufficialmente proclamata corrisponda alla reale cessazione della situazione di pericolo generalizzato per i civili abitanti nell’area. Va, infatti, considerato che, anche ai fini della cessazione dello status di rifugiato e di quello di protezione sussidiaria, gli artt. 9 e 15 del d.lgs. 251/07 stabiliscono che il cambiamento delle circostanze che hanno condotto al riconoscimento della protezione deva avere natura non temporanea e così significativa da eliminare il fondato timore di persecuzioni o il rischio effettivo di danno grave“.

– Scarica le ordinanze:
Status di rifugiato – Tribunale di Salerno, ordinanza del 10 aprile 2017
Protezione sussidiaria – Tribunale di Salerno, ordinanza del 10 aprile 2017