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Protezione sussidiaria – Il commento a tre ordinanze del Tribunale di Bologna

a cura di Ivana Stojanova

Nigeria – Rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno

Con la Ordinanza n. 1083 del 21.03.2013 il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la protezione sussidiaria al cittadino nigeriano, proveniente da Delta State, il quale aveva presentato la domanda d’asilo avendo il fondato timore che la sua vita fosse in pericolo, dopo l’uccisione del padre e dei due fratelli in Nigeria da parte dei membri del gruppo militante MEND (Movimento per l’emancipazione del Delta del Niger).
Secondo l’organo giudicante, in caso di rientro in Nigeria, il richiedente correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno.
Secondo il Giudice adito, il quale conferma il suo dovere di cooperazione con il richiedente nell’accertamento dei fatti, basandosi sulla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. n. 27310/08), le condizioni di violenza indiscriminata e di conflitti interni generalizzati in Nigeria vengono descritte sia in siti istituzionali che di particolare rilievo internazionale.
Per il Tribunale di Bologna la violenza indiscriminata in Nigeria è accertata ormai in tutto il territorio, in presenza di plurimi conflitti interni non controllati dalle forze di polizia ed anzi spesso coinvolgenti gli stessi apparati statali al fianco dell’uno o dell’altro gruppo in conflitto, integrando i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in favore del cittadino nigeriano in ossequio al principio del non refoulment, non potendosi respingere alcuno in uno Stato in cui la sua vita sarebbe in serio pericolo.
La protezione sussidiaria, per l’organo giudicante, prescinde dalla posizione personale del richiedente, e riguarda una generalizzata situazione di grave rischio nel Paese d’origine, situazione che può venirsi a creare anche successivamente alla uscita del richiedente dal proprio Paese d’origine.

Protezione sussidiaria – Il rimpatrio del cittadino nigeriano violerebbe il principio del non refoulment che vieta il respingimento delle persone in aree dove la loro vita può essere esposta a gravi danni e pericoli

Con la Ordinanza n. 841 del 07.03.2013 il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la protezione sussidiaria al cittadino nigeriano, che ha motivato la sua richiesta di protezione internazionale sulla base delle continue e forti minacce che egli subiva in Nigeria da parte dell’organizzazione terroristica jihadista Il Popolo per la Propagazione degli Insegnamenti del Profeta e della Jihad, meglio noto in come Boko Haram, in quanto insegnate di informatica e cattolico. ll nome del gruppo “Boko Haram”, liberamente tradotto dalla lingua hausa, significa “l’educazione occidentale è vietata”. Il nome è dovuto alla dura opposizione all’Occidente, inteso come corruttore dell’Islam.
Secondo l’organo giudicante, i rilievi esposti dalla Commissione territoriale sembrano ignorare la diffusione nel paese di origine del richiedente dei continui attacchi terroristici da parte del gruppo Boko Haram, descritti sia in siti istituzionali (“viaggiare sicuri” del Ministero dell’Interno) che di particolare rilievo internazionale (rapporti di Amnesty International).
Per il Giudice del Tribunale di Bologna un possibile rimpatrio del richiedente nel paese d’origine violerebbe il principio del non refoulment, che vieta il respingimento delle persone in aree dove la loro vita può essere esposta a gravi danni e pericoli.
Per il Giudice di Bologna, nell’interno territorio della Nigeria oggi vige una situazione di violenza indiscriminata e conflitto generalizzato, maggiormente diffusi nel nord del paese, area di provenienza del richiedente, dove appunto è molto attivo il gruppo terroristico Boko Haram.

Nigeria – Fondati motivi di ritenere che l’incolumità del ricorrente di fede cristiana sarebbe minacciata per la sua sola presenza sul territorio nigeriano

Con la Ordinanza n. 916 del 11.03.2012 il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la protezione sussidiaria al cittadino nigeriano, di religione cristiana, poiché nella fattispecie ha ravvisata la sussistenza dei presupposti dell’art. 14 D.Lgs. 251/07, in quanto in caso di rientro nel suo paese d’origine, cioè la Nigeria, il ricorrente correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno.
Cioè che rileva per l’organo giudicante, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria non è tanto la condizione personale del richiedente, quanto la situazione oggettiva del Paese d’origine. La persistenza di un conflitto etnico-religioso tra cristiani e musulmani, appartenenti ad etnie e partiti politici differenti, secondo il Giudice adito, integra i fondati motivi di ritenere che l’incolumità del ricorrente di fede cristiana sarebbe minacciata per la sua sola presenza sul territorio nigeriano.