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Protezione sussidiaria a un cittadino del Mali: la violenza indiscriminata è accertata in tutto il Paese

Ordinanza del Tribunale di Napoli del 22 marzo 2016

Pubblichiamo un’ordinanza del Tribunale di Napoli che riconosce la protezione sussidiaria ad un cittadino maliano.

In ragione della conclamata ed attiva presenza di gruppi terroristi e delle conseguenti minacce all’incolumità di cittadini anche occidentali (da ultimo, il 5 febbraio 2016 presso la base ONU e l’hotel Palmeraie a Timbuctu, il 20 novembre ed il 7 agosto scorso 2015 rispettivamente nella capitale e nella città di Savarè dove un commando di terroristi ha attaccato le strutture alberghiere causando diverse vittime anche di cittadini stranieri), vi è un elevato rischio terroristico nel Paese, le Autorità del Mali hanno inoltre prorogato fino al 31 marzo 2016 lo stato di emergenza inizialmente decretato per il periodo delle festività natalizie. […] Preoccupante rimane la situazione in alcuni centri del Nord, tra cui in particolare Kidal e Menaka. Dato tale quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione, nonché la costante, concreta minaccia di azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali, tutto il Mali, compresa la capitale Bamako (nella notte del 7 marzo 2015, un attentato in un bar frequentato anche da stranieri ha provocato morti e feriti), è pertanto da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni a nord della capitale.

In tale contesto, caratterizzata da un disordine diffuso, dalla contrapposizione armata di gruppi ribelli e militari insorti, da un lato, e forze filo governative, dall’altro, il rischio di rimanere coinvolti negli scontri è rilevante, la violenza indiscriminata così accertata ormai in tutto il territorio maliano, anche alla luce degli ultimi attacchi terroristici proprio a Bamako, integra i presupposti della protezione sussidiaria, in favore del cittadino maliano ricorrente, giacché ai sensi dell’art.14 del d.lgs.19 novembre 2007 n°251, richiamato dall’art.2, lett.f ) del d.lgs.28 gennaio 2008 n°25, il rischio di “danno grave”, al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti.

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Ordinanza del Tribunale di Napoli del 22 marzo 2016