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Protezione sussidiaria ad un cittadino maliano: nel Paese è presente una situazione di violenza diffusa non controllabile dalle autorità statali

Tribunale di Venezia ordinanza del 17 febbraio 2016

(Harouna Traore, Ap/Ansa)

Pubblichiamo un’ordinanza del Tribunale di Venezia che riconosce la protezione sussidiaria ad un cittadino maliano.
Le informazioni provenienti dalle fonti utilizzate, redatti dalle maggiori organizzazioni operanti sui territori, consentono di affermare che “in questo paese è presente una situazione di violenza diffusa non controllabile dalle autorità statali, tale da integrare la nozione di conflitto armato”.
Riportiamo le esaustive motivazioni adottate dal Giudice che chiariscono come il diniego della Commissione Territoriale di Padova non appare “conforme al dettato normativo”. In calce all’articolo è possibile leggere l’ordinanza completa.

La Commissione Territoriale adduce, a fondamento del rigetto della domanda del
richiedente, che questi potrebbe venire rimpatriato nella regione di Kayes a sud del Mali, da cui proviene, senza correre alcun rischio effettivo di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona.
Quest’ultima motivazione non appare tuttavia conforme al dettato normativo.
Occorre rammentare che l’ art. 8 della direttiva 2004/83/CE recante norme sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione minima riconosciuta (abrogata a decorrere dal 21 dicembre 2013 dalla direttiva n. 2011/95/UE del 13/12/2011, il cui art. 8 ha mantenuto nella sostanza la previgente formulazione) prevedeva al paragrafo 1 che “Nell’ambito dell’esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d’origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese”, precisando al paragrafo 2 che “Nel valutare se una parte del territorio del paese d’origine è conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente all’epoca della decisione sulla domanda”.
La norma in esame della direttiva lasciava (e lascia tuttora) agli stati membri la facoltà se trasporla o meno nel proprio ordinamento (“gli Stati membri possono stabilire”): nel caso dell’Italia, la attuazione della direttiva è avvenuta tramite il D.Lgs. n. 251 del 2007 che non ha ripreso la disposizione dell’art. 8 della direttiva.
Ciò significa che quella disposizione non è entrata nel nostro ordinamento e non costituisce dunque un criterio applicabile al caso di specie, conseguentemente la Commissione Territoriale non può avvalersi di tale criterio, che prende in considerazione la possibilità del richiedente asilo di trasferirsi in altra regione del proprio paese rispetto a quella in cui egli corre rischi effettivi di subire danni gravi, anche se coincidente con quella da cui in concreto proviene, al fine di escludere la possibilità di riconoscere lo status di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria o altre forme di protezione ove fossero esistenti i requisiti per qualcuno dei detti riconoscimenti (v. Cass. ord. n. 2294 del 2012 e n. 20646 del 2012).
A questo riguardo va chiarito che la Corte di giustizia, con la sentenza n. 172 del 2009, Elgafaji, quando ha affermato, come dianzi ricordato, che “l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”, non ha affatto inteso negare in assoluto la necessità del requisito della personalizzazione della minaccia con riferimento alla fattispecie di protezione sussidiaria di cui all’ art. 15, lett. c), della direttiva 2004/83/CE (corrispondente al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)., avendo avuto cura di precisare che l’art. 15, lett. c) della direttiva, laddove definisce il danno come una «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente, si deve intendere il termine «individuale» anzitutto nel senso che esso riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identità (paragrafo 34) e che “si può tenere conto dell’estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell’effettiva destinazione del richiedente in caso di ritorno nel paese interessato, come risulta dall’art. 8, n. 1, della direttiva” (paragrafo 40).
In tanto quindi la provenienza geografica del richiedente da una determinata area di un paese, solo in una parte del quale è presente una siffatta minaccia, può assurgere a criterio di individualizzazione del rischio valutabile da parte dello Stato membro chiamato ad esaminare la domanda, in quanto detto Stato abbia trasposto nel proprio ordinamento il principio sancito dall’ art. 8 della direttiva 2004/83/CE e ribadito dall’art. 8 della direttiva n. 2011/95/UE del 13/12/2011.
Siccome, come dianzi indicato, quella disposizione non è entrata nel nostro ordinamento, il criterio in esame non è applicabile (nel senso che non è possibile applicarlo) o, in ogni caso, è possibile non applicarlo per valutare la sussistenza del requisito dell’individualità della minaccia grave alla vita o alla persona, e, dunque, dalla circostanza che il ricorrente proviene dal sud del Mali non si può ragionevolmente inferire che egli in caso di rimpatrio vi si stabilisca, non essendo questo processo di inferenza logica – in base al quale è ragionevole attendere dal richiedente che in caso di rimpatrio si stabilisca nella parte del paese da cui proviene, in cui non corre rischi effettivi di subire danni gravi – utilizzabile, fintantoché non venga espressamente recepito nel nostro ordinamento.
Nella vicenda esposta sono dunque ravvisabili gli elementi che integrano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Venezia ordinanza del 17 febbraio 2016