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Protezione sussidiaria ad un cittadino maliano: nel Paese sono assenti le condizioni minime di sicurezza

Tribunale di Venezia ordinanza del 18 febbraio 2016

Pubblichiamo un’ordinanza del Tribunale di Venezia che riconosce la protezione sussidiaria ad un cittadino maliano.
La Commissione territoriale ha rigettato la richiesta di protezione internazionale perché il ricorrente non correrebbe il rischio, nel caso di rientro nel suo paese di origine, di subire una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona derivante da una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, giacché, come ha ribadito nella propria memoria di costituzione in giudizio, “dalle fonti di informazione non risulta che il sud del Mali sia stato o sia attualmente interessato dal conflitto armato che sta invece interessando il nord del paese dal 2012, non risultando quindi coinvolta la regione di provenienza del ricorrente, cioè la regione del Kayes; infatti dalle fonti risulta esclusivamente che attacchi contro i civili si siano verificati e si verifichino tuttora nelle regioni del nord del paese“.

Il Giudice, invece, non ha ritenuto condivisibile questa motivazione e accertata l’attendibilità delle numerose e dettagliate fonti utilizzate dal difensore, le quali consentono di affermare che nell’intero paese è presente una situazione di scontro tra gruppi armati e di violenza diffusa non controllabile dalle autorità statali, tale da integrare la nozione di conflitto armato (art. 14, lett. c del D.Lgs.251/2007), ha ravvisato elementi tali da riconoscere lo status di protezione sussidiaria.

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Tribunale di Venezia ordinanza del 18 febbraio 2016