Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Protezione temporanea – La circolare “esplicativa” del Ministero dell’Interno

Consegna dei permessi entro 4 giorni. Pocho chiare le modalità di verifica del momento di arrivo.. Approssimativa la definizione di paesi del NordAfrica

Il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare in data 8 aprile contenente le istruzioni per il rilascio del permesso di soggiorno umanitario previsto dal DPCM del 5 aprile scorso che ha istituito la protezione temporanea.

Per la verità si tratta di una circolare che di esplicativo ha ben poco e che lascia aperti i dubbi le perplessità che già il decreto aveva fatto emergere.

La prima, la più importnatne, è quella che riguarda la dimostrazione del periodo di approdo in Italia degli interessati. Il DPCM corcoscriveva la possibilità di beneficiare della protezione temporanea al periodo compreso tra il 1 gennaio 2011 e la mezzanotte del 5 aprile 2011.

Qualora lo straniero non sia stato identificato sull’isola di Lampedusa o nei momenti successivi (ricordiamo le identificazioni sommarie fatte in nave e le immediate fughe “incentivate” dai vari CIE, CARA e tenndopoli) dovrebbe dimostrare – e non c’è chiarezza sulle modalità – il suo ingresso in Italia nel periodo compreso.

Se insomma uno straniero fosse entrato in Italia senza sbarcare a Lampedusa dovrà dimostrare da sé il momento del suo arrivo.

Il decreto, così come la circolare, definiscono i potenziali beneficiare della protezione temporanea come i “cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa” , senza chiarire quali siano gli stati considerati appartenenti a tale contesto geografico. Possono i cittadini della Mauritania, certamente collocata nel Nord dell’Africa, essere esclusi dal rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari?

La circolare poi dispone che il permesso venga rilasciato con procedura d’urgenza entro 4 giorni dall’autorizzazione, così come vengono ribaditi i motivi di esclusione.

Viene inoltre disposto il rilascipo di un titolo di viaggio per chi si trovi privo di passaporto.

Nulla invece viene menzionato in merito al luogo di rilascio del permesso di soggiorno. E questo rischia, visti i tempi ristretti per presentare la domanda, di impedire per molti l’accesso al titolo. Moltissime Questure infatti si rifiutano di raccoglienre le istanze richiamando la necessità di effettuare la domanda presso la Questura della Provincia in cui è situato il centro in cui sono stati trasferiti gli stranieri dopo l’attesa a Lampedusa. Di fatto si tratta di una violazione dell’art 9, comma 1, del regolamento di attuazione richiamato anche dal DPCM del 5 aprile che recita come segue: “la richiesta del permesso di soggiorno è presentata… al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare…”

Circolare del Ministero dell’Interno n. 2990 dell’8 aprile 2011
DPCM del 5 aprile 2011 – Protezione temporanea