Con tale l’ordinanza il Tribunale Ordinario di Venezia riconosce la protezione umanitaria ad un cittadino maliano.
Il giudice di primo grado ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. n. 251 del 2007, “stante la non credibilità dei riferiti episodi e l’insussistenza di una minaccia grave ed individuale per la vita del ricorrente in relazione causale diretta con la condizione soggettiva da questi narrata”.
Il ricorrente, però, è giunto in Italia dalla Libia, Paese in cui si è stabilito per circa un anno e mezzo dopo aver vissuto per quasi un anno in Algeria, recidendo irreversibilmente i legami con il paese di origine (da cui è assente dal 2012) e dove ha cercato di ricostruirsi un’esistenza: dalla Libia, infine, egli è stato costretto a fuggire a causa dello scoppio della guerra civile.
“Si reputa che ricorrano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno quando, come nel caso in esame, vi sono serie e conclamate emergenze umanitarie nel paese di transito da cui proviene il richiedente asilo e dove questi aveva fissato la propria dimora abituale”.
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Tribunale di Venezia, ordinanza del 20 giugno 2017