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Punjab, Pakistan – Persiste una condizione di pericolosa e minacciosa instabilità del Paese

Tribunale di Ancona, ordinanza del 20 settembre 2017

Due ordinanze gemelle del Tribunale di Ancona rispetto la situazione nel Punjab Pakistano. Il Giudice ha valutato che sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex artt. 32 comma 3 D. Lgs 25/2008 e art. 5 co. 6, D. Lgs 286/1998, atteso che dal complesso della situazione ampiamente descritta non può che evincersi una condizione di pericolosa e minacciosa instabilità del Paese che rende il provvedimento provvisorio di accoglimento a sua tutela.

Infatti “per quanto concerne le condizioni del Paese di origine, va premesso che non è in discussione la provenienza geografica del ricorrente, cioè dal distretto di Gujranwala, nella regione del Punjab pakistano. Tutte le fonti consultate dal giudicante, almeno con riferimento agli anni dal 2010 al 2016, riferiscono dell’assoluta criticità ed instabilità di quella zona per le azioni terroristiche e l’incapacità delle forze governative di gestire la sicurezza pubblica, peraltro confermate – come si vedrà – anche da quelle più recenti ed aggiornate; lo stesso sito del Ministero degli Esteri italiani segnala ancora oggi zone del Punjab soggette a particolare cautela sia per la conformazione del territorio sia per l’impossibilità da parte delle Forze Governative di garantire un capillare controllo in ogni parte della Regione”.

Il Giudice inoltre precisa che: “Non può essere valutata la possibilità di rientrare in zone del Paese di provenienza meno problematiche (ammesso che ve ne siano in Pakistan) atteso che il principio dell’internal flight alternative, pur previsto dalla fonte comunitaria, non è stato recepito dal legislatore nazionale“.

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Tribunale di Ancona, ordinanza del 20 settembre 2017