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Quattro sentenze della Corte d’Appello di Trieste che sfatano il luogo comune della migrazione per motivi economici dei cittadini nigeriani

Foto di Carmen Sabello @Melting Pot, Milano 20 maggio

Una raccolta di quattro sentenze della Corte d’Appello di Trieste su ricorsi proposti da richiedenti protezione internazionale provenienti dalla Nigeria. Le motivazioni adottate dai giudici sono molto interessanti poiché smentiscono la retorica di migrazione esclusivamente per “motivi economici” che viene utilizzata per indicare i richiedenti asilo nigeriani, ribaltando sia l’esito delle Commissioni territoriali e sia il responso dei tribunali di primo grado (ndr.).

Richiedente asilo proveniente da Edo State figlio di un maestro mussulmano, costretto a fuggire perchè convertitosi alla religione cristiana

Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 350/2017

La Corte d’Appello, acquisite le COI, riconosce la protezione sussidiaria in quanto: “le informazioni acquisite indicano che indipendentemente dalla credibilità completa dei fatti narrati dall’appellante, la zona di provenienza delle stesso è caratterizzata da una particolare, diffusa ed indiscriminata violenza, tanto da porre il luogo in condizione di particolare insicurezza e pericolosità. Ciò a dire che anche il solo fatto di professare o ritenere di potere professare una religione diversa da quella praticata nei luoghi è causa di grave minaccia per la vita individuale, così come causa di minaccia alla vita è qualunque comportamento che di ponga in contrasto con le fazioni in lotta“.

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Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 350 del 30 maggio 2017
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Richiedente asilo proveniente dal Delta State

Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 473/2017

Il Collegio riconosce la protezione umanitaria valorizzando la particolare fragilità del richiedente, individuata nella sua difficoltà di immediata reintegrazione nel Paese di origine e nel forte radicamento nel Paese di accoglienza. Tali elementi, secondo la Corte, giustificano e fondano il riconoscimento della protezione umanitaria in forza dei principi di solidarietà umana recepiti dall’art. 5 co. 6 d.lgs 286/98.

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Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 437 del 28 giugno 2017
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Richiedente asilo, di religione cristiana, proveniente da Edo State e trasferitosi a Kano

Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 565/2017

La Corte d’Appello riconosce la protezione sussidiaria al cittadino nigeriano sottolineando da una parte l’importanza della contestualizzazione delle dichiarazioni rese dal cittadino straniero in sede di audizione, sotto il profilo cronologico, al fine di valutare se effettivamente le eventuali contraddizioni siano effettivamente tali da inficiare la credibilità della storia raccontata; dall’altro il luogo di effettiva provenienza del richiedente, che deve essere rapportato non al luogo di nascita ma a quello di effettiva dimora.

La Corte, quindi, riconosce la protezione sussidiaria al richiedente ai sensi dell’art. 14 d.lgs 251/2007 lettera c): “non perché vi sia nella zona (Kano N.d.R.) un conflitto indiscriminato che espone al pericolo di vita qualsiasi civile, ma per il serio rischio, in quanto cristiano (circostanza pacifica), di subire violenze da parte dei numerosi gruppi terroristici di matrice islamica che infestano quella parte specifica della Nigeria (…omissis…) il pericolo di atti terroristici… assume caratteristiche individualizzanti per i soggetti più direttamente esposti a quel rischio che attinge una determinata fascia (cristiani, altre religioni e mussulmani tolleranti)”.

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Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 565 del 26 luglio 2017
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Richiedente asilo proveniente da Edo State – protezione umanitaria per situazione Paese d’origine e condizioni personali

Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 632/2017

Il richiedente asilo si era visto respingere la domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile ex art. 29 d.gls 25/2008.
La Corte, dato atto che effettivamente non vi erano gli elementi nuovi tali da giustificare la concessione della protezione internazionale, ha tuttavia riconosciuto la protezione umanitaria, domanda non soggetta al giudizio di inammissibilità di cui alla ricordata disciplina, così motivando: “Invero vanno in tal senso apprezzati il lungo periodo di lontananza dell’appellante dalla Nigeria e la ormai pluriennale permanenza dello stesso in Italia, ove è giunto sette anni fa e dove risulta avere intrapreso un percorso di integrazione linguistica (come da certificato in atti) e lavorativa …; ancora al predetto fine fa apprezzata l’età del richiedente (oggi trentasettenne), nonché la situazione socio politica attuale dell’Edo State, che – se non risulta caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata rilevante ai fini della lettera c) dell’art. 14 d.lgs 251/2007 – nondimeno appare per molti versi critica, in particolare sotto il profilo delle elevate tensioni politiche e la diffusa violenza di culto e comunitaria“.

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Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 632 del 3 agosto 2017