Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Regolamento (CE) N. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004

che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

Il Consiglio dell’Unione Europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e l’articolo 66,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:
(1) La politica comunitaria nel settore delle frontiere esterne
dell’Unione europea mira a una gestione integrata atta a
garantire un livello elevato e uniforme del controllo e
della sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione
delle persone nell’ambito dell’Unione europea
nonché componente essenziale di uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia.
A tal fine è prevista l’istituzione di
norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al
controllo delle frontiere esterne.

(2) L’efficace attuazione delle norme comuni rende necessario
un maggiore coordinamento della cooperazione operativa
tra gli Stati membri.

(3) Tenendo conto delle esperienze maturate dall’organo comune
di esperti in materia di frontiere esterne, nell’ambito
del Consiglio, dovrebbe essere istituito un organismo
specializzato incaricato di migliorare il coordinamento
della cooperazione operativa tra gli Stati membri nel
settore della gestione delle frontiere esterne in veste di
Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa
alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione
europea (in seguito denominata «Agenzia»).

(4) Il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne ricade
sotto la responsabilità degli Stati membri. L’Agenzia dovrebbe
semplificare l’applicazione delle misure comunitarie
presenti e future in materia di gestione delle frontiere
esterne, garantendo il coordinamento delle azioni intraprese
dagli Stati membri nell’attuare tali misure.

(5) L’efficacia del controllo e della sorveglianza delle frontiere
esterne è una questione della massima importanza per gli
Stati membri, qualunque sia la loro posizione geografica.
Sussiste quindi l’esigenza di promuovere la solidarietà tra
gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere
esterne.
L’istituzione dell’Agenzia, che assiste gli Stati
membri nell’attuazione degli aspetti operativi riguardanti
la gestione delle frontiere esterne, compreso il rimpatrio
dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati
membri, rappresenta un significativo progresso in questa
direzione.

(6) Sulla base di un modello comune di valutazione integrata
dei rischi, l’Agenzia, onde migliorare la gestione integrata
delle frontiere esterne, dovrebbe effettuare analisi dei rischi
per fornire alla Comunità e agli Stati membri adeguate
informazioni che consentano di adottare le opportune
misure o di affrontare minacce e rischi già individuati.

(7) L’Agenzia dovrebbe offrire una formazione a livello europeo
per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie
di confine, nonché una formazione supplementare e seminari,
in materia di controllo e sorveglianza alle frontiere
esterne e allontanamento dei cittadini di paesi terzi
presenti illegalmente negli Stati membri, per i funzionari
dei servizi nazionali competenti.
L’Agenzia può organizzare
attività di formazione in cooperazione con gli Stati
membri nel loro territorio.

(8) L’Agenzia dovrebbe seguire gli sviluppi nel settore della
ricerca scientifica relativa al settore e trasmettere le informazioni
pertinenti alla Commissione e agli Stati membri.

(9) L’Agenzia dovrebbe gestire elenchi delle attrezzature tecniche
messe a disposizione dagli Stati membri, contribuendo
in tal modo alla «messa in comune» delle risorse
materiali.

(10) L’Agenzia dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri in
circostanze che rendono necessaria una maggiore assistenza
tecnica e operativa alle frontiere esterne.

(11) Nella maggioranza degli Stati membri gli aspetti operativi
concernenti il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti
illegalmente negli Stati membri sono di competenza
delle autorità preposte al controllo delle frontiere esterne.
Considerato l’evidente valore aggiunto dello svolgimento
di questi compiti a livello europeo, l’Agenzia, nel rispetto
della politica comunitaria in materia di rimpatrio, dovrebbe
dunque offrire l’assistenza necessaria per organizzare
operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri
e individuare le migliori pratiche in relazione all’acquisizione
di documenti di viaggio e all’allontanamento
dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente nei territori
degli Stati membri.

(12) Per assolvere le proprie funzioni e nella misura necessaria
per l’espletamento dei suoi compiti, l’Agenzia può collaborare
con l’Europol, le autorità competenti dei paesi
terzi e le organizzazioni internazionali competenti riguardo
a questioni contemplate dal presente regolamento
nell’ambito degli accordi di lavoro conclusi conformemente
alle pertinenti disposizioni del trattato.
L’Agenzia
dovrebbe agevolare la cooperazione operativa tra Stati
membri e paesi terzi nel quadro della politica dell’Unione
europea in materia di relazioni esterne.

(13) Traendo spunto dalle esperienze dell’organo comune di
esperti in materia di frontiere esterne e dei centri operativi
e di formazione specializzati nei diversi aspetti relativi
al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente delle
frontiere terrestri, aeree e marittime, istituiti dagli Stati
membri, l’Agenzia stessa può istituire reparti specializzati
che si occupino di tali frontiere.

(14) L’Agenzia dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda
le questioni tecniche e possedere inoltre autonomia
giuridica, amministrativa e finanziaria.
È necessario e
opportuno, pertanto, che sia un organismo comunitario
dotato di personalità giuridica per esercitare le competenze
di esecuzione conferitegli dal presente regolamento.

(15) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere
rappresentati nell’ambito di un consiglio di amministrazione
al fine di controllare in maniera efficace le funzioni
dell’Agenzia.
Il consiglio di amministrazione dovrebbe
consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei
servizi nazionali competenti per la gestione delle frontiere
o dei relativi rappresentanti.
Il consiglio di amministrazione
dovrebbe godere dei necessari poteri per formare
il bilancio, verificarne l’esecuzione, adottare l’opportuna
normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro
trasparenti per l’iter decisionale a capo dell’Agenzia e
nominare il direttore esecutivo e il suo vice.

(16) Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell’Agenzia,
è opportuno dotarla di un bilancio autonomo
alimentato essenzialmente da un contributo della Comunità.
La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi
ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio
generale dell’Unione europea.
La revisione contabile
dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

(17) Il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle
indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode
(OLAF) (3) , dovrebbe applicarsi senza restrizioni all’Agenzia,
che dovrebbe aderire all’accordo interistituzionale, del
25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio
dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità
europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF) (4).

(18) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso
del pubblico ai documenti del Parlamento europeo,
del Consiglio e della Commissione (5), dovrebbe applicarsi
all’Agenzia.

(19) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la
tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6), si
applica al trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia.

(20) L’elaborazione della politica e della normativa relativa al
controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne resta
di competenza delle istituzioni dell’Unione europea, in
particolare del Consiglio.
Occorrerebbe provvedere a
uno stretto coordinamento tra l’Agenzia e dette istituzioni.

(21) Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a dire la
necessità di istituire una gestione integrata della cooperazione
operativa alle frontiere esterne degli Stati membri
dell’Unione europea, non possono essere realizzati in
misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque
essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità
può intervenire, in base al principio di sussidiarietà
sancito dall’articolo 5 del trattato.
Il presente regolamento
si limita a quanto è necessario per conseguire
tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo.

(22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed
osserva i principi sanciti dall’articolo 6, paragrafo 2 del
trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea

(23) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente
regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di
Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio
dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno
di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione,
all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen,
che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A
della decisione 1999/437/CE (7) del Consiglio, relativa a
talune modalità di applicazione di detto accordo.
Di conseguenza,
le delegazioni della Repubblica d’Islanda e del
Regno di Norvegia dovrebbero essere associate, in qualità
di membri, al consiglio di amministrazione dell’Agenzia,
sebbene con un diritto di voto limitato.
Per stabilire le
modalità supplementari che consentono la piena partecipazione
della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia
alle attività dell’Agenzia, dovrebbe essere concluso un
accordo ulteriore tra la Comunità e detti Stati.

(24) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione
della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea
e al trattato che istituisce la Comunità europea, la
Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento,
non è da esso vincolata e non è soggetta alla
sua applicazione.
Dato che il presente regolamento si
basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni
della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce
la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo
5 del succitato protocollo, entro un periodo di
sei mesi dall’adozione del presente regolamento da parte
del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto
interno.

(25) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell’acquis di Schengen al quale il Regno
Unito non partecipa, ai sensi della decisione
2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante
la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni
dell’acquis di Schengen (8).
Il Regno Unito non partecipa
pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non
è soggetto alla sua applicazione.

(26) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell’acquis di Schengen al quale l’Irlanda
non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del
Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta
dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis
di Schengen (9).
L’Irlanda non partecipa pertanto alla
sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta
alla sua applicazione.

(27) L’Agenzia dovrebbe agevolare l’organizzazione di interventi
operativi in cui gli Stati membri possano avvalersi
delle conoscenze specialistiche e delle attrezzature che
l’Irlanda e il Regno Unito saranno disposti a offrire, secondo
modalità da decidere caso per caso dal consiglio di
amministrazione.
A tal fine, i rappresentanti dell’Irlanda e
del Regno Unito dovrebbero essere invitati ad assistere a
tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, per
consentire loro di partecipare pienamente alle deliberazioni
in vista della preparazione di tali interventi operativi.

(28) È pendente una controversia tra il Regno di Spagna e il
Regno Unito sulla demarcazione delle frontiere di Gibilterra.

(29) La sospensione dell’applicabilità del presente regolamento
alle frontiere di Gibilterra non implica cambiamenti nelle
rispettive posizioni degli Stati interessati,

ha adottato il presente regolamento:

Capo I

Oggetto

Articolo 1

Istituzione dell’Agenzia

1. È istituita un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione
operativa alle frontiere esterne («l’Agenzia») onde migliorare
la gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri
dell’Unione europea.

2. Fatta salva la competenza degli Stati membri in materia di
controllo e sorveglianza delle frontiere esterne, l’Agenzia semplifica
e rende più efficace l’applicazione delle misure comunitarie
vigenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne
garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati
membri ai fini dell’applicazione di tali misure, contribuendo in
tal modo a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo
delle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati
membri.

3. L’Agenzia fornisce inoltre alla Commissione e agli Stati
membri il sostegno tecnico e le conoscenze specialistiche necessari
per la gestione delle frontiere esterne e promuove la solidarietà
tra gli Stati membri.

4. Ai fini del presente regolamento, per frontiere esterne
degli Stati membri s’intendono le frontiere terrestri e marittime
degli Stati membri e i loro aeroporti e porti marittimi, cui si
applicano le disposizioni del diritto comunitario in materia di
attraversamento delle frontiere esterne da parte delle persone.

Capo II

Compiti

Articolo 2

Compiti principali

1. L’Agenzia svolge i seguenti compiti:
a) coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella
gestione delle frontiere esterne;
b) assiste gli Stati membri in materia di formazione del corpo
nazionale delle guardie di confine, anche per quanto riguarda
la definizione di standard comuni di formazione;
c) effettua analisi dei rischi;
d) segue gli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla
sorveglianza delle frontiere esterne;
e) aiuta gli Stati membri in circostanze che richiedono una
maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne;
f) offre agli Stati membri il supporto necessario per l’organizzazione
di operazioni di rimpatrio congiunte.

2. Fatte salve le competenze dell’Agenzia, gli Stati membri
possono continuare a collaborare a livello operativo con altri
Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, qualora tale
cooperazione completi l’azione dell’Agenzia.
Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa
mettere a repentaglio il funzionamento dell’Agenzia o il raggiungimento
dei suoi obiettivi.
Gli Stati membri riferiscono all’Agenzia sulle questioni operative
alle frontiere esterne che si collocano al di fuori del quadro
dell’Agenzia.

Articolo 3

Operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere
esterne

1. L’Agenzia valuta, approva e coordina le proposte degli
Stati membri relative alle operazioni congiunte e ai progetti
pilota.
L’Agenzia stessa, di concerto con lo/gli Stato/i membro/i interessato/i, può avviare iniziative relative a operazioni congiunte e
a progetti pilota in cooperazione con gli Stati membri.
Essa può inoltre decidere di mettere le proprie attrezzature
tecniche a disposizione degli Stati membri che prendono parte
alle operazioni congiunte o ai progetti pilota.

2. L’Agenzia può operare attraverso i propri reparti specializzati
di cui all’articolo 16, per quanto concerne l’organizzazione
pratica delle operazioni congiunte e dei progetti pilota.

3. L’Agenzia valuta i risultati delle operazioni congiunte e dei
progetti pilota ed effettua un’analisi completa e comparativa di
tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e
l’efficacia delle operazioni e dei progetti futuri da inserire nella
propria relazione generale di cui all’articolo 20, paragrafo 2,lettera b).

4. L’Agenzia può decidere di cofinanziare le operazioni e i
progetti di cui al paragrafo 1 con sovvenzioni dal proprio bilancio,conformemente al regolamento finanziario dell’Agenzia.

Articolo 4

Analisi dei rischi

L’Agenzia elabora e applica un modello comune di analisi integrata
dei rischi.
Essa prepara analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato,
da sottoporre al Consiglio e alla Commissione.
L’Agenzia tiene conto dei risultati del modello comune di analisi
integrata dei rischi nell’elaborare una base comune per la formazione
delle guardie di confine di cui all’articolo 5.

Articolo 5

Formazione

L’Agenzia crea e sviluppa una base comune per la formazione
delle guardie di confine e offre formazione a livello europeo per
gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine degli
Stati membri.
L’Agenzia offre inoltre agli agenti dei servizi nazionali competenti
degli Stati membri corsi e seminari di formazione supplementari
su temi riguardanti il controllo e la sorveglianza delle
frontiere esterne e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.
L’agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione
con gli Stati membri nel loro territorio.

Articolo 6

Follow-up della ricerca

L’Agenzia segue gli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti al
controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne e trasmette
tali informazioni alla Commissione e agli Stati membri

Articolo 7

Gestione delle attrezzature tecniche

L’Agenzia crea e conserva a livello centrale un registro delle
attrezzature tecniche, utilizzate per il controllo e la sorveglianza
delle frontiere esterne, di proprietà degli Stati membri che questi,
volontariamente e su richiesta di un altro Stato membro,
sono disposti a mettere a disposizione di detto Stato membro
su base temporanea a seguito di analisi del fabbisogno e dei
rischi effettuate dall’Agenzia.

Articolo 8

Sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono
una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere
esterne

1. Fatto salvo l’articolo 64, paragrafo 2 del trattato, uno o
più Stati membri che si trovino in circostanze che richiedono
una maggiore assistenza tecnica e operativa nell’adempimento
dei propri obblighi relativi al controllo e alla sorveglianza delle
frontiere esterne, possono rivolgersi all’Agenzia per assistenza.
L’Agenzia può predisporre l’adeguata assistenza tecnica e operativa
per lo Stato membro o gli Stati membri richiedente/i.

2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, l’Agenzia può:
a) fornire assistenza in materia di coordinamento tra due o più
Stati membri per affrontare i problemi riscontrati alle frontiere
esterne;
b) inviare i propri esperti per sostenere le autorità nazionali
competenti dello/degli Stato/i membro/i in questione per il
tempo necessario.

3. L’Agenzia può acquisire attrezzature tecniche per il controllo
e la sorveglianza delle frontiere esterne da mettere a
disposizione dei propri esperti per la durata della loro missione
nello/negli Stato/i membro/i in questione.

Articolo 9

Cooperazione in materia di rimpatrio

1. L’Agenzia, fatta salva la politica comunitaria in materia di
rimpatrio, offre l’assistenza necessaria per l’organizzazione di
operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri.
L’Agenzia
può usufruire degli strumenti finanziari comunitari previsti per
il rimpatrio.

2. L’Agenzia individua le migliori pratiche in materia di acquisizione
dei documenti di viaggio e di allontanamento dei
cittadini di paesi terzi presenti illegalmente.

Articolo 10

Esercizio dei poteri di esecuzione

L’esercizio dei poteri di esecuzione da parte del personale dell’Agenzia
e degli esperti di uno Stato membro che operano nel
territorio di un altro Stato membro è soggetto al diritto interno
di quest’ultimo Stato membro.

Articolo 11

Sistemi di scambio delle informazioni

L’Agenzia può adottare tutte le misure necessarie per semplificare
lo scambio delle informazioni pertinenti ai propri compiti
con la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 12

Cooperazione con l’Irlanda e il Regno Unito

1. L’Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e
nella misura necessaria per l’espletamento dei compiti di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, agevola la cooperazione operativa
tra gli Stati membri e l’Irlanda e il Regno Unito.

2. Il supporto che l’Agenzia deve offrire in applicazione dell’articolo
2, paragrafo 1, lettera f), comprende l’organizzazione
di operazioni di rimpatrio congiunte di Stati membri a cui
partecipino anche l’Irlanda o il Regno Unito o entrambi.

3. L’applicazione del presente regolamento alle frontiere di
Gibilterra è sospesa fino alla data di conclusione di un accordo
sulla portata delle disposizioni in materia di attraversamento, da
parte delle persone, delle frontiere esterne degli Stati membri.

Articolo 13

Collaborazione con l’Europol e le organizzazioni internazionali

L’Agenzia può collaborare con l’Europol e le organizzazioni
internazionali competenti per questioni contemplate nel presente
regolamento nell’ambito degli accordi di lavoro conclusi
con tali organismi conformemente alle pertinenti disposizioni
del trattato e alle disposizioni sulla competenza di detti organismi.

Articolo 14

Agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi
e cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi

L’Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella
misura necessaria per l’espletamento dei suoi compiti, agevola la
cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro
della politica dell’Unione europea in materia di relazioni esterne.
L’Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti
per questioni contemplate nel presente regolamento nell’ambito
degli accordi di lavoro conclusi con tali autorità, ai
sensi delle pertinenti disposizioni del trattato.

Capo III

Struttura

Articolo 15

Status giuridico e ubicazione

L’Agenzia è un organismo comunitario.
Essa è dotata di personalità
giuridica.
L’Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità
giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni
nazionali.
In particolare, l’Agenzia può acquisire o alienare
beni mobili e immobili e stare in giudizio.
L’Agenzia è indipendente per quanto attiene alle questioni tecniche.
Essa è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.
La sede dell’Agenzia è decisa dal Consiglio all’unanimità.

Articolo 16

Reparti specializzati

Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia valuta la necessità
di reparti specializzati negli Stati membri e ne decide la creazione,
previo consenso degli Stati stessi, tenendo conto che la
dovuta priorità andrebbe accordata ai centri operativi e di formazione
già stabiliti e specializzati nei diversi aspetti relativi al
controllo e alla sorveglianza, rispettivamente, delle frontiere terrestri,
aeree e marittime.
I reparti specializzati dell’Agenzia sviluppano le migliori pratiche
per quanto riguarda i tipi particolari di frontiere esterne di cui
sono responsabili.
L’Agenzia assicura la coerenza e l’uniformità
di tali pratiche.
Ogni reparto specializzato presenta al direttore esecutivo dell’Agenzia
una relazione annuale particolareggiata della propria attività
e fornisce inoltre ogni genere di informazione rilevante
per il coordinamento della cooperazione operativa.

Articolo 17

Personale

1. Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari
delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri
agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente
dalle istituzioni delle Comunità europee per l’applicazione
di detti statuto e regime.

2. L’Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i
poteri conferiti alle autorità di nomina dallo statuto e dal regime
applicabile agli altri agenti.

3. Il personale dell’Agenzia è costituito in parte da un numero
sufficiente di funzionari e di esperti nazionali in materia di
controllo e sorveglianza delle frontiere esterne distaccati dagli
Stati membri per svolgere compiti di gestione.
La parte restante
è costituita da altri dipendenti assunti dall’Agenzia nella misura
necessaria all’espletamento dei suoi compiti.

Articolo 18

Privilegi e immunità

All’Agenzia si applica il Protocollo sui privilegi e le immunità
delle Comunità europee.

Articolo 19

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata
dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente
a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un
contratto concluso dall’Agenzia.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale l’Agenzia risarcisce,
secondo i principi generali comuni ai diritti degli Stati
membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio
delle loro funzioni.

4. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito
alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al
paragrafo 3.

5. La responsabilità personale degli agenti verso l’Agenzia è
disciplinata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi
applicabile.

Articolo 20

Poteri del consiglio di amministrazione

1. L’Agenzia ha un consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione:
a) nomina il direttore esecutivo su proposta della Commissione
ai sensi dell’articolo 26;
b) adotta entro il 31 marzo di ogni anno la relazione generale
dell’Agenzia relativa all’anno precedente e la trasmette entro
il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione,
al Comitato economico e sociale europeo e alla
Corte dei conti. La relazione generale è resa pubblica;
c) adotta entro il 30 settembre di ogni anno, dopo aver ricevuto
il parere della Commissione e a maggioranza di tre
quarti dei suoi membri con diritto di voto, il programma
di lavoro dell’Agenzia per l’anno successivo e lo trasmette al
Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; tale
programma di lavoro è adottato secondo la procedura annuale
di bilancio della Comunità e il programma legislativo
della Comunità nei pertinenti campi della gestione delle frontiere
esterne;
d) elabora procedure relative alle decisioni dei compiti operativi
dell’Agenzia a capo del direttore esecutivo;
e) svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell’Agenzia a
norma degli articoli 28, 29, paragrafi 5, 9 e 11, 30, paragrafo
5, e 32;
f) esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo
e del vicedirettore, di concerto con il direttore esecutivo;
g) adotta il suo regolamento interno;
h) stabilisce la struttura organizzativa dell’Agenzia e adotta la
politica relativa al personale dell’Agenzia.

3. Le proposte di decisione relative ad attività specifiche da
effettuare alle frontiere esterne di un determinato Stato membro,
o nelle immediate vicinanze delle stesse, richiedono il voto
favorevole alla loro adozione da parte del membro del consiglio
di amministrazione che rappresenta detto Stato membro.

4. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore
esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo
della gestione operativa delle frontiere esterne, compreso il follow–
up della ricerca di cui all’articolo 6.

5. Su richiesta dell’Irlanda e/o del Regno Unito, il consiglio di
amministrazione delibera in merito alla loro partecipazione alle
attività dell’Agenzia.
Basandosi su una valutazione caso per caso, esso decide a maggioranza
assoluta dei membri aventi diritto di voto, valutando
se la partecipazione dell’Irlanda e/o del Regno Unito contribuisca
allo svolgimento dell’attività in questione. Nella decisione
viene fissato il contributo finanziario di detti paesi all’attività
per la quale hanno presentato una richiesta di partecipazione.

6. Il consiglio di amministrazione trasmette ogni anno all’autorità
di bilancio tutte le informazioni pertinenti all’esito delle
procedure di valutazione.

7. Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato
esecutivo per assistere il direttore esecutivo e il consiglio di
amministrazione stesso nella preparazione di decisioni, programmi
e attività che quest’ultimo dovrà adottare ed eventualmente,
per questioni urgenti, per prendere decisioni provvisorie
a nome del medesimo.

Articolo 21

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione
è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di
due rappresentanti della Commissione.
A tal fine ogni Stato
membro nomina un membro del consiglio di amministrazione
e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione
nomina due membri e i relativi supplenti. Il mandato è
di quattro anni, rinnovabile per un secondo termine.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati
in base al grado di esperienza e perizia appropriate e di alto
livello nel settore della cooperazione operativa nella gestione
delle frontiere.

3. I paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo
dell’acquis di Schengen prendono parte all’Agenzia, ciascuno
con un rappresentante e relativo supplente al consiglio di
amministrazione.
In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi
accordi di associazione, saranno elaborati accordi che specificano,
tra l’altro, la natura, l’estensione e le modalità particolareggiate
di partecipazione di questi paesi ai lavori dell’Agenzia,
comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

Articolo 22

Presidenza del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un
vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri.
Il vicepresidente
sostituisce ex-officio il presidente in caso di sua impossibilità a
esercitare le proprie funzioni.

2. Il mandato del presidente e del vicepresidente scade nel
momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione.
In base a tale disposizione, il mandato del presidente
e del vicepresidente dura due anni ed è rinnovabile per un
secondo termine.

Articolo 23

Riunioni

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione vengono indette
dal presidente.

2. Il direttore esecutivo dell’Agenzia partecipa alle deliberazioni.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due
volte all’anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o
su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4. L’Irlanda e il Regno Unito sono invitati a partecipare alle
riunioni del consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra
persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare
alle riunioni in veste di osservatore.

6. I membri del consiglio di amministrazione, fatte salve le
disposizioni del proprio regolamento interno, possono farsi assistere
da consulenti o esperti.

7. L’Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

Articolo 24

Votazione

1. Fatti salvi l’articolo 20, paragrafo 2, lettera c) e l’articolo
26, paragrafi 2 e 4, il consiglio di amministrazione prende le
sue decisioni a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto
di voto.

2. Ciascun membro dispone di un solo voto. Il direttore
esecutivo dell’Agenzia non partecipa al voto.
In assenza di un
membro, il/la suo/a supplente è abilitato/a a esercitare il suo
diritto di voto.

3. Il regolamento interno stabilisce le modalità di votazione
particolareggiate, in particolare le condizioni cui è sottoposto un
membro che agisce per conto di un altro e i requisiti di quorum,
ove opportuno.

Articolo 25

Funzioni e poteri del direttore esecutivo

1. L’Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente
indipendente nell’espletamento delle sue funzioni.
Fatte salve le competenze rispettivamente della Commissione,
del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il
direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun
governo o altro organismo.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il
direttore esecutivo dell’Agenzia a presentare una relazione sull’esercizio
delle proprie funzioni.

3. Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:
a) prepara e attua le decisioni, i programmi e le attività adottate
dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia nei limiti previsti
dal presente regolamento, dalle relative norme di attuazione
e dalla legislazione applicabile;
b) prende tutte le iniziative necessarie, comprese l’adozione di
istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni,
per garantire il funzionamento dell’Agenzia,
secondo le disposizioni del presente regolamento;
c) prepara ogni anno un progetto di programma di lavoro e
una relazione di attività che sottopone al consiglio di amministrazione;
d) esercita nei confronti del personale le competenze di cui
all’articolo 17, paragrafo 2;
e) elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese
dell’Agenzia a norma dell’articolo 29 e dà esecuzione al
bilancio sulla base dell’articolo 30;
f) delega i suoi poteri ad altri membri del personale dell’Agenzia,
nel rispetto delle regole da adottare secondo la procedura
di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera g).

4. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio
di amministrazione.

Articolo 26

Nomina di alti funzionari

1. La Commissione propone candidati per il posto di direttore
esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla
pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
o eventualmente su altri siti stampa o Internet.

2. Il direttore esecutivo dell’Agenzia è nominato dal consiglio
di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza
in materia amministrativa e gestionale, nonché della
relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne.
Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due
terzi dei membri aventi diritto di voto.
Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del direttore
esecutivo secondo la medesima procedura.

3. Il direttore esecutivo è affiancato da un vicedirettore esecutivo.
In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo,
il vicedirettore esecutivo ne fa le veci.

4. Il vicedirettore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione,
su proposta del direttore esecutivo, sulla base del
merito e della provata competenza in materia amministrativa e
gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione
delle frontiere esterne.
Il consiglio di amministrazione
decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto
di voto.
Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del vicedirettore
esecutivo secondo la medesima procedura.

5. Il mandato del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo
dura cinque anni e può essere prorogato dal consiglio di
amministrazione per un altro termine, non superiore ai cinque
anni.

Articolo 27

Traduzione

1. All’Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n.
1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della
Comunità economica europea (10).

2. Fatte salve le decisioni prese in base all’articolo 290 del
trattato, sia la relazione generale sia il programma di lavoro di
cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), sono redatti in
tutte le lingue ufficiali della Comunità.

3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia
sono forniti dal centro di traduzione degli organi
dell’Unione europea.

Articolo 28

Trasparenza e comunicazione

1. Dopo sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento,
l’Agenzia deve assoggettarsi alle disposizioni del regolamento
(CE) n. 1049/2001 nel far fronte alle richieste di accesso
ai documenti in suo possesso.

2. L’Agenzia, di propria iniziativa, può effettuare comunicazioni
nei settori che rientrano nelle sue funzioni. Essa garantisce
in particolare che oltre alla pubblicazione specificata all’articolo
20, paragrafo 2, lettera b), il pubblico e qualsiasi altra parte
interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, affidabili
e di facile comprensione relative alla propria attività.

3. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche
per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Tutte le persone fisiche o giuridiche hanno diritto di rivolgersi
per iscritto all’Agenzia utilizzando una qualsiasi delle
lingue indicate all’articolo 314 del trattato.
Esse hanno inoltre
diritto di ricevere una risposta nella medesima lingua.

5. Le decisioni prese dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 8 del
regolamento (CE) n. 1049/2001 possono formare oggetto di
una denuncia presso il Mediatore europeo oppure di un ricorso
dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi
delle disposizioni di cui agli articoli 195 e 230 del trattato,
rispettivamente.

Capo IV

Requisiti finanziari

Articolo 29

Bilancio

1. Le entrate dell’Agenzia sono costituite, fatte salve altre
entrate, da:
— un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale
dell’Unione europea (sezione «Commissione»),
— un contributo dei paesi terzi associati all’attuazione, all’applicazione
e allo sviluppo dell’acquis di Schengen,
— compensi per i servizi forniti,
— contributi volontari degli Stati membri.

2. Le spese dell’Agenzia comprendono le spese di personale,
di funzionamento, di infrastruttura e quelle operative.

3. Il direttore esecutivo prepara uno stato di previsione delle
entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo e lo
trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella
dell’organico.

4. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

5. Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di stato
di previsione, compresi la tabella provvisoria dell’organico e il
programma di lavoro preliminare, e li trasmette entro il 31
marzo alla Commissione e ai paesi terzi associati all’attuazione,
all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

6. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al
Consiglio (in seguito denominati «autorità di bilancio») lo stato
di previsione e il progetto preliminare di bilancio dell’Unione
europea.

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce
nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione
europea le stime ritenute necessarie per la tabella dell’organico
nonché l’importo della sovvenzione da iscrivere nel bilancio
generale, che presenta all’autorità di bilancio a norma dell’articolo
272 del trattato.

8. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la
sovvenzione all’Agenzia.
L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico per l’Agenzia.

9. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell’Agenzia,
che diventa definitivo a seguito dell’adozione finale del
bilancio generale dell’Unione europea.
Se del caso, si procede
agli opportuni adeguamenti.

10. Qualsiasi modifica apportata al bilancio, compresa la
tabella dell’organico, segue la medesima procedura.

11. Il consiglio di amministrazione comunica al più presto
all’autorità di bilancio la sua intenzione di attuare progetti che
possono avere importanti implicazioni finanziarie per il finanziamento
del proprio bilancio, in particolare quelli relativi alla
proprietà, quali la locazione o l’acquisto di edifici, di cui deve
informare la Commissione e i paesi associati all’attuazione, all’applicazione
e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Nel caso in cui un ramo dell’autorità di bilancio abbia comunicato
la propria intenzione di esprimere un parere, lo trasmette
al consiglio di amministrazione entro le sei settimane successive
alla data di notifica del progetto.

Articolo 30

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell’Agenzia.

2. Entro il 1o marzo successivo all’esercizio chiuso, il contabile
dell’Agenzia comunica i conti provvisori al contabile della
Commissione unitamente a una relazione sulla gestione finanziaria
e di bilancio dell’esercizio.

Il contabile della Commissione
consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi
decentrati a norma dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee (11) (in seguito denominato «regolamento
finanziario generale»).

3. Entro il 31 marzo successivo all’esercizio chiuso, il contabile
della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia
alla Corte dei conti unitamente a una relazione sulla gestione
finanziaria e di bilancio dell’esercizio.
Quest’ultima è trasmessa
anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Una volta ricevute le osservazioni della Corte dei conti sui
conti provvisori dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 129 del regolamento
finanziario generale, il direttore redige i conti definitivi
dell’Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette per
parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui
conti definitivi dell’Agenzia.

6. Entro il 1o luglio dell’anno successivo, il direttore esecutivo
trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio
di amministrazione, alla Commissione, alla Corte dei conti,
al Parlamento europeo e al Consiglio nonché ai paesi associati
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di
Schengen.

7. I conti definitivi sono pubblicati.

8. Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle sue
osservazioni entro il 30 settembre e ne trasmette una copia al
consiglio di amministrazione.

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio,
dà scarico al direttore esecutivo dell’Agenzia, entro il 30 aprile
dell’anno N + 2, dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.

Articolo 31

Lotta alle frodi

1. Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività
illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento
(CE) n. 1073/1999.

2. L’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale del 25
maggio 1999 ed emana prontamente le opportune disposizioni
applicabili a tutti i dipendenti dell’Agenzia.

3. Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi
e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che
la Corte dei conti e l’OLAF possono svolgere, se necessario,
controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell’Agenzia
e gli agenti responsabili della loro assegnazione.

Articolo 32

Disposizioni finanziarie

La normativa finanziaria applicabile all’Agenzia è adottata dal
consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione.
La normativa non può discostarsi dal regolamento
(CE, Euratom) n. 2343/2002 (12) della Commissione che reca
regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo
185 del regolamento finanziario generale, a meno che ciò
non sia espressamente necessario per il funzionamento dell’Agenzia
e previo consenso della Commissione.

Disposizioni finali

Articolo 33

Valutazione

1. Entro tre anni dalla data in cui l’Agenzia ha assunto le
proprie funzioni e successivamente ogni cinque anni, il consiglio
di amministrazione ordina una valutazione esterna indipendente
sull’attuazione del presente regolamento.

2. La valutazione analizza l’efficacia con cui l’Agenzia svolge
le proprie funzioni nonché l’incidenza dell’Agenzia e delle sue
pratiche di lavoro.
La valutazione tiene conto dei pareri dei
soggetti interessati, a livello sia europeo che nazionale.

3. Il consiglio di amministrazione riceve i risultati della valutazione
e formula per la Commissione raccomandazioni in
merito a modifiche del presente regolamento, dell’Agenzia e
delle sue pratiche di lavoro; la Commissione trasmette tali raccomandazioni
al Consiglio, aggiungendovi il proprio parere ed
eventuali proposte, nonché, se necessario, un piano d’azione
completo di calendario.
Sia le raccomandazioni che i risultati
della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’Agenzia assume le proprie funzioni a partire dal 1o maggio
2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli
Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
R. VERDONK

(1) Parere del 9.3.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 108 del 30.4.2004, pag. 97.
(3) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(4) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
(5) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(6) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(7) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(8) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(9) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(10) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385. Regolamento modificato da ultimo
dall’atto di adesione del 2003.
(11) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.