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Regolamento di Dublino art. 17 – Il singolo Stato può invocare la competenza sul caso se necessario

Tribunale di Roma, ordinanza del 5 giugno 2018

Una sentenza particolarmente significativa alla luce della discussione in atto sul regolamento di Dublino.

La decisione definisce la competenza dello Stato italiano per un richiedente asilo afghano riguardo ad un decreto di trasferimento in Norvegia da parte dell’Unità Dublino.

Il Tribunale, dopo aver verificato che un reinvio in Norvegia avrebbe implicato con certezza un rimpatrio in Afghanistan da parte del richiedente in quanto erano stati esauriti tutti i mezzi giuridici disponibili per l’esame della domanda di protezione, riconosce da un lato che la ripresa in carico della Norvegia sia formalmente regolare, sia sotto il profilo dei presupposti applicativi che dei termini in cui si è svolta la procedura, e si interroga invece sulla valutazione delle clausole discrezionali previste dall’art. 17 del Regolamento Dublino richiamando anche che la stessa norma costituisce un criterio di competenza stabilito dal diritto dell’Unione.

Il Tribunale giunge poi a riconoscere che il trasferimento in Afghanistan esporrebbe la persona ad una situazione di rischio concreto ed attuale di subire trattamenti proibiti dall’art. 4 della CEDU e quindi ad un rischio per i diritti fondamentali e l’incolumità del richiedente stesso e che tale situazione deve essere considerata specificando che “l’art. 17, costituisce un autonomo criterio di determinazione della competenza, sia pure rimessa alla discrezionalità dei singoli stati che consente di operare un bilanciamento tra l’esigenza di determinare rapidamente lo Stato membro competente per consentire l’accesso alle procedure di concessione di protezione internazionale e la necessità di tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione”.

In tal modo il Tribunale valorizza moltissimo l’art. 17 del Regolamento Dublino ed annulla così il provvedimento del Ministero riconoscendo la competenza italiana.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 5 giugno 2018