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Respingimenti al confine svizzero: i video della conferenza stampa

Anna Brambilla dell'ASGI e Lisa Bosia Mirra di Firdaus presentano il rapporto sui diritti violati

Tra luglio e agosto, molti migranti che cercavano di entrare in Svizzera per chiedere asilo in tale Paese o per raggiungere altri Stati europei sono stati fermati alla frontiera di Chiasso e respinti in Italia: quasi 7.000 i respingimenti effettuati, tra cui almeno 600 hanno riguardato minori non accompagnati.
In attesa di ritentare l’attraversamento della frontiera, circa 500 migranti si sono accampati nei pressi della stazione di Como, dove vivono in condizioni assolutamente inadeguate. Tra di essi, anche molti minori non accompagnati. Una parte delle persone respinte sono invece state trasferite da Chiasso all’hotspot di Taranto.
Anna Brambrilla di ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) e Lisa Bosia Mirra dell’Associazione Firdaus durante la conferenza stampa di presentazione del rapporto ASGI hanno spiegato quali sono le prassi illegali ed extra giudiziarie in un contesto in cui non vengono fornite le minime informazioni ai migranti.

La maggior parte di questi migranti provengono dall’Eritrea o da altri Stati (Somalia, Sudan ecc.) tali per cui si può ritenere sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o almeno di una protezione umanitaria.
In base alle informazioni raccolte, risulta inoltre che molte delle persone respinte avrebbero diritto, una volta presentata domanda di asilo, ad essere ricongiunte ai familiari che si trovano in Svizzera o in altri Stati europei, ai sensi del Regolamento Dublino III, o di chiedere la relocation. Pochissimi di essi, tuttavia, hanno presentato domanda d’asilo in Italia, in parte per mancanza di informazione, in parte perché i trasferimenti finora effettuati attraverso la relocation o i ricongiungimenti Dublino sono stati assai lenti e numericamente ridotti.

Le autorità svizzere affermano di respingere in Italia, in attuazione dell’Accordo bilaterale italo-svizzero sulla riammissione delle persone in situazione irregolare del 1998, solo coloro che non intendono chiedere asilo in Svizzera. Al contrario, molti dei migranti respinti hanno dichiarato di aver tentato di presentare domanda di protezione internazionale in Svizzera, sia oralmente che consegnando una dichiarazione scritta, ma di non aver potuto formalizzare la domanda.

Sia alle frontiere italiane che a quelle svizzere, si riscontra una grave carenza di servizi di informazione e orientamento legale e di interpreti delle lingue maggiormente diffuse tra questi migranti.

Sulla base delle testimonianze raccolte, risulterebbero dunque violati il diritto all’informazione e il diritto di accedere alla procedura per la domanda di protezione internazionale garantiti dalla normativa internazionale, europea e interna tanto della Svizzera quanto dell’Italia.

Inoltre, le persone che avrebbero diritto ad essere ricongiunti ai familiari in Svizzera o in altri Stati europei, ai sensi del Regolamento Dublino III, non potendo presentare domanda di protezione internazionale vedono anche violato il loro diritto al rispetto della vita familiare.

Al di là del mancato accesso alla procedura d’asilo, si riscontrano numerose altre violazioni della normativa vigente. Sembra infatti che, almeno in alcuni momenti, le autorità svizzere abbiano effettuato controlli sistematici in frontiera sulle persone di pelle nera o comunque con caratteristiche somatiche tali da far ritenere che non siano di origine europea, in violazione delle norme che vietano i controlli sistematici alle frontiere interne dell’Area Schengen e della normativa antidiscriminazione.
Le persone respinte non hanno ricevuto alcun provvedimento scritto, e dunque non hanno avuto alcuna possibilità di presentare ricorso, in violazione del diritto a un ricorso effettivo previsto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla normativa europea e interna.

Particolarmente gravi, poi, risultano le violazioni dei diritti dei minori stranieri non accompagnati garantiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalle norme europee e nazionali. Per i minori respinti, infatti, non risulta esser stato nominato un tutore né dalle autorità svizzere né, tranne poche eccezioni, da quelle italiane. Dopo la riammissione in Italia, inoltre, i minori non accompagnati sono stati collocati in una struttura non autorizzata all’accoglienza di minori o, in alcuni casi, semplicemente invitati a presentarsi autonomamente ai servizi sociali. In generale, è evidente come tali respingimenti siano stati effettuati in violazione del superiore interesse del minore.

Infine, le condizioni assolutamente inadeguate in cui i migranti respinti si trovano a vivere presso la stazione di Como confligge con il divieto di trattamenti inumani o degradanti previsto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Sulla base dei fatti e delle testimonianze sopra esposti, si possono riscontrare in specifico le violazioni della normativa internazionale ed europea che seguono:

1) Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo:
– art. 13: diritto a un ricorso effettivo
– art. 3: divieto di trattamenti inumani o degradanti
– art. 8: diritto al rispetto della vita familiare
– art. 14: divieto di discriminazione

2) Regolamento (UE) n. 399/2016 (Codice Frontiere Schengen):
– artt. 3 e 4: richiedenti protezione internazionale e non respingimento
– artt. 22 e 25-30: controlli sistematici alle frontiere interne
– art. 14: respingimento

3) Regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino III):
– art. 3: accesso alla procedura per la domanda di protezione internazionale
– art. 4: diritto di informazione
– art. 6: garanzie per i minori
– artt. 7, 8, 9, 10, 11, 16: criteri per determinare lo Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale

4) Regolamento (UE) n. 603/2013 (Regolamento EURODAC)
– art. 29: diritti dell’interessato

5) Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989:
– art. 3: superiore interesse del minore
– art. 10: ricongiungimento familiare
– art. 20: protezione del minore privo di un ambiente familiare
– art. 22: protezione del minore richiedente asilo

6) Decisione (UE) 2015/1601 del 22 settembre 2015 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia.
– art. 6 : Diritti e obblighi dei richiedenti protezione internazionale contemplati dalla presente decisione

Si riscontrano inoltre diverse violazioni della normativa italiana e di quella svizzera.

– Scarica il rapporto completo:
Le riammissioni di cittadini stranieri alla frontiera di Chiasso – Illegittimità e strumenti di contrasto