Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

a cura dell'Avv. Marco Paggi

Ricongiungimento – I nuovi criteri per l’idoneità abitativa

Sparisce il riferimento alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica

L’art. 1 c. 19 della Legge 94/2009 prevede una modifica dell’art 29 del T.U. in materia di ricongiungimento familiare.
La novità inserita riguarda il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo necessario per poter avviare la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare.
Prima dell’entrata in vigore del “pacchetto sicurezza”, la formulazione dell’art. 29 c. 3 del T.U. prevedeva che lo straniero dovesse dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo e che tale idoneità dovesse essere verificata in relazione ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica. La prassi quindi prevedeva l’acquisizione del certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal competente ufficio comunale o da parte della Asl.
La nuova formulazione dell’art. 29 prevede invece che sia dimostrata la disponibilità di un alloggio “conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali”.
Ai fini del ricongiungimento familiare, il requisito igienico-sanitario deve essere verificato sempre ed in ogni caso, mentre nel caso dell’iscrizione anagrafica può essere verificato verosimilmente nei soli casi in cui vi siano elementi che inducano a dubitare della idoneità dal punto di vista igienico-sanitario.
Ma oltre all’idoneità dal punto di vista igienico-sanitario, per il ricongiungimento, deve essere verificata anche una non meglio precisata “idoneità abitativa” accertata dai competenti uffici comunali.

Ma a quali requisiti dovrà corrispondere questa idoneità abitativa?
Il legislatore ha voluto sicuramente eliminare la correlazione ai parametri previsti dalla legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. La legge è infatti stata modificata sopprimendo il riferimento ai parametri regionali.

Il testo del vecchio art. 29 comma 3:
lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

Il testo del nuovo art. 29 comma 3 così come modificato dalla legge 94/2009:
lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.

In primo luogo è necessario sottolineare l’attuale assenza di qualsiasi indicazione da parte del Ministero dell’Interno che, con le prime circolari esplicative legate al “pacchetto sicurezza”, ha omesso di specificare alcunché in relazione alla definizione di idoneità abitativa. Non è chiaro quindi a quali requisiti dovrà corrispondere la nuova certificazione.
Alcuni Sportelli Unici per l’Immigrazione hanno diffuso indicazioni, per lo meno in via provvisoria, nel senso di richiedere, da un lato l’accertamento della conformità ai requisiti igienico-sanitari (così come previsto dalla nuova formulazione dell’articolo), in precedenza non obbligatoria, e dall’altro, di continuare a verificare la corrispondenza ai parametri stabiliti dalla legge sull’edilizia residenziale pubblica. Ma nella norma questo riferimento è stato cancellato e quindi non dovrebbe più essere applicato questo controllo.
Ricordiamo che le leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica hanno stabilito, in maniera anche molto disomogenea, dei parametri di comfort non vincolanti nei confronti degli enti che devono assegnare gli alloggi popolari: questi infatti vengono assegnati in base alle disponibilità concrete. Non esiste nemmeno una possibilità riconosciuta legalmente che gli enti assegnino entro i termini, per esempio, dello sfratto esecutivo, un alloggio che rispetti effettivamente quei parametri. Poi la legislazione in materia di immigrazione ha trasformato quei criteri, basati sul rapporto tra superficie e abitanti, in requisiti che sono divenuti all’opposto vincolanti per il rilascio dell’attestazione dell’idoneità alloggiativa e quindi per l’esercizio del diritto alla ricongiunzione familiare.

Ma dopo le modifiche introdotte e la soppressione dei riferimenti alla legge in materia di edilizia residenziale pubblica, a quali parametri si dovrà fare riferimento per il rilascio del certificato di idoneità abitativa necessario per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare?

Se i competenti uffici comunali dovessero verificare l’idoneità abitativa con riferimento all’agibilità dell’alloggio, potrebbe sembrare necessario produrre una serie di certificazioni rispondenti alle norme in materia di edilizia e urbanistica come quelli relativi all’impiantistica del sistema di riscaldamento, dell’impianto elettrico, o altri ancora.

Una prassi che se si svolgesse in tal senso comporterebbe una oggettiva inibizione ingiusta alle possibilità di esercitare il diritto all’unità familiare. Come è noto gran parte del patrimonio immobiliare italiano è sprovvista del cosiddetto certificato di agibilità, a seguito di una tardiva applicazione di una normativa in materia di edilizia e urbanistica. Si tratta di case costruite quando ancora non esistevano dei vincoli urbanistici che imponevano una serie di standard.
Questo non significa automaticamente che si tratti di abitazioni inabitabili, pensiamo ad esempio che, fra le case prive del certificato di agibilità, ci sono molte abitazioni considerate particolarmente appetibili nei centri storici delle città, immobili di particolare valore dal punto di vista del mercato e particolarmente ambiti da parte di famiglie agiate.

Se dovesse essere richiesto il certificato di agibilità, dovremmo ammettere che una parte delle abitazioni esistenti e disponibili sul mercato per la vendita o per la locazione non possano essere utilizzate ancorché confortevoli e lussuose e non debbano essere considerate utili ai fini del ricongiungimento familiare, il che sembra francamente un assurdo.
D’altra parte, se dovessimo attestarci su una interpretazione in tal senso e pretendere che in caso di ricongiunzione familiare debba essere eseguita la verifica dei requisiti previsti ai fini del rilascio dell’agibilità ci troveremmo in una situazione paradossale. E’ esclusivamente il proprietario dell’alloggio a poter accedere al rilascio di tale documentazione ed in ogni caso non sarebbe imputabile al conduttore dell’abitazione il mancato adeguamento alla normativa. Inoltre, non vi è alcun obbligo da parte del proprietario di adeguare l’alloggio alla normativa vigente, adeguamento che deve essere eseguito solamente in caso di ristrutturazione.
La legge non prevede nemmeno sanzioni per l’inquilino che abiti regolarmente, pagando un affitto, in un alloggio confortevole e sano dal punto di vista igienico-sanitario ma che non possiede tutti i requisiti che oggi sono richiesti dalla legge.

Allora a quali parametri fare riferimento?
La soluzione che più sembra compatibile con un criterio di uguale trattamento delle persone è quella che si riferisce all’unico parametro di idoneità abitativa che vige su tutto il territorio nazionale e che non fa discriminazioni tra italiani e stranieri. In altre parole dovrebbe essere ritenuto applicabile il Decreto ministeriale 5 luglio del 1975 del Ministero della Sanità che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero previsto degli occupanti.
Questo decreto prevede dei parametri di altezza minima di 2 metri e 70 cm dei locali di abitazione, che può essere derogata a 2 metri e 55 centimetri nei Comuni montani sopra i 1000 metri.
La stessa norma prevede poi che per ogni abitante debba essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a metri quadri 14 per i primi quattro abitanti e metri quadri 10 per ciascuno dei successivi. Prevede poi che le stanze da letto debbano avere una superficie minima di metri quadri 9 per una sola persona e di metri quadri 14 per due persone e che ogni alloggio debba essere dotato di una stanza di soggiorno di metri quadri 14. Altra prescrizione di carattere generale è quella per cui le stanze da letto, soggiorno e cucina debbano essere provviste di finestra apribile.

I criteri attualmente applicabili per l’idoneità abitativa:
. Superficie per abitante
1 abitante – 14 mq
2 abitanti – 28 mq
3 abitanti – 42 mq
4 abitanti – 56 mq
per ogni abitante successivo +10 mq

. Composizione dei locali
Stanza da letto per 1 persona – 9mq
Stanza da letto per 2 persone – 14mq
+ una stanza soggiorno di 14mq

. Per gli alloggi mono-stanza
1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno)
2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno)

. Altezze minime
Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,70 m
derogabili a 2,55 m per i Comuni montani e a 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli.

. Aerazione
Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica.

. Impianto di riscaldamento
Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario.

Questi sono i requisiti minimi di abitabilità, o meglio idoneità, ai fini dell’uso abitativo degli immobili.
Questi sembrano quindi essere gli unici requisiti che possono considerarsi pertinenti rispetto al concetto di idoneità abitativa a cui fa riferimento la norma modificata dalla legge 94/09 in materia di ricongiunzione familiare.

Questi parametri abitativi sono inferiori rispetto alla superficie minima prescritta in via generale da quelli previsti nelle diverse leggi regionali. Sembra quindi che una corretta applicazione della nuova normativa possa e debba essere fatta valere ai fini del ricongiungimento familiare.

E’ utile ricordare che la direttiva dell’UE recepita con legge dello Stato italiano in materia di ricongiungimento familiare prevede che, per l’autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato normale che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore.
Pertanto si potrà considerare idoneo un alloggio che corrisponda ai parametri generalmente stabiliti per tutta la cittadinanza, su tutto il territorio nazionale.

A questo proposito vogliamo sottolineare che le prescrizione impartite, seppure in via provvisoria e con la buona volontà di non paralizzare nel frattempo le pratiche di ricongiunzione familiare, da alcune sedi di Sportello Unico in accordo con i competenti uffici comunali, non corrispondono ad una corretta interpretazione della legge rinviando ancora ai parametri – spesso notevolmente più restrittivi – stabiliti dalla normativa regionale e aboliti con la nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 29 ai fini della ricongiunzione familiare.

La stessa Costituzione, all’art 10 comma 2, stabilisce in via generale che la condizione giuridica dello straniero sia regolata dalla legge, intendendosi per legge quella statale, ed impedisce alla legislazione regionale di condizionare anche minimamente la condizione di soggiorno ed ingresso dello straniero.
A seguito della scomparsa del riferimento alla legge regionale contenuto nel vecchio articolo 29 una interpretazione che continui a richiamare la normativa regionale è da considerarsi illegittima.

Pertanto, la nuova formulazione dell’art. 29, comma 3, lettera a) del Testo unico in materia di immigrazione è da intendersi nel senso della necessità, da parte dello straniero che voglia esercitare il diritto alla ricongiunzione familiare, di dimostrare la disponibilità di un alloggio certificata dai competenti uffici comunali.
Detti uffici dovranno limitarsi a rilasciare un certificato dal quale risulti la conformità ai requisiti igienico sanitari stabiliti dal Testo Unico Leggi Sanitarie (n.1265 del 1934) così come integrato dal Decreto Ministeriale del 1975 precedentemente citato e che, al tempo stesso, possa risultare conforme agli standards dimensionali minimi stabiliti dallo stesso decreto, che appaiono gli unici in grado di dare un significato corretto alla non precisata definizione di idoneità abitativa inserita nel nuovo testo dell’art. 29.

E’ da sottolineare come la condizione giuridica dello straniero incontri la necessità in diversi casi di far valere la certificazione relativa all’alloggio.
Essa è infatti richiesta in via obbligatoria nel caso di ingresso di un lavoratore per motivi di lavoro, nel caso di estensione della titolarità del Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), nel caso della ricongiunzione familiare e, potenzialmente, a discrezione dell’ufficiale d’anagrafe, nel caso di iscrizione ai registri della popolazione residente.
In ognuno di questi casi la certificazione è rilasciata secondo criteri differenti:
– per l’ingresso di un lavoratore si dovrà dimostrare esclusivamente la conformità ai requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica;
– per l’estensione del Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo si dovrà dimostrare la corrispondenza ai requisiti stabiliti dalle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica o, in alternativa, una certificazione rilasciata dall’ASL che attesti il possesso dei requisiti igienico-sanitari;
– per la ricongiunzione familiare si dovrà richiedere il rilascio di una certificazione che attesti la corrispondenza ai requisiti-igienico sanitari, ma in questo caso da parte dei competenti uffici comunali ed inoltre, obbligatoriamente, si dovrà essere in possesso di un certificato di idoneità abitativa che, a nostro avviso, dovrà rispondere semplicemente alle norme generali così come descritto in precedenza;
– per l’iscrizione anagrafica invece, potrà (non quindi automaticamente) essere richiesta la rispondenza ai criteri igienico-sanitari ai sensi delle vigenti norme sanitarie (quindi con riferimento al T.U.L.S. ed alle successive modifiche, col solo riferimento alla parte relativa ai criteri igienico-sanitari)

Il fatto che ci siano ben 4 diversi criteri per considerare sostanzialmente idonea l’abitazione di cui si ha la disponibilità dimostra di per sé l’oggettiva volontà di complicare l’esistenza alla luce del sole degli immigrati, come pure di rendere ben più onerosi del necessario gli adempimenti per gli stessi uffici che dovrebbero svolgere le relative verifiche. Qualcuno pensa che l’assorbimento di notevoli risorse delle amministrazioni locali connesse agli adempimenti in materia di immigrazione sia una colpa degli immigrati, che sono troppi e ci rendono la vita difficile perché diversi da noi. Ma per l’appunto, qualcuno alimenta queste idee (e al tempo stesso riceve consenso da chi le ha) creando letteralmente le condizioni perché gli immigrati siano “diversi” da noi e siano percepiti come la causa di un oneroso aggravio burocratico che la nostra società non si può permettere.