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Ricongiungimento – Illegittimo il diniego del visto di minore residente all’estero affidato alla nonna residente in Italia

Si ringrazia Avv. Elena Fiorini, coordinatrice della sezione ligure dell'Asgi

Con decisione del 12 settembre 2009 del Tribunale di Genova ed il successivo decreto della Corte di Appello, la giurisprudenza si è pronunciata in materia di riconoscimento delle decisioni di volontaria giurisdizione degli organi competenti di altri Stati (in questo caso Ecuador) ai fini del ricongiungimento familiare.

Le decisioni riconoscono la possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare per minori residenti all’estero affidati da Tribunali esteri a persone (in questo caso la nonna) residente in Italia.
La Rappresentanza italiana in Ecuador aveva negato il visto per ricongiungimento alla nonna di un minore, ritenendo che l’affidamento alla nonna disposto dal Tribunale ecuadoriano fosse contrario all’ordine pubblico perché volto sostanzialmente ad eludere la normativa sul ricongiungimento, estendendo i casi di familiari “ricongiungibili”.
Di contrario avviso sono stati sia il Tribunale di Genova, sia la Corte di Appello, che hanno rigettato il reclamo del Ministero.

Decreto del Tribunale di Genova del 12 settembre 2009
E’ illegittimo il decreto di rifiuto del visto per ricongiungimento familiare da parte dell’Ambasciata italiana competente, nei confronti di minore residente in Ecuador affidato alla nonna residente in Italia da parte della competente Autorità giudiziaria ecuadoriana.
I provvedimenti qualificabili come atti di volontaria giurisdizione, pur in mancanza di un esatto corrispondente nel nostro diritto sostanziale, sono validi ed efficaci nel nostro ordinamento ex art.66 L. n.218/1995.
L’onere di provare la contrarietà all’interesse del minore del ricongiungimento spettava, in concreto, all’Amministrazione; non avendo essa assolto a tale onere, il ricorso va accolto.

Decreto della Corte di Appello di Genova del 13 marzo 2010
Non contrasta con l’ordine pubblico, e costituisce quindi provvedimento efficace nel nostro ordinamento, valido titolo per il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art.29 T.U., l’atto di cessione della potestà parentale di un minore, residente in Ecuador, a favore della nonna paterna che vive in Italia, recepito da un Tribunale per l’Infanzia e l’adolescenza ecuadoriano che affida il bambino alla nonna.
L’art.29 T.U. Immigrazione equipara infatti ai figli i minori adottati, affidati, o sottoposti a tutela. La competente Autorità Giudiziaria dell’Ecuador ha affidato il minore alla nonna e, nel nostro ordinamento, ex all’art. 9 comma IV della Legge 184/1983, è tutelato il cd. “affidamento parentale libero” nell’ambito dei congiunti del minore entro il quarto grado. Va disatteso quindi quanto prospettato dal Ministero degli Esteri su asseriti aspetti di contrarietà con il nostro ordine pubblico, tali da determinare le conseguenze ostative di cui agli artt. 65-66 della Legge 218/1995, del provvedimento del Tribunale di Guavas.