Pubblichiamo un’ordinanza del Tribunale civile di Roma nella quale si afferma che nel caso di ricongiungimento di genitore ultrasessantacinquenne non è necessario dimostrare che sia a carico del cittadino straniero che vive in Italia.
Tale requisito, per il suddetto Tribunale, è richiesto solo nel caso di ricongiungimento di un genitore infrasessantacinquenne.
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Ordinanza del Tribuna civile di Roma del 16 ottobre 2015