Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Ricongiungimento familiare: mancanza del reddito richiesto ex lege e valutazione del caso concreto

Tribunale di Urbino, provvedimento del 21 luglio 2015

Il caso in questione riguarda una cittadina peruviana da lungo tempo residente in Italia, la quale si vedeva negare dalla Prefettura di Pesaro e Urbino il nulla osta al ricongiungimento familiare di suo figlio, maggiorenne e gravemente malato di sclerosi multipla (quindi non più in grado di provvedere a se stesso), per mancanza del reddito minimo richiesto dalla legge.
La differenza tra il reddito richiesto ex lege e quello della cittadina peruviana era tuttavia esigua, ovvero di circa 700 Euro rispetto a quanto normativamente prescritto, motivo per il quale l’Avv. Mara Roccisano ha proposto ricorso ex art.30,6 d.lgs 286/08 e ss.mm. al Tribunale di Urbino sulla base della sentenza del 4 marzo 2010, proc. n. 578/08 della Corte di Giustizia Europea, la quale impedisce agli Stati di fissare una soglia di reddito minimo come condicio sine qua per la concessione del nulla osta al ricongiungimento, disponendo l’automatico rigetto del relativo provvedimento per i redditi al di sotto di tale soglia minima, senza valutare il caso concreto.
Il giudice in composizione monocratica accoglie il ricorso della Ricorrente, disponendo il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare, in ragione del fatto che il requisito reddituale, vista l’esigua differenza rispetto al minimum di legge, possa considerarsi “sostanzialmente rispettato” visto che la legge può “ritenersi interessata più al rispetto di un livello di reddito minimo (idoneo a garantire astrattamente il mantenimento del residente in ITALIA ed il familiare interessato al ricongiungimento) , che ad un operazione meramente aritmetica di conteggio delle differenze in più o o in meno (…)”.

Scarica la sentenza
Tribunale di Urbino, provvedimento del 21 luglio 2015