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Ricongiungimento familiare: nuova procedura digitale

Dal prossimo 17 agosto la documentazione relativa al reddito e all'alloggio dovrà essere scannerizzata e inoltrata telematicamente dal richiedente

Photo credit: Angelo Aprile

Diventa pienamente digitale la procedura di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare da parte di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.

Il ministero dell’Interno ha comunicato con una nota sul suo portale che “a partire dal prossimo 17 agosto infatti, la documentazione allegata alla domanda inviata allo Sportello Unico per l’Immigrazione, presso la prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente, dovrà essere inviata in modalità informatica, a cura dell’interessato”.

Lo ricorda la circolare 2805 del 31 luglio 2017 del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, diramata a tutte le prefetture, con le istruzioni relative alla nuova procedura di inoltro della “domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare” che entrerà appunto in vigore il 17 agosto 2017, ai sensi della legge 46 del 13/04/2017, che ha modificato l’articolo 29 del decreto legislativo 286/98.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento, presentata con le consuete modalità telematiche dal cittadino straniero, dovrà quindi essere corredata della documentazione relativa ai requisiti richiesti circa il reddito e l’alloggio (così come previsto dall’art. 29, comma 3 del testo unico dell’Immigrazione), scannerizzata dall’interessato e inviata allegata alla richiesta di ricongiungimento.
L’innovazione consentirà allo Sportello Unico di verificare i requisiti relativi all’alloggio e al reddito e procedere al rilascio del nulla osta entro 90 giorni – nuovo limite temporale imposto dalla norma – dalla presentazione della domanda.

La comunicazione dell’avvenuto nulla osta al ricongiungimento verrà fatta al richiedente nel momento della successiva convocazione presso lo Sportello Unico per la consegna degli originali dei documenti (se, ovviamente, sia verificata la veridicità delle informazioni rilasciate al momento dell’inoltro telematico), riducendo ad una le convocazioni allo Sportello Unico, e il lavoro del personale addetto.

Dal 17 agosto 2017, dunque, sul sistema di inoltro telematico delle istanze (ALI), per i soli moduli di istanza di Nulla Osta al ricongiungimento familiare (SM, T e GN), saranno presenti le nuove pagine dalle quali effettuare l’upload dei documenti necessari alla presentazione di tali istanze.

Ogni documento allegato potrà avere una dimensione massima di 3MB in uno dei formati ammessi: PDF, JPEG, TIFF.

Leggi la circolare del 31 luglio

Ricordiamo che i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovranno dimostrare la sussistenza dei requisiti di idoneità alloggiativa e di reddito.

Un allegato alla circolare contiene una dettagliata elencazione della documentazione attestante la disponibilità dell’alloggio idoneo e del reddito minimo indicati dall’art. 29 che deve essere allegata ad ogni domanda.

Leggi l’allegato alla circolare: elenco documentazione

Vai alla scheda completa “La procedura per il ricongiungimento familiare”


Per la presentazione della domanda il patronato INAC è gratuitamente a tua disposizione:

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