Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

A cura dell'Avv. Paolo Cognini

Riconoscimento del trattamento di inabilita’ riservato ai titolari della carta di soggiorno

Un commento alla sentenza n.324 della Corte Costituzionale

La sentenza della Corte Costituzionale riguarda una questione di legittimità costituzionale sollevata dai Tribunali di Milano e Monza relativamente alle disposizioni di legge (l’art. 80 della legge Finanziaria del 2001 e l’art. 9 del T.U.) che vincolano la possibilità di accesso alle misure di assistenza sociale al possesso della carta di soggiorno da parte del migrante.

Tali disposizioni determinano una sorta di corto circuito legislativo che vede i trattamenti di inabilità vincolati
al possesso della carta di soggiorno, cioè effettivamente riconosciuti solo a chi dimostri di possedere un determinato livello di reddito, requisito fondamentale al riconoscimento di questo specifico titolo di soggiorno (affiancato a quello del periodo di regolare soggiorno in Italia, periodo portato a sei anni con l’introduzione della legge Bossi-Fini).

Entrambi i tribunali di Monza e Milano avevano sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione
– al diritto alla tutela obbligatoria dei soggetti sprovvisti di mezzi di sostentamento (art. 38)
– al diritto fondamentale alla tutela della salute
– al principio di uguaglianza tra lavoratori (garantito anche dalle convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro pease)
Altro punto messo in questione era quello riguardante la retroattività delle misure inserite all’interno della Finanziaria del 2001; effetto retroattivo che ha determinato una situazione paradossale per cui trattamenti precedentemente riconosciuti venivano ad un tratto revocati.

Attorno a questo pronunciamento era cresciuta grande aspettativa, soprattutto a seguito di vari pronunciamenti positivi della giurisprudenza di merito e della stessa Corte Costituzionale. In particolare va ricordata la sentenza n° 432/2005 della Consulta che dichiarò l’incostituzionalità dell’art. 8 della legge regionale lombarda che riservava ai soli cittadini italiani il riconoscimento di agevolazioni nel trasporto pubblico locale a favore di invalidi per cause civili.

La sentenza è indubbiamente di segno negativo ma è necessario chiarire che la Corte non ha rigettato l’istanza nel merito ma ha posto problemi di inammissibilità a livello formale.
Questa forma di pronunciamento scelta dalla Consulta lascia aperta la possibilità in futuro di riportare la questione all’attenzione della corte attraverso una diversa formulazione.
Ascolta l’intervento dell’avv. Paolo Cognini [ prima
parte
] [ seconda parte ]

Nel merito del pronunciamento la Corte ha comunque sottolineato un aspetto in relazione alla questione dell’effetto retroattivo delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2001: l’irretroattività della legge è sancita a livello costituzionale solamente riguardo la legge penale, ma la Consulta tiene a specificare che la non retroattività di una norma è da considerarsi principio di carattere generale che può essere derogato solo in determinate situazioni (deroga espressamente rientrante nei criteri di ragionevolezza stabiliti dalla Corte).

Questa precisazione della Corte lascia intendere che eventuali altre questioni di legittimità costituzionale
potranno conseguire esito positivo sicuramente in relazione al problema della non retroattività.

Ottenere un pronunciamento su questo punto consentirebbe di ripristinare i trattamenti sospesi dal 2001, risultato
comunque parziale a confronto dell’obiettivo principale, quello di svincolare completamente le misure di assistenza sociale dalla titolarità della carta di soggiorno.

Obiettivo raggiungibile sia proseguendo con analoghe azioni a livello giudiziario sollevando questioni di legittimità costituzionale che formalmente accolgano le indicazioni della Consulta; ma soprattutto ponendo questo punto all’ordine del giorno all’interno del dibattito più generale sulla riforma del Testo Unico sull’Immigrazione, per ottenere una modifica della normativa che garantisca l’universalità del diritto alle prestazioni di assistenza sociale valutato unicamente sulla base di determinate condizioni materiali di vita della persona.
Ascolta la conclusione dell’intervento [ terza parte ]

Avv. Paolo Cognini
Redazione MeltingPot Marche

Avv. Paolo Cognini (Ancona)

Foro di Ancona.
Esperto in Diritto Penale e Diritto dell’immigrazione e dell’asilo, da sempre impegnato nella tutela dei diritti degli stranieri.

Socio ASGI, è stato docente in Diritto dell'immigrazione presso l'Università di Macerata.

Autore di pubblicazioni, formatore per enti pubblici e del privato sociale, referente della formazione del Progetto Melting Pot Europa.


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