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Riconoscimento della protezione sussidiaria ad un cittadino pakistano: nel Paese un clima generale di violenza

Tribunale di Venezia, ordinanza del 18 febbraio 2016

Pubblichiamo l’ordinanza del Tribunale di Venezia con cui il Giudice ha riconosciuto la protezione sussidiaria a un cittadino del Pakistan.
Il Giudice, nel ricordare che: “al fine di rientrare nell’ambito di applicazione del citato art. 14 lett. c) non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto delle autorità statuali (Cass. ord. 7.7.2014 n. 15466)”, ricostruisce la situazione del paese d’origine utilizzando i rapporti internazionali e riconosce la protezione sussidiaria al ricorrente perché: “la situazione del Pakistan appare, dunque, particolarmente delicata, connotata da un elevato rischio di attentati terroristici nonché teatro di sequestri da parte di gruppi criminali, scontri e disordini di carattere religioso“.

Si sottolinea anche il riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla definizione di conflitto armato interno per cui: “nel suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di conflitto armato interno si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno i più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”.

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Tribunale di Venezia, ordinanza del 18 febbraio 2016