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Rinnovo PdS – La mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno

T.A.R. della Campania, sentenza n. 3081 del 8 maggio 2018

La sentenza resa dal TAR Campania – Napoli sancisce due principi rilevanti:

il primo che il termine previsto dall’art. 5, co. 4 D. Lgs. 286/1998 per la presentazione della domanda di rinnovo non può ritenersi perentorio, ma solo acceleratorio.
Ne consegue che sussiste l’obbligo per l’Amministrazione, destinataria di una tardiva domanda di rinnovo di permesso di soggiorno, di non arrestarsi, al fine di respingerla, al rilievo della intempestività della sua presentazione.

Il secondo che l’Amministrazione deve sempre tener conto della disposizione di cui all’art. 5, co. 5 D.Lgs. 286/1998 che permette allo straniero di evitare un provvedimento negativo nel caso in cui la carenza dei requisiti richiesti per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno dipenda da mere irregolarità amministrative sanabili o possa essere superata da nuovi elementi integranti le condizioni di legittimazione.

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T.A.R. della Campania, sentenza n. 3081 del 8 maggio 2018