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Rinnovo del permesso di soggiorno e reato di sfruttamento della prostituzione

Il Consiglio di Stato: le situazioni familiari costituitesi o in via di regolarizzazione in Italia sono pienamente assimilabili alla situazione di ricongiungimento familiare

Un cittadino straniero ha visto accogliere il suo ricorso da parte della III Sezione del Consiglio di Stato, a fronte di un mancato accoglimento dell’istanza in sede cautelare da parte del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per la presenza del reato ostativo di sfruttamento della prostituzione.

Il Tar in sede cautelare riteneva corretto l’agire dell’amministrazione in base all’asserto che in presenza di determinate condanne per reati gravi vi sarebbe automatismo nel provvedimento di diniego.

Il Consiglio di Stato in sede cautelare ribaltava il verdetto ritenendo, come da giurisprudenza consolidata della III Sezione, che “situazioni familiari costituitesi o in via di regolarizzazione in Italia, siano pienamente assimilabili alla situazione di ricongiungimento familiare e siano meritevoli della stessa tutela prevista dall’art. 5, comma 5, secondo periodo del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 5/2007, nel senso di richiedere all’Amministrazione una valutazione ponderata dei legami familiari e della durata del soggiorno in Italia rispetto alla gravità del reato cui si riferisce la condanna e alla effettiva persistenza di ragioni di tutela della sicurezza e tranquillità pubblica” (sul punto cfr. anche Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda sentenza 18 novembre 2011; Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza sentenza n. 6287 del 28.11.2011).

Avv. Giovanni Guarini

Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1834 dell’11 maggio 2012
Ordinanza del Tar di Trento n. 28 del 10 febbraio 2012