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Rinnovo pds – Come fare per ottenerlo in caso di invalidità?

Siamo di fronte ad una caso purtroppo emblematico relativo a vicende che si verificano spesso e che non trovano una soluzione concreta nella nostra legislazione sull’immigrazione (Testo Unico sull’Immigrazione – D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
Com’è noto, non potendo e non avendo già ottenuto la carta di soggiorno, questo signore non è ammesso a godere delle misure di assistenza sociale previste dalla legge per gli invalidi civili; in ragione di questa invalidità l’interessato non potrà avere un reddito e, conseguentemente, rischia di non poter ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

È opportuno esaminare analiticamente la questione prospettataci.
Si sospetta che la malattia dell’interessato derivi dal lavoro che svolgeva, verosimilmente, senza l’osservanza delle minime misure di sicurezza. E’ notorio che se il saldatore è costretto o indotto a lavorare senza usare la maschera o gli appositi occhiali, si possono produrre nel giro di poco tempo lesioni irreparabili alla vista.
Cosa può fare questo signore per tutelare se stesso e la propria famiglia?
Le sue condizioni di salute escludono che egli possa di fatto trovare un lavoro e al tempo stesso la mancanza di un reddito gli impedisce di ottenere la carta di soggiorno, anche se egli avrebbe maturato l’anzianità di soggiorno in Italia – i sei anni previsti dalla legge (art. 9, Testo Unico sull’Immigrazione) – per ottenerla. Senza la disponibilità di un reddito e di una attività lavorativa, questo signore non potrebbe comunque legalizzare la presenza della moglie e, quindi, convertire (come previsto dall’art. 30 del Testo Unico sull’immigrazione) il permesso di soggiorno per turismo – che è stato rilasciato alla moglie – in permesso per ricongiunzione familiare.
Si tratta di una situazione drammatica e non abbiamo purtroppo grandi prospettive da offrire, se non qualche considerazione.

Prima di tutto sarebbe importante capire e verificare, dal punto di vista medico, se la patologia può essere stata determinata, o quanto meno aggravata – come sembra piuttosto probabile e verosimile -, dalle lavorazioni che l’interessato ha svolto nel corso della sua attività lavorativa. In caso affermativo egli avrebbe diritto alla liquidazione di una rendita, ovvero, ad una pensione da parte dell’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). Tale rendita può costituire una fonte di reddito lecita ed evidentemente equiparata (quale fonte legalmente sostitutiva) al reddito da lavoro, in base alla quale è poi possibile richiedere il rilascio della carta di soggiorno e, successivamente, la regolarizzazione della posizione della moglie, convertendole il permesso di soggiorno. Sarebbe dunque molto importante verificare le cause di questa patologia.
Diversamente questo signore avrebbe solo l’aspettativa di essere assunto tramite assunzione obbligatoria di invalidi da parte delle aziende, anche se le probabilità reali di assunzione con questa procedura sono piuttosto scarse perché, molto probabilmente, le condizioni in cui egli si trova non permettono di utilizzare facilmente una sua attività nell’ambito di un’azienda.
D’altra parte l’eventualità di una rendita da parte dell’INAIL comporta tempi burocratici relativamente lunghi, ragion per cui potrebbe rischiare di ottenere troppo tardi il riconoscimento dell’invalidità e della pensione.
In questo momento egli è disoccupato e potrebbe quindi ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione di sei mesi, come espressamente previsto all’art. 22, comma 11, del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
Pertanto, proprio per sfruttare al massimo questo poco tempo a disposizione, l’interessato dovrà fare presto a promuovere le verifiche necessarie, nel tentativo di ottenere il riconoscimento di una rendita e, quindi, di sistemare la sua situazione familiare.