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Sanatoria 2009 – Emersione possibile anche con un pds per lavoro non rinnovabile (ex art 27)

Annullato un rigetto dell'istanza presentata da una lavoratrice dello spettacolo (ballerina) . L'emersione riguarda il rapporto di lavoro, tanto più se già titolare di un pds

Con Ordinanza n. 815 del 22 ottobre 2010, il Tar Emilia Romagna ha determinato la sospensione di un provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione presentata in favore di una ragazza cittadina russa, presente in Italia con un permesso di soggiorno a titolo “lavoro subordinato” (ballerina), non rinnovabile alla scadenza, così come stabilito dall’art 27 del Testo Unico.

Il datore di lavoro aveva presentato istanza di regolarizzazine ex L.102/09 alla Prefettura di Reggoio Emilia.
La P.A. aveva rigettato l’istanza sostendo che la lavoratrice, proprio perché già in possesso di permesso di soggiorno e non avrebbe avuto diritto di beneficiare della procedura di emersione.
La lavoratrice, assistita dall’Avv. Marta Stefani, ha impugnato il rigetto dinanzi il TAR Bologna, il
quale ha accolto l’istanza di sospensiva, considerando che le condizione ostative all’emersine sono esplicitamente elencate al comma 13 dell’art. 1 ter D.L. 78/2009 e che la procedura di emersione riguarda il rapporto di lavoro.

Già le faq diffuse dal Ministero dell’Interno durante il periodo della presentazione delle domande, pur non avendo alcun valore normativo, chiarivano la possibilità di presentazione dell’istanza anche per i cittadini stranieri che pur se non irregolarmente soggiornanti, fossero in possesso di un titolo che non permetteva loro di svolgere attività lavorativa o il lavoro domestico. E’ il caso per esempio dei titolari di pds per motivi di studio impegnati per un monte ore superiore alle 1040 annuali, per i titolari di pds per richiesta d’asilo, per i titolari di pds per lavoro stagionale, etc, etc, etc.

Ordinanza del Tar Emilia Romagna n. 815 del 22 ottobre 2010

La Faq nr 21 diffusa dal Ministero dell’Interno
E’ possibile presentare domanda di emersione per un lavoratore straniero domestico regolarmente soggiornante ma non abilitato a svolgere attività lavorativa oppure con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni il cui rinnovo sia stato richiesto oltre i termini?
La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro che occupino, alla data di presentazione della domanda, lavoratori stranieri comunque presenti sul territorio nazionale. Di conseguenza, tale istanza può essere presentata anche in favore di stranieri che, pur regolarmente presenti sul territorio nazionale, non potevano essere assunti in quanto privi del titolo di soggiorno che li abilitasse allo svolgimento di un’attività lavorativa (turismo, cure mediche, studio, motivi religiosi, etc.). Tale ipotesi comprende anche il caso di straniero con permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni e per il quale non sia stato richiesto nei termini il rinnovo.