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Sanatoria 2012 – Il reddito ed i costi minimi per la regolarizzazione

Operai, camerieri, colf e badanti. Il reddito, la regolarizzazione delle retribuzioni, dei contributi e degli aspetti fiscali

La procedura di emersione prevista dal decreto legislativo 109 del 16 luglio 2012 non fa sconti. Anzi, tutto l’impianto dell’articolo 5 del medesimo decreto sembra ruotare intorno all’idea di “far cassa” piuttosto che alla volontà di far emergere le condizioni individuali costrette all’ombra dell’irregolarità.

Lavoratori, datori di lavoro, associazioni e patronati si trovano così per l’ennesima volta a fare i conti con la necessità di studiare strategie di uscita e molto spesso con risposte negative.
Il requisito reddituale, il contributo forfetario e l’obbligo di regolarizzare retribuzioni, contributi e fiscalità prima della convocazione presso lo Sportello Unico, sono tutti fattori deterrenti all’attivazione della procedura, senza dimenticare l’esclusione dalla possibilità di presentare la domanda, per migliaia e migliaia di migranti impiegate non a tempo pieno.

In tutti i casi la ricaduta principale sarà ovviamente ai danni del lavoratore.
Se infatti per il datore di lavoro è possibile l’estinzione dei reati connessi all’impiego di un lavoratore in nero nel caso di non perfezionamento della domanda per motivi non dipendenti dalla sua volontà o dal suo comportamento, come ad esempio in caso di segnalazioni Schengen o reati ostativi a carico del lavoratore, la stessa garanzia non è prevista al contrario per il lavoratore.
Potrà quindi avvenire che, pur in possesso di tutti i requisiti, il lavoratore si veda rifiutare la regolarizzazione per mancanza di reddito da parte di un datore di lavoro che comunque lo ha impiegato irregolarmente e magari sottopagato per molto tempo.

La norma fissa un tetto minimo di reddito (30.000 euro annui), con alcune differenziazioni per il lavoro domestico, prevedendo una valutazione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro sulla congruità dell’importo annuo in relazione al numero di lavoratori impiegati.
Per ciò che riguarda in particolare le aziende, in caso di decreto flussi, la giurisprudenza di questi ultimi anni, ha spesso richiamato una interpretazione tesa a valutare caso per caso la capacità reddituale dell’impresa. A questo tipo di orientamento la norma di regolarizzazione, pur intesa come norma “speciale” non può certo discostarsi dai principi stabiliti dall’ordinamento in materia, (Corte Costituzionale 78/2005).
E’ importante ricordare che una valutazione diversa è prevista in caso dei datori di lavoro agricolo che potranno contare su altri indici al di là del reddito agrario. e che in ogni caso possono essere fatti valere anche per il lavoro domestico anche i redditi non soggetti ad Irpef (Rendita INAIL, INV CIV, TFR, Assegni familiari, etc).

Se per la regolarizzazione di una badante non sarà necessario dimostrare alcun reddito (essendo sufficiente una certificazione) – a patto che il datore di lavoro non sia diverso dalla persona assistita – per i lavoratori domestici addetti ad altre mansioni il requisito reddituale richiesto è di 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito.

L’articolo 3 del decreto interministeriale dello scorso 29 agosto continua poi al periodo successivo, aggiungendo che il reddito non dovrà essere inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica, composta da piu’ soggetti conviventi. Ed aggiunge poi che il coniuge ed i parenti entro
il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche
se non conviventi
.

E’ importante intanto definire quale sia il significato di famiglia anagrafica.
Ci aiuta in questo caso il D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 dove all’articolo 4 si definisce la famiglia angrafica come “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”. diversa invece è la convivenza anagrafica quando non sussiste alcun vincolo di parentela o affettivo.

In buona sostanza sembra potersi escludere la possibilità di cumulare i redditi quando a convivere siano due amici che, pur dividendosi le spese per l’impiego di un domestico, per esempio, non potranno far valere entrambi i CUD per la dimostrazione del requisito reddituale.

E’ stato invece chiarito che ai nuclei familiari composti da più persone ma che possono contare su un solo percettore di reddito verrà applicato il requisito minimo dei 20.000 euro di reddito imponibile.
Attenzione però. Il requisito reddituale dovrà essere dimostrato anche in caso di regolarizzazione di un lavoratore domestico addetto all’assistenza di una persone diversa dal datore di lavoro quando questi non rientri nei casi di tutore dell’incapace o del minore sotto patria potestà.

In ogni caso varrà la regola del numero di CUD. Per esemlificare possiamo dire che quando, ai fini del raggiungiemnto del requisito reddituale, sia sufficiente utilizzare un solo CUD l’importo richiesto è di 20.000 (a prescindere dal numero dei componenti il nucleo familiare e se questi percepiscano o meno reddito), quando invece si debba procedere all’utilizzo di più CUD il limite di reddito si sposta a 27.000.

In generale, in ordine al requisito del reddito, emerge ancora una volta la posizione di debolezza consegnata al lavoratore. In caso di reddito imponibile non sufficiente, per esempio quando un’impresa abbia effettuato dichiarazioni dei redditi false, sarà proprio il lavoratore a vedersi rifiutato il permesso di soggiorno.

Sempre prima dell’invio della domanda dovrà essere invece versato, attraverso il modello F24 – Versamenti con elementi identificativi il contributo forfettario di 1.000 euro.
In questo caso l’interpretazione della norma è ben chiara. Si deve pagare, lo si deve fare prima di inviare la domanda, la cifra è doppia, tripla, quadrupla, e così via, in caso di assunzione di due, tre, quattro o più lavoratori, la somma non è deducibile ai fini della dichiarazione dei redditi e non verrà restituita in caso di esito negativo del procedimento.

Sulla procedura invece si allunga l’ombra della parte relativa alla regolarizzazione delle retribuzioni, dei contributi e degli oneri fiscali per un periodo non inferiore ai sei mesi.

In primo luogo la previsione del periodo minimo di sei mesi sembrerebbe essere una sorta di garanzia richiesta per un periodo minimo lavorativo che lascia spazio all’idea per cui sia possibile interrompere il rapporto di lavoro anche prima della convocazione presso lo Sportello Unico. Si tratta di un tema questo che avava prodotto mostruosità nel corso del periodo di attesa delle convocazioni per la sanatoria 2009.
La norma stessa inoltre prevede la possibilità di far emergere anche rapporti a tempo determinato che quindi si concluderanno presumibilmente prima della convocazione.
I problemi però no sembrano esauriti. Se infatti tutto ciò potrà avvenire dopo la presentazione della domanda è evidente che datore di lavoro e lavoratore (spesso chiamato a pagare di tasca sua) vorranno conoscere preventivamente con certezza i costi che dovranno affrontare.
Per ciò che concerne la regolarizzazione degli stipendi precedenti, che dovranno essere corrispondenti a quanto stabilito dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di categoria, a seconda dei settori di impiego, si fa sentire ancora il peso della mancata previsione di una garanzia per il lavoratore. Il pagamento delle retribuzioni passate infatti dovrà essere attestato tramite una dichiarazione congiunta. Ma nel caso le retribuzioni non fossero maistate percepite o fossero state versate in misura inferiore ai minimi previsti il lavoratore non avrebbe la possibilità di rifiutarsi di firmare il documento, pena il rigetto dell’istanza e quindi il mancato conseguimento del tanto desiderato permesso di soggiorno.

Si è pian piano fatta luce invece sulla questione dei contributi pregressi (per un minimo di 6 mesi) da versare prima della convocazione allo Sportello Unico.

Solo all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso il SUI verranno effettuate le comunicazioni di assunzione nei confronti di INPS e Centro per l’impiego.
L’INPS ha comunqe chiarito che datori di lavoro domestici, una volta inviato il modulo EM-DOM, non dovranno far altro che attendere l’arrivo a casa dei bollettini – MAV per il pagamento dei contributi arretrati. L’inps, infatti, provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro, assegnando allo stesso un codice provvisorio così come per il codice fiscale che verrà assegnato in via provvisoria al al lavoratore (sempre che non ne sia già in possesso).
I dati registrati saranno quelli inseriti nella dichiarazione di emersione presentata, sia per i riferimenti anagrafici, sia per quanto attiene al rapporto di lavoro relativamente a mansione, livello contrattuale e numero di ore lavorate. Non essendo esplicitamente dichiarata nella domanda di emersione la retribuzione, sarà preso a riferimento il minimo contrattuale corrispondente al livello dichiarato.
Nel caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse il minimo previsto per l’assegno sociale – per l’anno 2012 di € 429,00 mensili – la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare detto minimo.
L’Inps provvederà quindi, appena iscritto il rapporto di lavoro, all’invio al recapito del datore di lavoro dei Mav per il pagamento dei contributi, precalcolati in base ai dati determinati come sopra esposto. Per i rapporti di lavoro derivanti da emersione è ammesso il versamento solo tramite MAV, da pagare presso lo sportello bancario o postale. Nel caso in cui il datore di lavoro voglia specificare che la data d’inizio del rapporto lavorativo sia antecedente al 9 maggio 2012, potrà farlo variando la data di inizio o dal sito ufficiale dell’Inps. Avvenuta l’iscrizione definitiva, fermi restando i limiti di prescrizione quinquennale, i periodi di lavoro antecedenti al 9 maggio dovranno essere dichiarati compilando il mod. LD15.
All’atto della convocazione presso lo sportello unico per l’immigrazione, per dimostrare la regolarità contributiva, il datore di lavoro dovrà quindi esibire i MAV regolarmente pagati, accompagnati dalla parte a disposizione del datore di lavoro in cui sono riportati i dati che hanno determinato l’importo, relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto. Fino alla data di convocazione davanti allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, i datori di lavoro saranno, infatti, tenuti a versare i contributi dovuti per i periodi successivi al mese di ottobre 2012 nei termini previsti dalla legge.
Si ricorda che i contributi per lavoro domestico si pagano trimestralmente con i seguenti termini:
1°trimestre (gennaio-febbraio-marzo) dal 1° al 10 aprile
2°trimestre (aprile-maggio-giugno) dal 1° al 10 luglio
3°trimestre (luglio-agosto-settembre) dal 1° al 10 ottobre
4°trimestre (ottobre-novembre-dicembre) dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo.

I datori di lavoro non domestico invece, una volta effettuato l’invio telematico del modello EM-SUB, dovranno provvedere a richiedere l’apertura di una apposita posizione contributiva che verrà contraddistinta dal codice “5W”.
Al ricevimento di tale posizione i datori di lavoro dovranno provvedere all’invio dei flussi Uniemens/Dmag per i periodi oggetto di emersione , quindi, a pagare, tramite il modello F24 i contributi dovuti nel rispetto delle scadenze fiscali.
I datori di lavoro agricolo, già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS, dovranno provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione inviando il flusso DMAG principale e/o di variazione trasmesso all’Istituto secondo le consuete modalità.
I datori di lavoro, invece, che non siano già titolari di una posizione contributiva dovranno preliminarmente procedere ad una richiesta di apertura di una posizione con relativo codice CIDA.
In entrambi i casi l’importo dei contributi sarà richiesto con la consueta tariffazione effettuata dall’Istituto.

Copia delle denunce mensili Uniemens (o delle denunce trimestrali DMAG, in caso di aziende agricole) dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Lo stesso Sportello Unico provvederà a richiesdere l’invio telematico del DURC (documento unico di regolarità contributiva) per verificare che il datore di lavoro sia “in regola” con i contributi versati.
In questo caso, la circolare n. 113 dell’INPS prevedeva che dal documento dovesse emergere la regolarità contributiva dell’impresa e quindi la correttezza del versamento dei contributi. Il problema si sarebbe potuto verificare nel caso in cui, cui nello stesso periodo, fossero state rilevate irregolarità contributive riguardanti per esempio un diverso lavoratore impiegato nell’impresa. In questo caso sarebbe stato il lavoratore, senza colpa, a pagare il prezzo più alto, vedendosi negare la regolarizzazione.
La successiva circolare n. 118 dell’INPS ha invece rivisto la disposizione chiarendo che la verifica verrà fatta solo con riguardo alla posizione del lavoratore “sanato”.

Altri problemi rimangono aperti per la regolarizzazione delle somme dovute a titolo fiscale che in questo caso i datori di lavoro (esclusi i datori di lavoro domestico non essendo sostituti di imposta) dovranno però versare entro il 16 novembre 2012.

Va ricordato che dal giorno di entrata in vigore del decreto e per tutta la durata del procedimento, fino alla sua eventuale archiviazione, al rigetto o al perfezionamento, sono sospesi i reati penali ed amministrativi a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Questo vale anche per quelle aziende (non certo poche in questo periodo) che abbiano effettuato nei mesi scorsi licenziamenti per motivi economici, utilizzando gli ammortizzatori sociali, mentre invece impiegavano dall’altra parte un lavoratore in nero. Un colpo di spugna che sarebbe accettabile solo in caso di esito positivo della procedura per il lavoratore.

Altri punti di fondamentale importanza devono ancora essere chiariti.

Ma proviamo ora a fornire alcuni esempi dei costi minimi, comprensivi di ritenuta fiscale Irpef in caso di sostituti d’imposta, da sostenere per la regolarizzazione di alcune tipologie di lavoratori.

Nicola Grigion, Progetto Melting Pot Europa

Operaio edile di primo livello
Retribuzione mensile 1.637,69 euro mensili
Contributi mensili 539,30 euro
Totale costi mensili 2.176,99 euro
Totale costi per 6 mesi 13.061,94 euro
Contributo forfettario 1.000 euro
Totale 14.061,94 euro
Totale eslcusa la retribuzione 4.235,8 euro

Cameriere di quarto livello
Retribuzione mensile 1.417,69 euro
Contributi mensili 392,71 euro
Totale costi mensili 1.810,40 euro
Totale costi per 6 mesi 10.862,40 euro
Contributo forfettario 1.000 euro
Totale 11.862,40 euro
Totale eslcusa la retribuzione 3.356,26 euro

Fattorino di sesto livello
Retribuzione mesile 1.303,94 euro
Contributi mensili 377,90 euro
Totale costi mensili 1.681,84 euro
Totale costi per 6 mesi 10.091,04 euro
Contributo forfettario 1.000 euro
Totale 11.091,04 euro
Totale eslcusa la retribuzione 3.267,4 euro

Colf (Livello A) part-time 20 ore con paga non inferiore all’assegno sociale
Retribuzione mensile 429,00 euro
Contributi mensili 121,3 euro
Totale costi mensili 550,3 euro
Totale costi per 6 mesi 3.301,8 euro
Contributo forfettario 1.000 euro
Totale 4.301,8 euro
Totale eslcusa la retribuzione 1.727,8 euro

Colf (Livello A) part-time 25 ore*
Retribuzione mensile 476,3 euro
Contributi mensili 110,5 euro
Totale costi mensili 586,8 euro
Totale costi per 6 mesi 3.520,8 euro
Contributo forfettario 1.000 euro
Totale 4.520,8 euro
Totale eslcusa la retribuzione 1.663,00 euro
* i contributi sono inferiori rispetto alle 20 ore

Badante convivente (livello CS)
Retribuzione mensile 920,11 euro
Contributi mensili 181,65 euro
Totale costi mensili 1.101,76 euro
Totale costi per 6 mesi 6.610,56 euro
Contributo forfettario1.000 euro
Totale 7.610,56 euro
Totale eslcusa la retribuzione 2.089,9 euro

Bracciante agricolo comune
Retribuzione mensile 1.482,00 euro
Contributi mensili 529,00 euro
Totale costi mensili 2.011,00 euro
Totale costi per 6 mesi 12.066,00 euro
Contributo forfettario 1.000 euro
Totale 13.066,00 euro
Totale eslcusa la retribuzione 4.174,00 euro

Speciale Sanatoria 2012 di Melting Pot
La guida di Melting Pot Europa
I chiarimenti sulla prova proveniente da organismi pubblici
Tutti i dati ed i documenti utili
Il Forum di Melting Pot Europa
Le Faq del Ministero dell’Interno
Decreto Interministeriale del 29 agosto 2012
Le istruzioni per il versamento con F24
Circolare Inail n. 48 del 2 ottobre 2012
Circolare INPS n. 118 del 28 settembre 2012
Circolare INPS n. 113 del 14 settembre 2012
Circolare del Ministero dell’Interno n. 7809 del 12 settembre 2012
Circolare del Ministero dell’Interno n. 5638 del 7 settembre 2012
Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012
Circolare del Ministero dell’interno n. 6410 del 27 luglio 2012
Circolare del Ministero dell’Interno n. 5090 del 31 luglio 2012
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 85/E del 31 agosto 2012
La cancellazione delle segnalazioni Schengen
La procedura telematica in sintesi