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Sanatoria 2012 – La guida pratica di Melting Pot

Le istruzioni, i consigli utili, la documentazione

Foto di Angelo Aprile

Quando inviare la domanda
Come inviare la domanda
Il datore di lavoro, i casi di esclusione ed il reddito
Il lavoratore, i casi di esclusione e la prova della presenza
Il rapporto di lavoro
Il contributo forfettario
La sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi
Regolarizzare la retribuzione, i contributi e gli oneri fiscali
L’alloggio
La convocazione presso lo Sportello Unico
I chiarimenti sulla prova proveniente da organismi pubblici
Il Forum di Melting Pot Europa
Tutti i documenti utili
I costi minimi per la regolarizzazione
Le Faq del Ministero dell’Interno
Decreto interministeriale del 29 agosto 2012
Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012
Circolare Inail n. 48 del 2 ottobre 2012
Circolare INPS n. 17898 del 5 novembre 2012
Circolare INPS n. 118 del 28 settembre 2012
Circolare INPS n. 113 del 14 settembre 2012
Circolare del Ministero dell’Interno n. 7809 del 12 settembre 2012
Circolare del Ministero dell’Interno n. 5638 del 7 settembre 2012
Circolare del Ministero dell’interno n. 6410 del 27 luglio 2012
Circolare del Ministero dell’Interno n. 5090 del 31 luglio 2012
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 85/E del 31 agosto 2012
Le istruzioni per il versamento con F24
La cancellazione delle segnalazioni Schengen
La procedura telematica in sintesi
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Quando inviare la domanda

Le domande di regolarizzazione potranno essere inviate dalle ore 8.00 di sabato 15 settembre 2012 alle ore 24.00 di lunedì 15 ottobre 2012.
Tutte le domande inviate che risponderanno ai requisiti richiesti verranno accolte. Non sarà necessario quindi affrettarsi per l’invio.


Come inviare la domanda

L’inoltro delle domande avverrà esclusivamente con modalità telematica attraverso il portale del Ministero dell’Interno, nullaostalavoro.interno.it

Qui, il datore di lavoro interessato alla regolarizzazione, potrà effettuare la registrazione disponendo di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante e scegliendo una password per l’accesso.
[ Consulta la scheda pratica sulla procedura telematica ]

Dopo aver richiesto l’apposito modulo (che verrà indicato) sarà possibile procedere alla compilazione dei primi dati.

Saranno disponibili i moduli:
EM-DOM per l’emersione di un lavoratrore domestico
Guida alla compilazione del modulo EM-DOM

EM-SUB per l’emersione di un lavoratre impiegato in altri settori
Guida alla compilazione del modulo EM-SUB

Per farti assistere nella compilazione delle domande potrai rivolgerti ad un ufficio di patronato.
[ Trova il patronato più vicino a te ]


Il datore di lavoro

Può attivare la procedura di regolarizzazione il datore di lavoro:

  • Cittadino italiano;
  • Cittadino comunitaro;
  • Il cittadino di un paese terzo in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o in fase di rilascio/aggiornamento) (*)
  • Il cittadino di paese terzo titolare di carta di soggiorno (o in fase di rilascio/rinnovo)
  • Il cittadino di paese terzo o a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato (permesso per asilo) o la protezione sussidiaria (**)
  • Persone fisiche, enti, cooperative o società con sede legale o operativa in Italia anche qualora il rappresentante legale sia un cittadino straniero
    In questo caso sarà sufficiente il possesso del solo permesso di soggiorno “ordinario”. (**)

Precisazioni per la compilazione

  • Per i cittadini della Repubblica delle Filippine si dovranno compilare i moduli senza alcun riferimento al nome di mezzo;
  • Per i cittadini di nazionalità egiziana, si dovranno compilare i moduli tenendo presente che nei passaporti di tale nazione l’ultimo dato presente è quello riferito al cognome dello straniero.

I datori di lavoro esclusi
Non potranno comunque presentare la domanda i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per reati riguardanti:

  • favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita’ illecite;
  • intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale;
  • reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni (impiego di manodopera straniera priva di peresso di soggiorno).
  • sono esclusi anche i datori di lavoro che in altre occasioni, una volta presentata la domanda per l’ingresso di un cittadino straniero per motivi di lavoro subordinato, o una domanda di emersione, non abbiano proceduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.
    A tal fine lo Sportello Unico acquisirà un parere dalla questura e della Dpl anche in capo al datore di lavoro.

Il reddito del datore di lavoro
I datori di lavoro dovranno dimostrare un livello di reddito sufficiente.
La congruità del reddito in relazione al numero delle domande presentate e alla retribuzione prevista per i lavoratori è valutata dalla DPL competente.

I livelli di reddito richiesti:

  • 30.000 euro in caso di persone fisiche, enti o società, risultanti dal reddito imponibile dell’ultima dichiarazione dei redditi, dal fatturato, o bilancio di esercizio precedente
    La valutazione sulla capacità economica, nel caso in cui l’impresa fosse di nuova costituzione, e quindi non avesse ancora completato il primo esercizio d’imposta, e non vi fosse una dichiarazione dei redditi di riferimento, dovrà tener conto del fatturato presunto;
  • 20mila euro per l’emersione di un lavoratore domestico in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito.
    Tale soglia di reddito è prevista anche in caso di nucleo familiare composto da più persone ma in cui vi sia la presenza di un solo percettore di reddito;
  • 27mila euro quando il nucleo familiare che assume un lavoratore domestico sia composto da più persone che percepiscono reddito.
    Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado potranno concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi;

Secondo le istruzioni del Ministero:

  • Non dovranno dimostrare un reddito i datori di lavoro non autosufficienti che assumono per se stessi una badante.
    In tale situazione dovrà essere presentata una dichiarazione di non autosufficienza rilasciata da una struttra santiaria o da medico convenzionato con il SSN rilasciata prima della presentazione della domanda.
    Non sarà necessario produrre tale documentazione in caso di possesso di certificazione di invalidità.
  • Il requisito del reddito dovrà comunque essere dimostrato quando il datore di lavoro sia diverso dalla persona assistita, con la sola eccezione del tutore legale dell’incapace ovvero del minore sotto patria potestà.

Ma nella modulistica on line, quando viene effettuata la scelta “assistenza ad altra persona non autosufficiente”, non è prevista la deroga per il tutore legale dell’incapace o del minore sotto patria potestà.
In questo caso si potrà eventualmente compilare il campo del reddito per “forzare” l’invio e successivamente inviare raccomandata r.r. in cui si specifica la situazione reale.

Altri redditi
Ai fini della dimostrazione del requisito reddituale potranno concorrere anche i redditi non soggetti ad IRPEF quali ad esempio la rendita INAIL, INV CIV, TFR, Assegni familiari, etc)

Il reddito degli imprenditori agricoli
In caso di imprenditori agricoli, sarà possibile ricondurre la capacità economica non soltanto al reddito agrario, il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere una soglia minima di reddito, ma anche ad altri indici di ricchezza, quali – ad esempio – i dati risultanti dalla dichiarazione IVA, considerando il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall’agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.
[ Leggi la circolare del Ministero sui redditi da lavoro agricolo ]

Il requisito reddituale dovrà essere soddisfatto per l’anno 2011 (Cud 2012).
Saranno accolte positivamente le domande anche se nel corso del 2012 (Cud 2013) il reddito non raggiunge il “tetto” dei 20mila o 27mila euro. Al contrario non saranno accolte le domande che presentano un requisito reddituale insufficiente per il 2011 (Cud 2012) anche se nel 2012 (Cud 2013) il reddito raggiunge la quota richiesta
.


Il lavoratore

E’ possibile presentare la domanda per far emergere un rapporto di lavoro e conseguentemente ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di cittadini stranieri presenti ininterrottamente in Italia prima del 31 dicembre 2011.

La prova della presenza in Italia
La presenza in Italia prima del 31 dicembre 2011 dovrà essere documentata esibendo documentazione proveniente da organismi pubblici.
Potranno in questo caso essere utili:

  • Timbro di ingresso sul passaporto
  • Codice STP (Straniero temporaneamente presente)
  • Permesso di soggiorno scaduto
  • Certificato medico di Pronto Soccorso
  • Certificati del medico di base o strutture convenzionate
  • Documentiazione rilasciata da centri di accolgienza o strutture di ricovero autorizzati
  • Titolarità di schede telefoniche di compagnie italiane
  • Tessere nominative (con foto e dati anagrafici) di mezzi pubblici
  • Richiesta di asilo
  • Rinnovo del passaporto o altri documenti rilasciati dall’autorità consolare in Italia
  • Atti giudiziari ed eventuali denunce per reati non ostativi
  • Documentazione relativa alla sanatoria 2009
  • Provvedimento di espulsione
  • Invito ex art. 15 T.U.L.P.S.
  • Certificato di frequenza scolastica del minore
  • Ricevute pagamento mensa scolastica di un figlio
  • Richiesta del codice fiscale
  • Multa della Polizia Municipale/Carabinieri/Polizia di Stato
  • Contratti di fornitura acqua, gas o elettricità
  • Documentazione proveniente da Poste Italia Spa (se possa dimostrare con certezza l’identità)
  • Ricevute nominative di invio di denaro (da Poste, Istituti di credito o agenzie iscritte negli appositi albi/elenchi ufficali della Banca Centrale o banche centrali UE)

Ma attenzione, per molti dei documenti citati dal Ministero dell’Interno e dall’Avvocatura dello Stato occorre comunque il possesso del codice fiscale di cui, a parte nei casi in cui sia stato richiesto da un familiare dello straniero, in quanto beneficiario delle detrazioni per lo straniero irregolare, difficilmente i lavoratori in via di regolarizzazione possono essere in possesso.

Eventuali timbri di ingresso o uscita dal territorio dello Stato riportanti una una data successiva al 31.12.2011 potranno comprovare al contrario un soggiorno non ininterrotto in Italia.
In ogni caso, per la successiva richiesta del Permesso di soggiorno dovranno essere indicati la data e la frontiera di ingresso in Italia.

Chi non può essere regolarizzato
Non possono essere regolarizzati gli stranieri

  • nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del medesimo codice.
    Si tratta dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Ed in ogni caso fanno parte di questa categoria i delitti contro la personalità dello Stato, devastazione e saccheggio, delitti contro l’incolumità pubblica, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, delitti di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, furto, rapina, traffico d’armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, terrorismo ed eversione, associazione a delinquere e di stampo mafioso;
  • che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosita’ dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del medesimo codice.
    Nella valutazione dovrà essere tenuta in considerazione l’importante Sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2 luglio 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’automatismo ostativo considerando necessaria una valutazione concreta sull’attuale pericolosità sociale dello straniero.
    Lo Sportello Unico quindi dovrà acquisire, come di norma, un parere da parte della Questura in merito al rilascio del futuro permesso di soggiorno.

Riabilitazione ed estinzione del reato
Può essere regolarizzato lo straniero riabilitato ai sensi dell’art. 178 del codice penale, anche qualora tale provvedimento del Tribunale di Sorveglianza sopraggiunga successivamente alla richiesta di regolarizzazione ()

E’ quindi possibile presentare istanza di riabilitazione quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta; il termine si allunga ad otto anni qualora sia stata contestata l’aggravante della recidiva o a dieci anni se il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

La riabilitazione può equipararsi all’automatica estinzione della condanna inflitta in sede di “patteggiamento” ai sensi dell’art. 445, c.2 c.p.p.

In questo caso l’automatica estinzione del reato avviene dopo 5 anni, quando sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, sempre che nello stesso periodo il lavoratore non abbia commesso un delitto della stessa indole.

Gli stranieri regolarmente soggiornati
Le domande potranno essere presentate anche per far emergere quei rapporti di lavoro irregolare in essere tra il datore di lavoro e lo straniero titolare di permesso di soggiorno che non abilità attività lavorativa (cure mediche, residenza elettiva, richiesta silo nei primi 6 mesi), che la limiti parzialmente (permessi per motivi di studio), o che non siano rinnovabili alla scadenza (art 27, stagionale, assistenza minore, richiesta asilo dopo i primi 6 mesi).
Nei casi di emersione di rapporti di lavoro parzialmente irregolari si dovrà versare interamente il contributo forfettario di 1.000 euro mentre le retribuzioni, i contributi e gli oneri fiscali dovranno essere corrisposti solamente per la parte mancante.

Il Passaporto del lavoratore
In caso di passaporto scaduto ed in fase di rinnovo si dovrà inserire nel campo dedicato al numero di passaporto il numero del passaporto scaduto. In caso di errore in in fase di versamento dell’F24 è consigliabile ripetere tale errore anche nella compilazione della domanda. Sarà poi necessario eisibire in ogni caso il passaporto valido all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico (ed eventualmente in quella sede verranno corretti gli errori di trascrittura).

Nel caso in cui il lavoratore sia in possesso del solo foglio consolare rilasciato dalla rappresentanza diplomatica, questo potrà essere utilizzato sia per la compilazione del modello F24 sia per la compilazione della domanda telematica. L’interessato dovrà cheidere al consolato l’apposizione di un numero di protocollo da poter utilizzzare come numero identificativo. Al momento della convocazione presso lo sportello unico dovrà essere comunque esibito il passaporto preventivamente richiesto.

Nel caso dei richiedenti asilo in assenza di passaporto o di titolo di viaggio apposito potranno essere indicati nel mo0dulo F24 e nella domanda telematica gli estremi (numero e la data) della ricevuta della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per attesa riconoscimento status di rifugiato emessa dalla Questura competente

Il caso del lavoratre irregolare con contratto regolare
E’ possibile si verifichi il paradosso di lavoratori privi del permesso di soggiorno che siano titolari di contratti di lavoro per cui il datore di lavoro versa regolarmente i contributi. Si tratta del caso, per esempio, dei richiedenti asilo, il cui permesso consente lo svolgimento di attività lavorativa, che abbiano stipulato il contratto e successivamente si siano visti respingere la domanda d’asilo senza proporre ricorso, e senza che il contratto sia stato risolto, oppure di chi, assunto con la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno se lo sia visto successivamente negare . In questo caso il rapporto di lavoro, pur sostenuto da un contratto, non può certo dirsi regolare e quindi sarà possibile presentare la domanda. Il datore di lavoro dovrà certo versare il contributo forfettario di 1.000 euro attraverso l’F24 mentre dovrà regolare solamente la parte contributiva eventualmente mancante.


Il rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro dovrà essere in corso al momento della presentazione della domanda e da almeno il 9 maggio 2012.

  • Potranno essere regolarizzati i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno.
  • I rapporti di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare a tempo determinato o indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali.
    La retribuzione dovrà essere corrispondente a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale della categoria di riferimento e comunque non inferiore all’importo minimo previsto per l’assegno sociale (5.577 euro annui, 429 euro mensili)
    Per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato della durata di un anno – ai sensi della contrattazione collettiva – il numero minimo di giornate annue deve essere pari a 160, con garanzia occupazionale mensile minima di almeno 10 giornate (v. circ. Min. Lavoro n. 52/2002)

Lavoro domestico
Non è possibile la presentazione della domanda di emersione per un lavoratore che presta attività lavorativa per più datori di lavoro. In tal caso solo uno di essi potrà presentare la domanda.

In ogni caso, per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf) l’assunzione sarà possibile anche se l’attività lavorativa si svolge presso una abitazione diversa da quella del datore di lavoro (in ufficio, a casa di un parente, in una seconda casa) a patto di poter dimostrare i requisiti reddituali.

L’esistenza di un vincolo di parentela o affinità con il lavoratore non esclude la sussistenza di un contratto di lavoro domestico (art. 1 comma 3 D.P.R. n. 140371; circolare INPS n. 1255 del 19 giugno 1972), purchè il rapporto di lavoro sia provato ed in presenza della relativa retribuzione.
E’ quindi possibile presentare dla domanda di emersione anche in questo caso.
Nel caso del coniuge, il rapporto di lavoro domestico è possibile soltanto quando il datore di lavoro abbia menomazioni tali da renderlo non autosufficiente e per le quali sia stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento. In questo caso la domanda di emersione può riguardare soltanto le badanti. L’assistenza prestata al coniuge, infatti, rientra tra i doveri reciproci posti dalla legge (art. 142 c.c.) e solo la condizione di una grave menomazione può giustificare l’instaurazione di un rapporto di lavoro domestico.
Anche nel caso di genitori e figli la cura e l’assistenza si intendono, normalmente, prestate per affezione. Infine, si chiarisce che l’onere di provare l’esistenza del rapporto di lavoro domestico ricade sul datore di lavoro.

E’ possibile richiedere la regolarizzazione di due lavoratori solo se l’assistito è invalido al 100% e se nel certificato medico rilasciato dalla Struttura Pubblica o medico convenzionato SSN sia espressamente prevista tale esigenza.


Il contributo forfettario

Per presentare la domanda, dal 7 settembre, deve essere versato un contributo forfettario di euro 1.000 per ciascun lavoratore regolarizzato.
Il pagamento del contributo forfettario deve essere effettuato esclusivamente tramite il modulo F24 Versamenti con elementi identificativi.
L’Agenzia delle entrate ha stabilito che in sede di compilazione devono essere indicati:
– nella sezione contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;
– nella sezione erario ed altro

  • nel campo “tipo” la lettera R
  • nel campo “elementi identificativi” il numero del passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore (se è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17)
  • nel campo “codice” è inserito il codice tributo
    REDO per datori di lavoro domestico
    RESU per datori di lavoro subordinato
  • nel campo “anno di riferimento” l’anno 2012
    Il contributo forfetario non è deducibile ai fini fiscali e non verrà restituito in caso di archiviazione, rigetto o irricevibilità della domanda

[ Vedi le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate ]


La sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi

Dal 9 agosto fino al momento della conclusione della procedura (stipula del contratto di soggiorno e richiesta del pds) sono sospesi i procedimenti penali a carico del datore di lavoro e del lavoratore:

  • in materia di ingresso e soggiorno (ad esclusione dell’art 12 del TU);
  • relative alla nuova normativa entrata in vigore con il decreto stesso anche se rivestono carattere fiscale, finanziario, previdenziale o assistenziale.
  • Lo straniero non può essere espulso tranne nei casi previsti come ostativi alla regolarizzazione.

La sospensione viene a cessare in caso di mancata presentazione della domanda o di archiviazione del procedimento con un rigetto.
Non saranno comunque perseguibili i datori di lavoro che hanno visto rigettare la domanda per cause non direttamente a loro imputabili.
In caso di conclusione positiva del procedimento i reati a carico di lavoratore e datore di lavoro verranno estinti.


Il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e delle somme dovute ai fini fiscali

La retribuzione
Dopo l’inoltro della domanda e prima della convocazione presso lo Sportello Unico, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver regolarizzato le somme dovute a titolo retributivo per un periodo di durata del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi.
La dimostrazione avverrà attraverso un’ attestazione redatta congiuntamente da datore di lavoro e lavoratore.
Le somme dovranno corrispondere a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale e alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS.
Si deve ritenere che il lavoratore (entro 6 mesi dalla conclusione del rapporto lavorativo possa comunque rivendicare somme eventualmente non corrisposte).

I contributi
Dopo la presentazione della domanda, all’atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver provveduto a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati dal momento dell’assunzione del lavoratore fino alla stipula del contratto di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi.

Per i rapporti di lavoro non domestico:

  • in caso di rapporto di lavoro non agricolo si dovrà procedere alla regolarizzazione dei lavoratori e presentare copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione.
    Cos’è il Modello Uniemens?
  • Lo Sportello Unico richiederà per via telematica copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
  • Cos’è il DURC?
  • in caso di rapporto di lavoro agricolo si dovrà procedere alla regolarizzazione dei lavoratori e presentare copia del modello DMAG trasmesso all’Inps.
  • Cos’è il DMAG?

Le aziende dovranno quindi provvedere a richiedere l’apertura di una apposita posizione contributiva che verrà contraddistinta dal codice “5W”. Al ricevimento di tale posizione i datori di lavoro dovranno provvedere all’invio dei flussi Uniemens/Dmag per i periodi oggetto di emersione , quindi, a pagare, tramite il modello F24 i contributi dovuti nel rispetto delle scadenze fiscali.
Copia delle denunce mensili Uniemens (o delle denunce trimestrali DMAG, in caso di aziende agricole) dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Per i rapporti di lavoro domestico:

  • si dovrà dimostrare di aver effettuato il pagamento dei bollettini MAV pagabile esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali.
    L’Inps aprovvederà ad inviare i bollettini all’indirizzo indicato dal datore di lavoro.
    I dati registrati saranno quelli inseriti nella dichiarazione di emersione presentata sia per i riferimenti anagrafici sia per quanto attiene al rapporto di lavoro relativamente a mansione, livello contrattuale e numero di ore lavorate. Non essendo esplicitamente dichiarata nella domanda di emersione la retribuzione, sarà preso a riferimento il minimo contrattuale corrispondente al livello dichiarato. Nel caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse il minimo previsto per l’assegno sociale – per l’anno 2012 di € 429,00 mensili – la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare detto minimo
    Cos’è il MAV?

Le somme dovute ai fini fiscali
Il datore di lavoro dovrà regolarizzare le somme dovute in base alla retribuzione per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 6 mesi mediante il versamento entro il 16 novembre 2012 delle ritenute operate.
In ogni caso la regolarizzazione deve essere attestata all’atto della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita autocertificazione.
Il datore di lavoro domestico non essendo sostituto di imposta, non dovrà regolarizzare alcuna somma a titolo fiscale.

[ Vedi la circolare Inps n. 118 ]
[ Vedi la circolare Inps n. 113 ]


L’alloggio

Il datore di lavoro si impegna ad indicare una sistemazione alloggiativa che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero sia fornita dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria.
La sistemazione alloggiativa può essere a carico del datore di lavoro o a carico del lavoratore con decurtazione dallo stipendio.
Ma nel caso di lavoratori conviventi non si tratta di rapporto di locazione pertanto non si potrà prevedere una decurtazione dallo stipendio.
Il lavoratore che alloggia in una abitazione diversa da qeulla del datore di lavoro dovrà dimostrarne la disponibilità (contratto di affitto, proprietà, comodato d’uso, etc)

L’idoneità dell’alloggio
Nella domanda non dovranno essere indicati gli estremi della richiesta del certifica di idoneità alloggiativa che dovrà invece essere richiesto a ridosso della convocazione per poi essere esibito in sede di stipula del contratto di soggiorno.

La comunicazione di cessione fabbricato (ospitalità)
La comunicazione di cessione fabbricato dovrà essere inviata all’autorità di pubblica sicurezza competente (la Questura per i capoluoghi, i comuni per il territorio provinciale)entro e non oltre 48 ore dal momento di invio della domanda di emersione.
[ Fac simile comunicazione di cessione fabbricato ]


La convocazione presso lo Sportello Unico

Una volta inviata la domanda sarà possibile scaricare dal portale del nullaostalavoro.interno.it la ricevuta di invio della domanda.
Copia della ricevuta dovrà essere consegnata al lavoratore.
Datore di lavoro e lavoratore dovranno essere convocati entrambi presso lo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno, la verifica della documentazione, dei livelli retributiri e contestualmente per le comunicazioni al’Inps o al Centro per l’impiego.
La marca da bollo dovrà essere la stessa indicata nella domanda.
In caso di documentazione mancante o insufficiente, sarà richiesta, eventualmente, un’integrazione, fissando una nuova data di convocazione.
Nel caso di assenza della documentazione integrativa richiesta, si procederà al rigetto dell’istanza.
La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del provvedimento.
Presso lo Sportello Unico verrà consegnata la documentazione (Mod 209) utile a presentare la domanda di permesso di soggiorno presso gli uffici postali. Successivamente sarà necessario attendere la convocazione da parte delle Questura per la consegna della documentazione ed il rilevamento delle impronte digitali. In un successivo appuntamento verrà consegnato il permesso di soggiorno.

In caso di documentata impossibilità del datore di lavoro a svolgere gli adempimenti richiesti il coniuge i figli, o latri parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado potranno sostituirsi al datore di lavoro ai sensi dell’art 4 del DPR 445/2000.
Il datore di lavoro potrà essere sostituito da altri soggetti diversi dai familiari sopra elencati solo se in possesso di apposita procura notarile, oppure di delega o mandato o procura con firma autenticata da un funzionario del Comune di residenza del datore di lavoro.


(*)
Quando si voglia comunque procedere anche in assenza del requisito richiesto si consiglia di inviare successiva raccomandata r/r allo Sportello Unico per informare di tale situazione.

(**)
La modulistica non consente di inserire nei campi questa condizione. Si consiglia di selezionare la tipologia “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” e di inviare successiva raccomandata r/r allo Sportello Unico per informare di tale situazione.

Si ringraziano per il prezioso contributo l’Avv Giovanna Berti, l’Avv. Fabio Corvaja, l’Avv. Guido Savio, Pietro Fanesi, Riccardo Ferrara, Claudia Vatteroni, Luca Trivellato

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Sanatoria 2012 – La guida pratica di Melting Pot tradotta in arabo
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