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Sanatoria colf e badanti 2009 – Permesso per attesa occupazione anche a chi interrompe il rapporto di lavoro

Occorre però presentarsi alla convocazione. I chiarimenti da una circolare del Ministero dell'Interno

Dal Ministero dell’Interno arrivano ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di interrompere il rapporto di lavoro prima della data di convocazione presso lo Sportello Unico e la conseguente stipula del contratto di soggiorno per chi ha presentato domanda di emersione.

Con una circolare del 29 ottobre si era già chiarita la possibilità di subentro di un familiare nell’eventualità di decesso dell’assistito o della possibilità, sempre in questo caso, di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione qualora il subentro del parente non fosse possibile.
Nella stessa circolare si specificava che, solo in caso di perfezionamento della procedura si possono considerare estinti gli illeciti amministrativi ed i reati commessi, condizione confermata dalla nuova circolare diffusa il 7 dicembre.

La circolare del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2009 chiarisce però una ulteriore importante questione.

I datori di lavoro ed i lavoratori che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro prima della convocazione dovranno comunque presentarsi allo Sportello Unico alla data prevista per stipulare il contratto di soggiorno relativo al periodo di effettivo lavoro, per la comunicazione di assunzione all’Inps e la contestuale comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
Saranno ovviamente dovuti i contributi per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.
I reati e gli illeciti amministrativi saranno così estinti.

AL LAVORATORE SARA’ RILASCIATO UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE VALIDO PER SEI MESI

Sono infatti molti i casi in cui il rapporto di lavoro può interrompersi, soprattutto in virtù dei lunghi tempi di attesa previsti per la convocazione. Possono infatti venire a mancare i requisiti, come la capacità reddituale, previsti, oppure il rapporto può legittimamente risolversi come previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro domestico.

Rimane in ogni caso un’ombra sulla procedura legata alla convocazione. Verranno infatti convocati i soli datori di lavoro che avranno l’onere di comunicare la data di convocazione ai lavoratori.
Il datore di lavoro dovrà infatti confermare, secondo la circolare, di avere assolto all’obbligo di informare il lavoratore sulla necessità di presentarsi alla convocazione.
Nel caso di presenza del solo datore di lavoro, si estingueranno comunque i reati a suo carico ma il lavoratore non potrà ottenere il permesso di soggiorno per sei mesi.
I dubbi rimangono quindi in merito alla possibilità che il datore di lavoro che non voglia farsi carico dei contributi dovuti in passato e di quelli spettanti in futuro, possa riferire, in sede di convocazione, di non aver più notizie del lavoratore proprio per aggirare il versamento dei contributi e magari mantenere il lavoratore in condizione di irregolarità dopo avergli promesso di regolarizzarlo.

La circolare inoltre specifica che, in attesa della convocazione, i lavoratori non potranno essere assunti da un datore di lavoro diverso da quello che ha presentato la domanda.

Si precisa inoltre che sarà da ritenersi valida la procedura nel caso in cui il datore di lavoro che ha presentato la domanda sia diverso da quello che ha effettuato il versamento del modello F24 per lo stesso lavoratore.

Rimane invece sempre dubbia la possibilità di iscriversi al servizio sanitario nazionale nelle more della procedura, possibilità resa pubblica finora solamente in alcune regioni.

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Circolare del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2009
Rinuncia all’assunzione prima del perfezionamento della pratica. Circolare del Ministero