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Sanatoria colf e badanti 2009 – Rinuncia all’assunzione prima del perfezionamento della pratica. Circolare del Ministero

Il datore di lavoro verrà sanzionato se rinuncia senza giustificato motivo. Al lavoratore pds per attesa occupazione in caso di decesso dell'assistito

Con la circolare del 29 ottobre 2009 il Ministero dell’Interno ha precisato alcune questioni (non tutte) rispetto alla possibilità che, nelle more del procedimento, a convocazione non ancora avvenuta, si interrompa il rapporto di lavoro.

Il Viminale ha precisato che, nel caso in cui il datore di lavoro voglia licenziare il lavoratore prima dell’avvenuta convocazione, il procedimento verrebbe archiviato e con esso verrebbe meno anche la sospensione dei procedimenti per i reati relativi alla violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno e inmateria di lavoro.
La circolare ricorda che rimane in ogni caso fermo il diritto di interrompere il rapporto lavorativo in qualsiasi momento dopo l’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Il Ministero, con la stessa circolare, precisa poi che solo nel caso di cessazione del rapporto per causa di forza maggiore, come ad esempio il decesso dell’assistito, sarà possibile l’eventuale subentro di uno dei familiari anche instaturando un rapporto di lavoro diverso dal precedente.
Questo era già stato specificato all’interno delle faq diffuse dal Ministero nel corso delle procedure, ma la circolare aggiunge una ulteriore precisazione dicendo che: ove non vi sia la possibilità di subentro dei familiari verrà rilasciato al lavoraotre un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Una precisazione importante anche se riferita alle sole “cause di forza maggiore” che però, secondo il Ministero, vengono esemplificate con il solo decesso dell’assistito.

Se infatti il Viminale ha chiarito che il datore di lavoro che rinuncia alla procedura di emersione o interrompa il rapporto di lavoro precedentemente alla data di convocazione presso lo Sportello Unico, incorrerà nelle sanzioni per la violazione della normativa in materia di immigrazione e lavoro, non ha invece chiarito cosa accadrà al lavoratore in questa situazione. Quando cioè il datore di lavoro rinuncia all’assunzione il lavoratore che, non per sua colpa, ha visto interromere il rapporto, si vedrà preclusa la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno?
Nel caso in cui l’emersione non si perfezioni per cause dovute al lavoratore (per esempio reati ostativi di cui il datore di lavoro non poteva essere a conoscenza) il Viminale si era già espresso nel senso di considerare esente dalle sanzioni il datore di lavoro.
Crediamo che, allo stesso modo, nel caso di non perfezionamento per volontà del datore di lavoro, il lavoratore dovrebbe poter in ogni caso ottenere un permesso di soggiorno.
Confidiamo possano arrivare indicazioni più precise in merito e soprattutto che risolvano la questione nel senso di concedere comunque al lavoratore un permesso di soggiorno per attesa occupazione così come avviene nel caso di decesso del datore di lavoro.

Sembra invece preclusa la possibilità di risolvere consensualmente il rapporto, situazione che comporterebbe l’aarchiviazione della procedura. Ma come ricordato, le parti potrebbero in questo caso comunque sottoscrivere il contratto di soggiorno e poi, successivamente interrompere il rapporto.

– [ Scarica la circolare del Ministero dell’Interno n. 6466 del 29 ottobre ]