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Dopo l’ingresso con visto per motivi di lavoro stagionale

Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta

Photo credit: Associazione Optì Pobà
Photo credit: Associazione Optì Pobà

Gli adempimenti necessari da parte del datore di lavoro e del lavoratore:

Questa procedura fa riferimento ai lavoratori autorizzati all’ingresso per motivo di lavoro stagionale in seguito a rilascio di nulla osta nell’ambito delle Quote flussi (v. Decreti flussi)

  • Entro 48 ore dall’ingresso sul territorio italiano il titolare dell’alloggio ove è domiciliato il lavoratore deve inviare alle autorità la dichiarazione di ospitalità o, in caso di comodato d’uso e in caso di locazione la Comunicazione di Cessione Fabbricato.

La comunicazione deve essere presentata, mediante modulo presso la Questura o il Commissariato di Pubblica Sicurezza, oppure spedita per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con PEC. In alcune località la Comunicazione di Cessione Fabbricato si può consegnare anche all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

NB: Alla comunicazione va allegata copia del documento di identità del dichiarante.

  • Entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio il lavoratore o il datore di lavoro devono presentarsi presso lo Sportello Unico della Prefettura che ha emesso il nulla – osta per comunicare l’arrivo del lavoratore stagionale e per perfezionare le pratiche.

NB: in alcune città è necessario contattare la Prefettura via fax o via mail per richiedere un appuntamento

Documenti necessari al momento della convocazione presso lo Sportello Unico:

Il datore di lavoro dovrà inviare entro le 24 ore antecedenti all’assunzione, il Modello Unificato Lav all’Inps, per comunicare l’avvenuta assunzione. Oltre a copia di tale comunicazione il lavoratore dovrà consegnare:

  • marca da bollo € 16,00 (già acquistata in occasione dell’inoltro telematico della domanda. In caso di smarrimento acquistare nuova marca da bollo)
  • fotocopia di tutte le pagine del passaporto del lavoratore accompagnate dal passaporto originale
  • copia della dichiarazione di ospitalità o dichiarazione cessione fabbricato con ricevuta di avvenuta trasmissione entro le 48 ore successive all’ingresso
  • certificato di idoneità dell’alloggio dove dimora il lavoratore o, in alternativa, ricevuta di avvenuta richiesta del certificato.
  • fotocopia del nulla osta all’assunzione rilasciato dalla Prefettura

Lo Sportello Unico provvederà alla compilazione e stampa del modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e contestualmente consegnerà al lavoratore un foglio con la data di convocazione in Questura per le procedure di identificazione ed il fotosegnalamento.
Con il modulo e la busta consegnatagli dallo Sportello Unico il lavoratore dovrà recarsi presso un Ufficio Postale abilitato per inoltrare la busta con la richiesta del permesso di soggiorno e ottenere così la ricevuta dell’assicurata postale.

Validità della ricevuta dell’assicurata postale
Con la ricevuta è possibile:

  • richiedere l’iscrizione anagrafica
  • stipulare un contratto di assunzione
  • stipulare un contratto di alloggio o qualsiasi altro contratto
  • iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale
  • uscire e rientrare dal territorio nazionale a determinate condizioni (consulta la scheda pratica)

Se il datore di lavoro non è più disponibile ad assumere

La convocazione in Questura
Dopo l’inoltro della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero verrà convocato in Questura per la consegna di 4 foto tessera e per il rilevamento delle impronte digitali e l’integrazione di eventuale documentazione mancante.
Successivamente verrà comunicata all’interessato la data di un successivo appuntamento per il ritiro del permesso di soggiorno che ha una validità da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 9 mesi.

Fermo restando il limite di nove mesi, la durata dell’autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa si intende prorogata, e il permesso di soggiorno può essere rinnovato, in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro (art.24, comma 8, T .U. Immigrazione), purchè si resti nell’ambito del lavoro stagionale.