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Scheda pratica – Ingressi “fuori quota”: i lavoratori dello spettacolo

L’ingresso in Italia dei lavoratori dello spettacolo non è regolato nell’ambito delle quote annuali ma fra gli ingressi detti “fuori quota” e quindi non vi sono limiti numerici e non bisogna attendere la pubblicazione dei relativi decreti per presentare le domande di autorizzazione all’assunzione.

Si tratta di personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto
ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento o da enti teatrali o cinematografici o imprese radiofoniche o televisive, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche.

Procedura: il nulla osta al lavoro deve essere richiesto dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e non allo Sportello Unico, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Ufficio per il collocamento nazionale dei lavoratori dello spettacolo – Direzione Generale del Mercato del Lavoro – Divisione II, allegando la documentazione elencata nella modulistica stessa, allegando una certificazione professionale del lavoratore straniero, tradotta e convalidata.
Modello A – richiesta di nulla osta.

In caso di richiesta di proroga da parte dello stesso datore di lavoro per la prosecuzione della medesima attività lavorativa deve essere inviata una richiesta entro cinque giorni dalla scadenza del rapporto di lavoro.
Modello B – richiesta di proroga.

Il nulla osta è concesso per un periodi iniziale non superiore a dodici mesi (salvo proroga, in costanza dello steso rapporto di lavoro).

In seguito al rilascio del nulla osta ci si potrà recare presso l’ambasciata diplomatico-consolare per il ritiro del visto.

Per gli artisti da impiegare presso locali notturni o presso circhi e spettacoli viaggianti, il rilascio del visto di ingresso è, altresì, subordinato alla certificazione sanitaria, rilasciata da istituzioni sanitarie pubbliche locali, attestante l’assenza di malattie infettive e contagiose, previo nulla osta provvisorio dell’autorità di pubblica sicurezza.

I lavoratori autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione.

Per maggiori informazioni sulle procedure di ingresso vai alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 13 dicembre 2006.

Consigli utili: Proroga in caso di cambiamento di datore di lavoro (a cura dell’Avv. Paggi)
La disposizione che prevede come requisito della proroga la presenza dello stesso datore di lavoro appare molto discutibile perché è vero che l’impossibilità di prorogare il soggiorno per lavoro nello spettacolo con datore diverso si può desumere dal regolamento di attuazione di cui sopra, ma è anche vero che la norma è stata considerata illegittima e quindi disapplicata da parte di un Tribunale perché il regolamento di attuazione non ha la facoltà di creare nuove disposizioni di legge – cioè nuovi limiti, nuovi diritti, nuovi divieti e nuovi obblighi – ma può soltanto attuare con disposizioni di tipo pratico (le cosiddette disposizioni attuative) ciò che è già stato stabilito dalla legge.
Il governo che ha adottato a suo tempo il regolamento di attuazione lo ha fatto in forza di una delega legislativa che demandava allo stesso il compito di emanare le disposizioni attuative al Testo Unico sull’Immigrazione e non nuove leggi e nuovi limiti che non si ricavino direttamente da quanto è stato già stabilito nella legge.
In altre parole, il governo non può fare le leggi e deve a sua volta rispettarle. Per questo motivo, già un Tribunale aveva disapplicato la norma e aveva quindi ritenuto illegittimo il divieto, o meglio il rifiuto, di rinnovare il permesso di soggiorno a fronte di un nuovo contratto di lavoro sempre nel settore dello spettacolo, ma con un imprenditore diverso da quello che aveva originariamente ottenuto l’autorizzazione all’ingresso.
Dal punto di vista pratico, se queste persone dispongono di un nuovo contratto di lavoro con un imprenditore diverso, il tentativo che potranno fare sarà quello di inoltrare formalmente – e di curare che ciò possa essere documentato – una nuova domanda e, quindi, una istanza di proroga del permesso di soggiorno che è in corso di rilascio per lavoro nello spettacolo, documentando la disponibilità di un regolare contratto di lavoro nello spettacolo, con diverso imprenditore. Dobbiamo mettere nel conto che, con quasi certezza, la questura disporrà il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno e gli interessati dovranno, quindi, sottoporre al TAR del Trentino la questione sulla legittimità del diniego e della compatibilità di questa norma del regolamento di attuazione con la legge.

Si può convertire questa tipologia di permesso di soggiorno?
Non è invece possibile per queste persone convertire il primo permesso di soggiorno in normale permesso di soggiorno per lavoro subordinato con la conseguenza che non possono, quindi, essere prese in considerazione offerte di lavoro di altri settori diversi da quello dello spettacolo.