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Ingressi “fuori quota”: infermieri professionali

Scheda aggiornata in marzo 2020

Foto di Klaus Nielsen da Pexels

L’ingresso in Italia degli infermieri professionali non è regolato nell’ambito delle quote annuali ma fra gli ingressi detti “fuori quota” e quindi non vi sono limiti numerici e non bisogna attendere la pubblicazione dei relativi decreti per presentare le domande di autorizzazione all’assunzione presso le direzioni provinciali del lavoro. La procedura è regolata dall’art. 27, comma 1 lettera r-bis) del D. Lgs. 286/98 (TUI) e dall’articolo 40, comma 21 del DPR 394/99 che disciplinano l’assunzione di infermieri stranieri presso strutture sanitarie, sia pubbliche che private.

Il riconoscimento del titolo

La procedura di riconoscimento, descritta nella Circolare del Ministero della Sanità del 12 aprile 2000, deve essere attivata dallo stesso datore di lavoro interessato all’assunzione dall’estero o dal diretto interessato nel caso in cui stia già soggiornando regolarmente in Italia e, sostanzialmente, si basa sulla valutazione del percorso di studi. La domanda va indirizzata al Ministero della Sanità-Dipartimento Professioni Sanitarie, Risorse Umane e Tecnologiche-Ufficio II°, a Roma. 

Al fine del riconoscimento viene valutato non solo il diploma posseduto, ma anche il curriculum di studi, in quanto oltre al titolo dovrà essere tradotto e legalizzato presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana anche l’intero programma di studi, con indicazione del monte ore di ciascuna materia, per ogni anno di corso.

Ottenuto il riconoscimento del titolo, il percorso si conclude con l’iscrizione all’Albo professionale, previa verifica, a cura del competente ordine professionale, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.

Procedura: il nulla osta lavoro va richiesto allo Sportello Unico sull’immigrazione, attraverso la compilazione del modello O e l’invio telematico dal datore di lavoro https://portaleservizi.dlci.interno.it .
I soggetti legittimati all’assunzione sono:
– le strutture sanitarie sia pubbliche che private;
– le agenzie di somministrazione di lavoro;
– le società cooperative, qualora gestiscano direttamente l’intera struttura sanitaria, o un reparto o un servizio della medesima.
Vai al fac-simile del modello O.

Documenti richiesti il visto
Il visto viene concesso previo Nulla Osta al lavoro rilasciato su richiesta del datore di lavoro.
Lo Sportello Unico provvederà ad inviare alla Rappresentanza il Nulla Osta al lavoro e la proposta di contratto di soggiorno per lavoro. Quest’ultima dovrà essere comunicata all’interessato.
1. formulario per la domanda del visto d’ingresso
2. fotografia recente in formato tessera
3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto.
Ai fini dell’ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nulla osta potrà essere utilizzato entro 120 giorni dalla data di rilascio.

Ingresso in Italia
Lo straniero entro 8 giorni dall’ingresso in Italia deve presentarsi all’Ufficio Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, presentando richiesta di idoneità alloggiativa e documentazione attestante la disponibilità di alloggio.

Lavorare in Italia
Per poter esercitare la professione l’infermiere straniero deve chiedere l’iscrizione al collegio provinciale del luogo di lavoro o di domicilio. L’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di conoscenza della lingua italiana, delle norme deontologiche e della legge che regolano la professione.
Il permesso rilasciato può essere utilizzato per istaurare un nuovo rapporto di lavoro solo se prevede la stessa professione per la quale è stato autorizzato l’ingresso e non è convertibile.
Il permesso di soggiorno è rinnovabile senza richieste di proroga alle quali sono sottoposte altre tipologie di ingressi “fuori quota”.



Attenzione: fino al 31 dicembre 2021 non è richiesto il provvedimento di riconoscimento del titolo di studio per l’esercizio temporaneo delle qualifiche sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, al personale impegnato anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19.
(Deroga prevista dall’articolo 13 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in L. 27/2020 e successive modificazioni).