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Scheda pratica – Ingressi “fuori quota”: tirocini formativi e di orientamento

Il tirocinio formativo o di orientamento consiste in una breve esperienza di lavoro presso aziende o enti pubblici allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

1. Se lo straniero è già regolarmente soggiornante in Italia
La normativa italiana consente al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia di svolgere dei tirocini formativi, delle brevi esperienze di lavoro presso aziende o enti pubblici. L’accesso ai tirocini è consentito, di norma, se sono in possesso di un titolo di soggiorno che consente di poter lavorare in Italia (ad esempio: per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per studio – nei limiti di 20 ore settimanali, asilo politico o protezione umanitaria).

2. Se lo straniero non è già regolarmente soggiornante in Italia
Il cittadino di un paese non appartenente all’Unione Europea può fare ingresso in Italia per svolgere tirocini formativi.
La possibilità di fare ingresso in Italia per svolgere un periodo di tirocinio formativo e di orientamento rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all’art. 27.
Vai alla scheda dedicata all’argomento.

Il tirocinio formativo e di orientamento non è un rapporto di lavoro, non prevede un vero e proprio contratto stipulato direttamente tra tirocinante e azienda ospitante, ma piuttosto in una convenzione sottoscritta tra un ente promotore accreditato, che opera come una sorta di intermediario (ad es. Centro per l’impiego, Università, istituzioni scolastiche, centri pubblici di formazione professionale. ecc.) ed un datore di lavoro pubblico o privato ospitante.

Non è richiesto quindi per questo tipo di ingresso il rilascio di un nulla osta al lavoro.

Pur non essendo sottoposto al regime del decreto flussi il Governo italiano decide ogni anno, tramite decreto, il numero di stranieri che possono fare ingresso in Italia per svolgere questo tipo di attività.

Come chiedere il visto
Il visto d’ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato direttamente dalla rappresentanza diplomatico-consolare, nei limiti di un contingente annualmente determinato.

Requisiti
Per ottenere il rilascio del nulla osta all’ingresso dello straniero è necessario fare domanda di visto allegando un progetto di tirocinio.
Il progetto deve garantire anche la disponibilità di un alloggio e la garanzia dei mezzi di sussistenza per l’intero periodo di svolgimento del tirocinio, oltre ai normali obblighi derivanti dalla stipula della convenzione per il tirocinio in azienda.
I progetti di tirocinio devono essere preventivamente vistati dalle Regioni, alla cui disciplina in materia di tirocini e formazione si fa espresso rinvio ai fini dell’individuazione del soggetto competente a vistare il progetto, una volta verificata la regolarità e congruità dello stesso.

Per quanto riguarda i modelli di convenzione e di progetto di tirocinio devono essere utilizzati quelli indicati dalla normativa regionale di riferimento e solo in mancanza di questi possono essere utilizzati quelli allegati al decreto interministeriale del 22 marzo 2006.
Vedi il modello della Provincia di Piacenza.
Vedi il modello della Provincia di Torino.

Ingresso in Italia
Lo straniero, dopo essersi munito di visto presso l’autorità diplomatico-consolare italiana, fa ingresso in Italia e entro 8 giorni deve fare richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di studio alla Questura territoriale competente.

Documenti necessari per il rilascio del permesso
– convenzione sottoscritta dal datore di lavoro;
– la garanzia di vitto e alloggio;
– iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale o polizza assicurativa (italiana o straniera) contro il rischio di malattie, infortuni e maternità valida sul territorio nazionale.

Conversione del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno, a differenza di tutti gli altri permessi rilasciati ai sensi dell’art. 27 del Testo Unico sull’immigrazione, a conclusione del tirocinio svolto, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora il datore di lavoro presso cui il tirocinio è svolto o altro datore di lavoro siano disposti ad assumere il tirocinante con regolare contratto di lavoro.
Tale conversione è possibile solo nei limiti della quota annualmente stabilita con il decreto flussi.