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Scheda pratica – Ingressi “fuori quota”

Quali lavoratori possono fare accesso in Italia fuori dal regime delle quote?

Gli ingressi fuori quota sono previsti dall’art. 27 del Testo Unico sull’immigrazione e sono possibili per le seguenti categorie di stranieri, per i quali verrà indicata la procedura di ingresso in caso di lavoro subordinato.

Attenzione: dal 19 maggio 2008 l’invio delle domande può essere effettuato solo tramite procedura telematica.

a) Dirigente e personale altamente specializzato di società straniere
Nel caso di ingresso per lavoro subordinato di dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, o dirigenti di società italiane o di altro Stato dell’Unione europea con sede principale in Italia deve essere dimostrato che si tratta di personale altamente specializzato, occupato da almeno sei mesi nell’ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo.

Il trasferimento temporaneo, di durata legata all’effettiva esigenza dell’azienda, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è, comunque, possibile l’assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l’impresa distaccataria.

Procedura: la domanda di nulla osta al distacco deve essere inviata dalla società distaccataria operante in Italia allo Sportello Unico per l’immigrazione.

b) Lettori universitari.
L’Università dovrà attestare che lo straniero sia in possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative attività.

Procedura: Il nulla osta per lavoro subordinato va richiesto dall’Università allo Sportello Unico.

c) Professori universitari e ricercatori
Per l’ingresso per lavoro subordinato di professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un’attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia l’ente richiedente dovrà attestare che lo straniero sia in possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative attività.

Procedura: Il nulla osta va richiesto allo Sportello Unico dall’Università o Istituto Superiore di ricerca pubblico o privato, attraverso la compilazione del relativo modulo con la procedura telematica

d) Traduttori e interpreti
Dovrà essere prodotto il titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifico per le lingue richieste, rilasciato da una scuola statale o da ente pubblico o istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistato, previa verifica della legittimazione dell’organo straniero al rilascio dei predetti documenti da parte dell’Ambasciata o Consolato competente.

Procedura: in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato la richiesta deve essere effettuata dal datore di lavoro allo Sportello Unico attraverso la procedura telematica.

e) Collaboratori familiari in casi specifici
Si tratta di collaboratori familiari aventi in corso un rapporto di lavoro all’estero, da almeno un anno, per lavoro domestico a tempo pieno e assunti da cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti all’estero, che si trasferiscono in Italia.
L’ingresso fuori quota è ammesso per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico in Italia.

Procedura: la domanda di nulla osta al lavoro deve essere inviata dal datore di lavoro allo Sportello Unico attraverso la procedura telematica.

Deve essere acquisito il contratto di lavoro stipulato all’estero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. L’autorizzazione non può essere rilasciata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri non appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea.

f) Persone autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale
Sono previste due differenti casi di ingresso di stranieri per finalità formativa presso unità produttive del nostro Paese, ovvero:
a) per svolgere attività nell’ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale. Si segue la procedura come nel caso di ingresso per tirocinio formativo e di orientamento.
Vai alla scheda sull’ingresso per tirocini formativi e di orientamento.

b) per svolgere attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall’organizzazione dalla quale dipendono. L’ingresso di uno straniero dall’estero per svolgere attività di addestramento professionale è possibile solo nell’ambito di un rapporto di distacco, ovvero qualora lo straniero sia già dipendente di una società o ente operante all’estero e venga temporaneamente trasferito o distaccato dall’organizzazione dalla quale dipende presso un datore di lavoro italiano o straniero operante in Italia per lo svolgimento di attività lavorativa a finalità formativa.

La procedura nel caso b) prevede in tal caso il rilascio di un nulla osta al lavoro da richiedere a cura dell’azienda o ente distaccatario allo Sportello Unico competente (scegliendo in alternativa tra quello della provincia in cui ha sede legale la società o nella quale avrà luogo la prestazione lavorativa) tramite invio del modello I, al quale va allegato un progetto formativo approvato dalla regione, tra i cui elementi essenziali, individuati sulla base della normativa regionale, vi dovrà necessariamente essere l’indicazione della durata del periodo di addestramento (mai superiore ai due anni).
Vai al fac-simile del modello I

g) Lavoratori dipendenti di organizzazioni e imprese che operano sul territorio italiano per funzioni e compiti specifici
Si tratta di lavoratori specializzati dipendenti di organizzazioni o imprese italiane o straniere operanti in Italia con proprie sedi, rappresentanze o filiali, chiamati ad adempiere funzioni o compiti specifici per un periodo limitato. Deve trattarsi di prestazioni qualificate di lavoro subordinato, riferite all’esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica.

Procedura: Il nulla osta va richiesto dall’impresa o organizzazione che richiede il distacco allo Sportello Unico attraverso procedura telematica.
L’impresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nell’unità operativa dell’impresa distaccataria, nonché, in assenza di Convenzioni di sicurezza sociale, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall’ordinamento italiano.

In presenza di tali Convenzioni, invece, il datore di lavoro è esonerato dal versamento dei contributi in Italia (dovrà, però, attraverso apposita documentazione da presentare all’INPS, attestare la situazione di distacco).

I Paesi attualmente convenzionati con l’Italia sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Corea, Croazia, Jersey – Isole del Canale, ex Jugoslavia, Israele, Messico, Principato di Monaco, San Marino, Stati Uniti, Tunisia, Uruguay, Vaticano e Venezuela.

Il testo di tali convenzioni è disponibile sul sito internet www.inps.it.

h) Lavoratori marittimi
Si tratta di lavoratori marittimi componenti l’equipaggio delle navi con bandiera italiana e dipendenti da società straniere appaltatrici dell’armatore, chiamati all’imbarco su navi italiane da crociera.

Procedura: Per gli stranieri dipendenti da società estere destinati all’imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessario il nulla osta al lavoro.

I visti d’ingresso sono rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni del Ministero degli affari esteri (per la documentazione necessaria è possibile consultare il database visti sul sito del Ministero degli Esteri). Tali visti consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale.
In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno.

i) Lavoratori dipendenti di persone fisiche o giuridiche straniere con appalti in Italia
Si tratta di lavoratori dipendenti da datori di lavoro residenti o aventi sede all’estero, provvisoriamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti, per l’effettuazione di lavori oggetto di relativo contratto di appalto stipulato tra il datore di lavoro residente (o avente sede) all’estero e la persona o organizzazione residente (o avente sede) in Italia.

Procedura: Il nulla osta al lavoro deve essere richiesto dal datore di lavoro operante in Italia (appaltante) alla Sportello Unico, compilando l’apposito modello M. Vai al fac-simile

Nel caso in cui il datore di lavoro (azienda o persona fisica) abbia sede in uno Stato membro dell’Unione Europea si utilizza il modello M2.Vai al fac-simile
In questo caso l’inoltro del modello è inteso come comunicazione finalizzata all’ottenimento del permesso di soggiorno. Infatti, questi lavoratori sono esenti dall’obbligo di visto.
Una volta fatto ingresso in Italia il lavoratore si dovrà recare presso la Questura per la richiesta del permesso di soggiorno.

Il nulla osta, il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla prestazione del servizio (massimo due anni).

Il nulla osta sarà, inoltre, concesso solo a condizione che il datore di lavoro operante all’estero garantisca ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria applicato ai lavoratori italiani, nonché, in assenza di Convenzioni di sicurezza sociale, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. In caso di convenzioni si veda lettera g).

l) Lavoratori di circhi o per spettacoli viaggianti; m) Personale artistico; n) Ballerini, artisti e musicisti; o) Artisti per impiego in enti musicali teatrali o cinematografici o in televisioni o imprese radiofoniche
Vai alla scheda sull’ingresso per i lavoratori dello spettacolo.

p) Sportivi
Lavoratori sportivi professionisti destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane.

Procedura: il nulla osta al lavoro è, in tal caso, sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

Le società sportive che vogliono far entrare in Italia e assumere atleti extraue devono inviare una proposta di contratto di soggiorno e una specifica richiesta di dichiarazione nominativa di assenso per lavoro subordinato/sport alla Federazione sportiva Nazionale di riferimento, attraverso la compilazione dell’apposito modello SP. Scarica il modello.

Una comunicazione va inviata anche alla questura, che dovrà rilasciare il relativo nulla osta.

La dichiarazione di assenso del C.O.N.I. è necessaria anche quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo. La Federazione Sportiva, dopo aver accertato che la società ha tutti i requisiti per tesserare l’atleta straniero, trasmette telematicamente la proposta di contatto di soggiorno e la richiesta nominativa al C.O.N.I.

Questo, verificata la disponibilità di quote (ogni anno viene fissato con decreto flussi ad hoc un tetto massimo di ingressi per sportivi extraue) e acquisito il nulla Osta dalla questura, invia il suo assenso alla Sportello unico per l’Immigrazione della provincia ove ha sede la società che ha presentato al richiesta.

Per maggiori informazioni sulla procedura è possibile consultare la circolare del CONI del 19 giugno 2006.

q) Giornalisti
Si tratta di giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, o da emittenti radiofoniche o televisive straniere.

Procedura: non è richiesto il nulla osta al lavoro. Il visto di ingresso va richiesto direttamente alla Rappresentanza diplomatico-consolare. Per la documentazione da allegare vedi la sezione successiva.

r) Persone per scambi di giovani o mobilità o alla pari

Si tratta di stranieri che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, devono svolgere in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”.

Procedura: il nulla osta al lavoro è rilasciato nell’ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi.

Se si tratta di persone collocate “alla pari” al di fuori di programmi di scambio o di mobilità di giovani, il nulla osta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi.
Il nulla osta va richiesto allo Sportello Unico, attraverso la compilazione del modello N. La richiesta va presentata:
– da un Azienda o Ente, in caso di assunzione di lavoratori per lo svolgimento in Italia di attività di ricerca o di lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambio;
– da una persona fisica italiana o straniera regolarmente soggiornante non esercente attività imprenditoriale in caso di svolgimento di attività di lavoro “alla pari”.

r.bis) Infermieri professionali
Vai alla scheda pratica sull’ingresso degli infermieri professionali.

Rientrano tra le ipotesi di ingresso al di fuori delle quote anche i docenti di scuole e università straniere operanti in Italia, di cui alla Legge n. 103 del 24 maggio 2002 (Modello DS).

Domanda per l’autorizzazione all’ingresso fuori quota per l’ottenimento del visto di d’ingresso
Il nullaosta al lavoro deve essere richiesto tramite procedura telematica (tranne i casi degli sportivi, di ingresso per attività di tirocinio, dei lavoratori marittimi, sportivi professionisti, giornalisti corrispondenti e dei lavoratori nello spettacolo) allo Sportello unico della Prefettura territoriale competente.
La richiesta deve comprendere un impegno da parte del datore di lavoro a:
– garantire un adeguato trattamento economico;
– disponibilità di alloggio;
– farsi carico delle spese del viaggio di rientro;
– comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro.
Ai fini del visto d’ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio.
L’autorizzazione all’ingresso e alla permanenza vale, per queste particolari categorie di lavoratori, per il tempo indicato dal nulla osta o il tempo necessario per svolgere l’attività per cui si è ottenuta l’autorizzazione, salvo che non siano entrati in Italia per formazione professionale.

Casi in cui non è richiesto il nulla osta dello Sportello Unico
Per quanto riguarda gli sportivi stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane il nullaosta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della società destinataria delle prestazioni sportive. La dichiarazione nominativa di assenso è richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d’assenso è comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

Documenti necessari per l’ingresso per lavoro subordinato nei casi di:
1. personale altamente specializzato, dirigenti, lettori universitari e professori universitari, ricercatori, traduttori, interpreti, lavoratori distaccati per addestramento, infermieri, marittimi, sportivi ed atleti, lavoratori dello spettacolo.

Il visto per queste categorie di lavoratori sarà come di norma concesso previo Nulla Osta al lavoro rilasciato su richiesta del datore di lavoro.
Lo Sportello Unico provvederà ad inviare alla Rappresentanza il Nulla Osta al lavoro e la proposta di contratto di soggiorno per lavoro. Quest’ultima dovrà essere comunicata all’interessato.
– formulario per la domanda del visto d’ingresso
– fotografia recente in formato tessera
– documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto
– personale addetto ai servizi marittimi complementari di società straniere appaltatrici dell’Armatore, chiamati all’imbarco su navi italiane da crociera
– formulario per la domanda del visto d’ingresso
– fotografia recente in formato tessera

– documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto

– contratto d’appalto tra la società straniera e l’Armatore italiano
– certificato d’Iscrizione della nave nel Registro Internazionale
– contratto di arruolamento

2. giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti da organi di stampa o emittenti radio-televisive straniere
– formulario per la domanda del visto d’ingresso
– fotografia recente in formato tessera
– documento di viaggio in corso di validità, con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto
richiesta avanzata dalle Autorità locali con Nota Verbale. Il visto verrà concesso previo Nulla Osta del Servizio Stampa del Ministero degli Esteri
– tessera di giornalista

Il visto di ingresso va richiesto direttamente alla Rappresentanza diplomatico-consolare. Per la documentazione da allegare è possibile consultare il database visti sul sito del Ministero degli Esteri.

Ingresso in Italia
Una volta entrato in Italia il lavoratore dovrà, entro 8 giorni, recarsi presso lo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno e la contestuale richiesta del permesso di soggiorno.

Lavorare in Italia
Previa stipula del contratto di soggiorno lo straniero potrà lavorare in Italia ma solo per il tempo previsto dal visto (e dal permesso), salvo richiesta di proroga, e solo per svolgere il lavoro per il quale ha fatto ingresso in Italia.

E’ possibile convertire questo tipo di permessi?
I permessi di soggiorno rilasciati, salvo quello per tirocinio formativo, non possono essere convertiti.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo del 28/06/2012, n.108 di recepimento della Direttiva europea n. 2009/50/CE, sono entrate in vigore le norme che introducono la c.d. Carta Blu UE , titolo al soggiorno a cui hanno diritto lavoratori stranieri altamente qualificati.
Il provvedimento introduce l’articolo 27-quater al  T.U. Immigrazione (d.lgs. 286/98 e succ. mod.), che prevede che i lavoratori stranieri extracomunitari altamente qualificati possano fare ingresso in Italia, con apposito visto, al di fuori del regime delle quote: quindi in ogni periodo dell’anno e senza che vi siano limiti numerici fissati con i “decreti flussi”.
Si tratta di un permesso di soggiorno particolare che viene rilasciato dalla questura in seguito a un contratto di soggiorno per lavoro e alla relativa comunicazione in questura. Possono essere titolari di tale soggiorno gli stranieri altamente qualificati e ha durata:
Di due anni: se il lavoro è a tempo indeterminato;
Superiore a tre mesi rispetto alla scadenza del contratto: se il lavoro è a tempo determinato.
Condizione necessaria per ottenere questo tipo di permesso è essere in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel paese in cui è stato conseguito, in seguito ad un percorso formativo di almeno 3 anni, concluso con il conseguimento di una qualifica professionale superiore e/o dei requisiti specifici previsti per l’esercizio di una determinata professione.
Tale permesso può essere rilasciato:
Agli stranieri residenti in uno stato terzo;
Agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
Agli stranieri soggiornanti in uno Stato membro;
Agli stranieri titolari di una Carta Blu rilasciata in un altro Stato membro.
Al titolare di carta blu UE può essere riconosciuto lo status di soggiornante di lungo periodo (ed è rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) in presenza degli specifici requisiti ed alle due seguenti condizioni:
di aver soggiornato legalmente ed ininterrottamente per 5 anni nel territorio dell’Unione in forza di una carta blu UE;
di essere in possesso, in Italia, da almeno 2 anni, di un permesso di soggiorno in formato elettronico, recante la dicitura carta blu UE.
Ai familiari dello straniero titolare di carta blu UE e dello status di soggiornante di lungo periodo è rilasciato un permesso di soggiorno biennale per motivi di famiglia.
Ai familiari è, infatti, rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora dimostrino di essere in possesso dei requisiti richiesti ed abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell’Unione di cui gli ultimi due in Italia.

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