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Senegal, Casamance – La situazione incerta circa la cessazione del conflitto giustifica la protezione umanitaria

Tribunale di Venezia, ordinanza del 3 luglio 2018

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza emessa il 03.08.2017, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (confermando così l’orientamento della giurisprudenza in merito alla situazione attuale della zona di provenienza del richiedente protezione ndr.).

Il ricorrente è cittadino senegalese, originario della regione della Casamance.
Nell’esaminare il caso in esame, il Giudice si è affidato al sito ‘Caffè Geopolitico’ e ai rapporti di Amnesty International, nel quale vengono riportati i più cruenti episodi di violenza e di resistenza presenti nella regione di provenienza del ricorrente.
Nonostante la situazione della Casamance appaia caratterizzata da una parziale tregua, grazie alle politiche del nuovo presidente, il Giudice ha ritenuto fortemente incerta la cessazione del conflitto tra l’esercito e il Movimento delle forze armate della Casamance, ritenendo quindi sussistenti i presupposti per il rilascio della protezione umanitaria ex art. 5, co. 6, D.lgs 386/98.

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Tribunale di Venezia, ordinanza del 3 luglio 2018