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Senegal, Casamance – Protezione sussidiaria al ricorrente per conflitto armato interno e atti di violenza contro la popolazione civile

Tribunale di Venezia, ordinanza del 12 gennaio 2017

Un’ordinanza 12.1.2017 del Tribunale di Venezia, ampiamente argomentata, concernente un cittadino senegalese al quale è stata riconosciuta la protezione sussidiaria.

Nell’ordinanza il Giudice riconosce nella regione del Casamance “una situazione di conflitto armato interno, con scorrerie e saccheggi indiscriminati e atti di violenza contro la popolazione civile”.
La situazione creatasi nella regione può essere qualificata come “conflitto” sostiene il Giudice e ciò nonostante la C.T. abbia eccepito al ricorrente come nel corso del 2013 i suddetti atti brutali e le razzie contro i civili fossero molto meno frequenti rispetto al passato.
Il giudice infatti, preso atto del mutamento della situazione, riconosce ugualmente la protezione sussidiaria al ricorrente ritenendo comunque “innegabile la perduranza” del grave pericolo che incombe tutt’oggi sulla popolazione del Casamance.

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Tribunale di Venezia, ordinanza del 12 gennaio 2017