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Senegal, Casamance. Protezione umanitaria al richiedente proveniente da questa zona di emergenza umanitaria

Tribunale di Genova, ordinanza del 14 settembre 2016

Il Tribunale di Genova riconosce la protezione umanitaria ad un cittadino senegalese proveniente dalla zona del Casamance.
La Commissione Territoriale aveva respinto la richiesta di protezione considerando l’allontanamento del richiedente dal paese “sostanzialmente per ragioni prettamente economiche“. E’ interessante far notare che il richiedente in sede di ricorso ha ribadito il contenuto del racconto esposto alla Commissione.
Il Giudice, seppur abbia escluso che nel Senegal “sussista una vera situazione di conflitto armato come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza“, ha considerato che nella regione di provenienza del ricorrente “esiste un conflitto separatista che ormai da molti anni sta logorando il Paese“, confermando pertanto la veridicità dei fatti che hanno determinato l’allontanamento dal paese del richiedente.
Si legge, infatti, nell’ordinanza che nella regione “sussiste un contesto di grave emergenza umanitaria che integra, in caso di rientro nel paese, una condizione di specifica estrema vulnerabilità idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali“.
Infine il Giudice ha considerato che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un buon percorso di integrazione sociale, come emerge dalla ampia documentazione prodotta dal difensore.

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Tribunale di Genova, ordinanza del 14 settembre 2016