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Senegal – Riconoscimento status di rifugiato per il cittadino senegalese omosessuale

Tribunale di Bologna ordinanza del 10 aprile 2017

Secondo il Tribunale di Bologna il ricorrente in caso di rientro nel Paese d’origine sarebbe esposto al concreto rischio di persecuzione e discriminazione sotto diversi profili.
Innanzitutto, sotto l’aspetto strettamente giuridico, l’art. 319 c.p. senegalese punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con l’ammenda da 100.000 a 1.500.000 franchi chiunque commetta un “atto impudico o contro natura con un individuo del suo stesso sesso”.

In secondo luogo, sotto l’aspetto sociale dal rapporto OFPRA del 25 settembre 2014 relativo alla situazione delle persone omosessuali in Senegal si evince che l’omosessualità è percepita come una devianza rispetto al modello di famiglia patriarcale e al ruolo della coppia, essenzialmente concepito solo in vista della riproduzione. In una società fortemente permeata dalla religione (il 95% dei senegalesi sono musulmani) l’omosessualità è percepita a livello sociale come un’eresia e simbolo di perdita dei valori morali, anche in conseguenza del dilagante fenomeno del turismo sessuale.

Le diverse COI consultate dal Tribunale di Bologna e citate nell’ordinanza riportano casi di arresti e di procedimenti penali instaurati per il reato di omosessualità nei confronti di cittadini senegalesi.

Se ciò non bastasse, le stesse COI citate riportano come in Senegal l’omosessualità sia ancora uno stigma e che le persone considerate come omosessuali vengano drasticamente emarginate dalla società.

Molte organizzazioni hanno riportato casi di ricatto, evirazione e timore di sottoporsi a cure mediche verificatisi anche in epoca recente. Tutto ciò rappresenta, già di per sé, scrive il Giudice del Tribunale di Bologna, un fattore di persecuzione a prescindere dal fatto che il ricorrente, in caso di rientro in Patria subisca o meno un arresto o altra forma di privazione della libertà personale.

Va dunque ritenuta l’esistenza dei requisiti e presupposti previsti dall’art. 11 del D. Lgs. n. 251/07 per il riconoscimento dello status di rifugiato.

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Tribunale di Bologna ordinanza del 10 aprile 2017