Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Anche i titolari di protezione umanitaria hanno diritto al rilascio del titolo di viaggio quando non vogliono avere contatti con la propria rappresentanza diplomatica

Sentenza del TAR del Lazio n. 15611/2014 del 7 luglio 2015

Il T.A.R. Lazio ha emesso un’importante sentenza con cui ha riconosciuto il diritto di un titolare di protezione umanitaria ad ottenere il rilascio del titolo di viaggio per stranieri. Il T.A.R. Lazio ha affermato il principio per cui l’Amministrazione, in relazione alle istanze di rilascio del titolo di viaggio per titolari di protezione umanitaria, deve tener conto delle specificità del caso concreto e considerare come valida ragione sottesa all’impossibilità di ottenere il passaporto dalle autorità consolari anche “l’attestazione di non volere contatti con la rappresentanza diplomatica del proprio paese”, sulla base di quanto stabilito dall’art. 24 d.lgs. 251/07, nonché dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 24.02.2003 e dalla Circolare n. 48 del 1961.

Si tratta di una sentenza particolarmente importante per il territorio di Roma poiché era prassi sistematica della Questura di Roma quella di negare il rilascio del titolo di viaggio alla maggior parte dei titolari di protezione umanitaria e talvolta anche di protezione sussidiaria, causando a tali persone un danno gravissimo e un’illegittima restrizione della loro libertà di circolazione e movimento.

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Sentenza del TAR del Lazio n. 15611/2014 del 7 luglio 2015