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Sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 966 del 07.03.2014

Protezione sussidiaria per il cittadino nigeriano proveniente dallo Stato di Plateau, centro di gravissimi e generalizzati disordini religiosi

La sentenza n. 966 del 07.03.2014 della Corte d’Appello di Bologna ha confermato l’ordinanza n. 2228 del 20.05.2013, con la quale il Tribunale di Bologna aveva riconosciuto la protezione sussidiaria al cittadino nigeriano, proveniente da Jos – Stato di Plateau (cosiddetta zona “middle belt”), ove da anni sono in corso gravissimi e generalizzati disordini religiosi.
Secondo i Giudici della Corte d’Appello di Bologna il primo giudicante ha correttamente motivato la propria decisione basta sul racconto dello straniero sull’ultimo periodo della vita in Patria – lui, cristiano, preso nelle violenze interreligiose di Jos e sull’emigrazione prima in Libia poi in Italia – e sui report delle organizzazioni internazionali, fonti che indicano tale territorio come teatro di continui scontri tra cristiani e musulmani.
Il secondo giudicante nella propria decisione considera infondato l’appello proposto dal Ministero dell’Interno in quanto non contesta i fatti nella loro materiale realtà. “L’appellante non muove nessuna specifica critica all’attendibilità delle fonti usati dal Tribunale, né a quella dell’appellato; si limita a invocare l’esigenza legittima di dichiarazioni coerenti e plausibili, ma pur di fronte alla netta affermazione della provenienza da Jos e alla minuziosa ricostruzione del racconto dello straniero da parte del Tribunale nella propria ordinanza, non svolge nessunissimo commento su quel racconto per evidenziarne incoerenze o un qualsiasi atro difetto che ne faccia anche solo sospettare la mancanza di genuinità.”
Pertanto, la Corte d’Appello bolognese conclude affermando che in mancanza di deduzioni di motivi di incredibilità o dell’errore fatto dal Tribunale nell’accreditare fonti o dichiarazioni che non lo meriterebbero, il secondo giudicane non può inventarseli, ma deve darle per certi, individuando in essi il rischio concreto che correrebbe l’appellato se lo si dovesse rimpatriare.