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Soggiorno irregolare – Commento alla Circolare del Sindaco di Caravaggio che vieta i matrimoni per chi è sprovvisto di permesso di soggiorno

a cura dell' Avv. Marco Paggi

Una circolare diramata dal sindaco del Comune di Caravaggio, nel territorio del basso bergamasco, è intervenuta sulla questione dei matrimoni misti celebrati tra cittadini italiani e cittadini immigrati in condizione di soggiorno irregolare.

In base a questa circolare viene prescritto agli Ufficiali di Stato Civile che ricevono la richiesta di pubblicazione di matrimonio – quindi non nella data fissata per la celebrazione del matrimonio, bensì all’inizio della procedura per la celebrazione del matrimonio, ovvero quando si richiedono le pubblicazioni di matrimonio da parte dei promessi sposi – di richiedere la consueta documentazione, il cosiddetto nulla osta al matrimonio rilasciato dalle autorità competenti del paese di origine dello straniero, il certificato di nascita, nonché il documento d’identità, quindi il passaporto, ma non solo. Oltre a questa documentazione si prescrive si prescrive di richiedere il permesso di soggiorno e di rifiutare, questa è la cosa importante, di ricevere la domanda di pubblicazione del matrimonio, e quindi la celebrazione del matrimonio, nel caso in cui il cittadino straniero interessato non possieda un permesso di soggiorno in corso di validità.

Questa è la novità che si va ad aggiungere,sullo stesso filone, all’Ordinanza del Sindaco di Cittadella che ha avuto poi successive emulazioni nel nordest.
Ricordiamo infatti che il sindaco di Cittadella ha adottato la ormai tristemente famosa “Ordinanza anti-sbandati” ritenendo che vi fossero condizioni di emergenza dal punto di vista del pericolo per la sicurezza e la sanità pubblica, e quindi la possibilità di adottare provvedimenti di carattere urgente che sostanzialmente hanno disposto una normativa ad hoc, che sembra in più punti contrastare con la normativa nazionale e con la stessa Direttiva dell’Unione Europea 38/2004 che recepisce il diritto di libertà di circolazione e di stabilimento dei cittadini dell’Unione Europea. Si tratta di un provvedimento che di fatto tende a dissuadere i cittadini stranieri, non solo comunitari, ma anche extracomunitari, dal richiedere l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente. Non è un caso infatti che la stampa abbia riportato recentemente notizie provenienti dall’amministrazione del Comune di Cittadella in base alle quali risulterebbe che, a partire dalla divulgazione dell’ordinanza, le domande di iscrizione all’anagrafe da parte di cittadini stranieri siano praticamente crollate a picco, il che potrebbe consentire a chiunque di tratte le debite conclusioni. Lo scopo, per così dire, si potrebbe intendere raggiunto se, come sembra, era quello non tanto di realizzare una maggiore sicurezza e salute pubblica, quanto piuttosto quello di allontanare dal territorio o di disincentivare il radicamento nel territorio da parte di cittadini stranieri. E in effetti l’Ordinanza del Sindaco di Cittadella non realizza nessuna finalità reale di sicurezza dal momento che non è certo il sindaco che può adottare l’allontanamento o l’espulsione nei confronti dei cittadini stranieri, siano essi comunitari o extracomunitari.

Nell’ambito del meccanismo emulativo innescato da questa ordinanza, si inserisce la circolare del Sindaco del Comune di Caravaggio che, sostanzialmente, inibisce ai propri Ufficiali di Stato Civile la celebrazione del matrimonio e prima ancora il ricevimento della domanda di matrimonio, da parte di un cittadino straniero cosiddetto “clandestino”, ovvero senza permesso di soggiorno, disponendo che venga richiesto, come adempimento preliminare, l’esibizione del permesso di soggiorno.
Naturalmente parliamo di matrimoni misti, è questo che preoccupa il sindaco di Caravaggio, che evidentemente presume si tratti di matrimoni simulati, matrimoni cioè di comodo, celebrati appositamente per consentire la regolarizzazione del cittadino straniero privo di pds; matrimoni “con” cittadini italiani di cittadini stranieri privi di pds e che quindi potrebbero richiedere il pds per motivi di famiglia, in base in quanto previsto dall’articolo 19 del Testo Unico sull’immigrazione, e successivamente presentare la domanda di naturalizzazione per l’acquisto della cittadinanza italiana in virtù del matrimonio celebrato con cittadino italiano o cittadina italiana.

Va precisata una cosa: questa preoccupazione riguardante i matrimoni di comodo ha già un suo rimedio all’interno della normativa vigente, perché è previsto, con una modifica che è stata introdotta dalla legge Bossi-Fini, che a seguito della celebrazione di matrimonio, sia effettuata una verifica della effettiva convivenza tra marito e moglie, e che, nel caso in cui la convivenza non dovesse risultare effettiva, ma soltanto simulata, per conseguire i vantaggi derivati da matrimonio, il pds ottenuto a seguito del matrimonio, debba essere revocato. Ecco che di conseguenza la preoccupazione del Sindaco di Caravaggio è priva di ogni fondamento perché, appunto, i matrimoni fasulli o di comodo hanno già una specifica sanzione prevista dal nostro ordinamento, sia dal testo di legge, sia poi dalle circolari diramate dal Ministro dell’Interno.

In realtà si tratta di aspetti completamente diversi: il fatto che uno straniero sia in condizioni irregolari di soggiorno e che perciò rischi l’espulsione, al di là del fatto che la presenza irregolare sul territorio non costituisce un reato ma una semplice violazione amministrativa, non impedisce all’Ufficiale di Stato Civile di compiere un proprio dovere specificamente previsto dalla legge, ovvero, quello di garantire a chiunque ne abbia intenzione di esercitare il proprio diritto di formare una famiglia. Questi diritti fondamentali di ogni persona sono riconosciuti dalla stessa Costituzione ed anche dalla Convenzione Europea per i diritti dell’uomo, a prescindere dalla cittadinanza e anche a prescindere dalla regolarità del soggiorno.

Se dovessimo ragionare secondo la logica del Sindaco di Caravaggio dovremmo pensare che anche il semplice riconoscimento della paternità, o della maternità, non possa essere esercitato da parte di un cittadino straniero in condizioni irregolari di soggiorno; si tratta infatti, anche in questo caso, di un diritto fondamentale della persona umana dello stesso livello: sposarsi o avere figli sono diritti della stessa rilevanza dal punto di vista delle convenzioni internazionali e che dal punto di vista giuridico non possono essere inibiti a fronte della mera irregolarità di soggiorno.

Se dovessimo immaginare che un’analoga circolare dovesse prescrivere il divieto di registrare la paternità o la maternità di un nato in Italia, trattandosi di genitori, uno o entrambi, in condizione irregolare di soggiorno, avremmo, secondo la logica del Sindaco di Caravaggio, un provvedimento che lotta contro la “clandestinità”. E’ invece evidente che ciò la alimenterebbe.
In realtà la lotta contro la “clandestinità” non c’entra niente con l’esercizio dei diritti fondamentali della persona umana e soprattutto con la tutela della famiglia e con la tutela dei minori.
Di conseguenza, dal punto di vista giuridico, non riteniamo di dover spendere ulteriori argomentazioni e commentiamo questa ordinanza solo perché può dare l’idea di quello che è l’atteggiamento che sempre più si va diffondendo e che trova, è necessario dirlo, una certa base di consenso nella popolazione, in particolar modo a causa dell’inganno che spesso è celato dietro a queste comunicazioni.
In realtà questi provvedimenti limitano l’esercizio dei diritti fondamentali e non assicurano a nessuno, alla popolazione in genere, un briciolo di sicurezza in più. Dal punto di vista della salute pubblica o della sicurezza questi provvedimenti sono assolutamente evanescenti.

Quella del Sindaco di Caravaggio non è una primogenitura assoluta. Iniziative analoghe anche se espresse in maniera molto meno formale erano state adottate anche da parte di altri comuni.
Si disponeva il dovere di ricevere comunque le pubblicazioni, perché sposarsi è un diritto della persona, ma nel momento in cui il richiedente fosse risultato “irregolare” o semplicemente “presunto irregolare” rifiutandosi per esempio di esibire il permesso di soggiorno poteva, come è accaduto alcune volte, scattare la denuncia da parte dell’amministrazione comunale alle autorità di Polizia che quindi intervenivano in occasione del matrimonio impedendolo e portando via il promesso sposo o la promessa sposa senza il permesso di soggiorno.
Dobbiamo quindi fare un’altra puntualizzazione anche di fronte a queste indicazioni meno formali che sono state talvolta impartite agli ufficiali di stato civile.

Possiamo ritenere che non vi sia un vero e proprio obbligo giuridico di denuncia all’autorità di Polizia. Qualsiasi Pubblico Ufficiale che venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di un fatto che costituisce reato e che quindi apprenda una notizia di reato è obbligato per legge a denunciarlo all’autorità giudiziaria competente. Tuttavia, poiché il fatto di essere presenti sul territorio in condizioni irregolari di soggiorno non è un reato, non vi è alcun obbligo di denuncia da parte dell’Ufficiale di Stato Civile.
Certo, nel momento in cui il Sindaco dovesse prescrivere con un ordine di servizio all’Ufficiale di Stato Civile, che è suo sottoposto, la denuncia all’autorità di polizia, questi, in virtù di un rapporto di gerarchia, dovrebbe ottemperare, se non altro per evitare eventuali provvedimenti disciplinari a suo carico.

Che la denuncia possa avvenire, come di fatto è già avvenuto, per fortuna non in molti casi, nel Nordest, non vuol dire che vi sia un obbligo legale di denuncia delle persone che semplicemente chiedono di potersi sposare.

La legge non contempla la regolarità del soggiorno tra i requisiti per ottenere le pubblicazioni né per la celebrazione del matrimonio. In sede di richiesta delle pubblicazioni l’ufficiale di stato civile dovrebbe anzi limitarsi al chiedere i documenti prescritti e non dovrebbe, invece, interessarsi a conoscere se gli interessati possiedono o meno un permesso di soggiorno o di che tipo esso sia. La circolare è quindi palesemente illegittima.
Dal punto di vista giuridico il Sindaco agisce, per quanto riguarda le funzioni di Stato Civile, in veste di Ufficiale del Governo, di conseguenza un intervento da parte del Ministero dell’Interno che coordina le funzioni di Anagrafe e di Stato Civile sarebbe quanto mai auspicabile, se non altro per mettere un freno a questa attività creativa, che in realtà più che affrontare problemi veri di sicurezza e salute pubblica non fa altro che aumentare l’allarme sociale e creare un clima da assedio di immigrati che è assolutamente fuori luogo.