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Sospensione del Decreto Prefettizio di espulsione per intervenuta richiesta di protezione internazionale – Dimissione dal C.P.R.

Giudice di Pace di Pisa, decreto del 6 giugno 2018

Ad un cittadino di origini georgiane veniva notificato Decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Pisa, con il quale si disponeva l’espulsione dal Territorio nazionale e l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Il provvedimento veniva emesso ai sensi dell’art. 13 e 14 T.U.I, in quanto lo straniero aveva violato un precedente decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Firenze.

In pari data il Questore di Pisa, accertato che non era possibile eseguire con immediatezza il decreto di espulsione disponeva, ai sensi dell’art. 14 c. 1 e 5 bis del T.U.I., il trattenimento del cittadino georgiano presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri.

In costanza di trattenimento all’interno del C.P.R., il cittadino georgiano provvedeva a formalizzare domanda di protezione internazionale.
Il Giudice di Pace di Melfi convalidava il trattenimento del cittadino georgiano presso il C.P.R.

Lo straniero impugnava il Decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Pisa chiedendone l’annullamento, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Con il ricorso avverso l’espulsione veniva, in particolare, richiamata la normativa di cui all’art. 10 bis, c. 6 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico Immigrazione, il quale statuisce: ”Nel caso di presentazione della domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere”, nonché la giurisprudenza formatasi sul punto, tra cui Cass. Sez. 6-1, sent. n. 14268, Rv. 631625, est. De Chiara, nella quale si trova scritto: “Il rilascio del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale per motivi umanitari rende inefficace il precedente decreto di espulsione, divenuto ineseguibile, sicché, nel giudizio proposto avverso quest’ultimo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non potendosi ritenere persistente un interesse all’annullamento di tale decreto, poiché la posizione giuridica dell’interessato resta regolata dal permesso di soggiorno conseguito”.

Venivano, inoltre, segnalate le precarie condizioni di salute dello straniero, per le quali avrebbe dovuto seguire rigidi prescrizioni mediche. Sul punto, la Corte di Giustizia richiamando la Direttiva U.E. n. 115 del 2008, ha più volte ribadito che nei casi in cui l’esecuzione di un provvedimento di espulsione possa esporre il cittadino ad un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, gli Stati membri sono tenuti a conferire effetto sospensivo nei confronti del provvedimento e prevedere, inoltre, la presa in carico per quanto possibile delle necessità primarie di detto cittadino di Paese terzo al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie possano effettivamente essere forniti nelle more del ricorso (ex multis, sentenza Abdida, c-562/13 e con la sentenza M’Bodj C‐542/13).

Il Giudice di Pace di Pisa, aderendo alle tesi prospettate dal ricorrente, ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato in attesa di pronunciarsi sul merito. Il cittadino georgiano veniva quindi rimesso libertà, in attesa della definizione del giudizio.

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Giudice di Pace di Pisa, decreto del 6 giugno 2018