Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Speciale Melting Pot su diritto d’asilo, accoglienza e protezione internazionale

Un contributo del Progetto Melting Pot Europa per quanti stanno affrontando, a diverso titolo, la questione del diritto d'asilo e dell'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati

Foto di Lorenzo Masi

L’Europa, i conflitti, i confini, il diritto d’asilo

I conflitti che caratterizzano, ormai in maniera strutturale, i territori posti al di fuori dei confini geografici europei (dal Nordafrica all’Africa Subsahariana, dal Medio Oriente all’Ucraina), come è noto, stanno spingendo milioni di persone a fuggire dai luoghi in cui abitavano per salvarsi la vita, per sottrarsi a trattamenti disumani e degradanti, a miseria, a negazione dei diritti fondamentali della persona, a catastrofi ambientali e persecuzioni, guerre e terrorismo. 1
Chi non trova un adeguato rifugio, è costretto a vivere in campi profughi, alcuni allestiti per far fronte ai nuovi conflitti emergenti, altri esistenti da lungo tempo. Molti di questi si trovano in luoghi in cui, a loro volta, le persone in fuga rischiano di subire (o già subiscono) le stesse violazioni da cui hanno cercato di sottrarsi.
Al tempo stesso vi sono migliaia di persone che tentano di raggiungere i confini europei per chiedere protezione a quell’Europa che ha speso nel mondo la sua immagine democratica, di tutela dei diritti umani per tutte e tutti. Ma sono costretti a farlo attraverso le uniche “rotte” che il complesso sistema normativo (oltre che politico) dell’Unione Europea e dei singoli stati che la “compongono”, rendono praticabili. Una parte consistente cerca di raggiungere l’Europa affrontando muri e barriere terrestri a Sud Est, a Sud Ovest, così come ad Est e a nord Est del continente. Altri lo fanno attraverso il Canale di Sicilia, altri ancora utilizzando “strade” diverse (scali aeroportuali o traghetti). Tutti devono farlo rischiando la vita o la libertà personale, in assenza di un visto d’ingresso, senza possibilità di rivolgersi alle ambasciate degli Stati Membri UE nei paesi in cui si trovano.

Chi riesce a superare vivo questi confini, anche una volta raggiunto il territorio dell’Unione, deve comunque confrontarsi con la disomogeneità del sistema d’asilo europeo, con condizioni di accoglienza diversificate, con le limitazioni imposte dal Regolamento Dublino (e successive versioni), con una normativa che, nonostante gli adeguamenti degli ultimi anni, risulta ancora inadeguata ad affrontare la realtà del mondo che stiamo vivendo e quindi a dare risposte all’altezza di quanto previsto dall’articolo 13, punto 2, della dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo: Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese .

Il confine, anche una volta “superato”, sembra non abbandonare mai chi lo attraversa

A fronte di questa situazione generale e strutturale di guerre e conflitti, l’Europa continua infatti a proporre “il confine come metodo” di regolazione della vita. La risposta a questa impellente domanda di protezione assume così i caratteri dell’emergenza. La salvaguardia di diritti fondamentali inviolabili fa quindi i conti con la “necessità” di protezione e di esternalizzazione delle frontiere, temperando in questo modo il dovere di tutela dei diritti. E’ in fondo la storia stessa dell’Europa che, fin dalla sua nascita ha posto alla base delle sue fondamenta due pilastri che oggi sempre più appaiono strutturalmente incompatibili e contraddittori: la protezione dei confini e la tutela dei diritti della persona. A farne le spese sono così le storie personali di chi cerca di salvare la propria vita e quella dei suoi cari.


La crisi del sistema di accoglienza

In questi ultimi anni anche le categorie del diritto d’asilo hanno subito alcune distorsioni culturali, prima ancora che normative. La denominazione “profughi”, usata di volta in volta per definire le donne e gli uomini sbarcati in Sicilia, in particolare dal 2011 ad oggi, non corrisponde infatti ad alcuna definizione giuridica o forma specifica di protezione (se non eventualmente a quella prevista dall’art 20 del TU o dalla Direttiva 55/2001). Se nel 2011 questa deroga ai principi stabiliti dalle norme (internazionali e nazionali) era avvenuto per decreto, attraverso “la dichiarazione dello stato di emergenza”, oggi questa stessa deroga è divenuta prassi, si è fatta sistema, senza neppure bisogno di atti formali per essere dichiarata.

La gestione dell’accoglienza, nel corso del 2014 è stata così affidata ai cosiddetti “progetti Mare Nostrum” che hanno lavorato, in media, ben al di sotto degli standard raggiunti nel corso degli anni precedenti dal Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.
E’ doveroso ricordare che gli scandali e i risvolti negativi dell’ENA (Emergenza Nord Africa 2011) hanno spinto il Ministero dell’Interno a prendere alcune precauzioni. Già alla fine del 2012, a ridosso della fine dei finanziamenti per i centri istituiti per far fronte alle cosiddette “primavere arabe”, erano state fornite alcune linee per il superamento dell’emergenza. Nello stesso testo il Ministero riconosceva le fortissime criticità del sistema (mancato rilascio dei permessi, mancata attivazione dei percorsi di inserimento). Così, con l’”emergenza 2014″, il reperimento degli enti a cui affidare i “progetti”, inizialmente previsto attraverso il vecchio e poco trasparente metodo delle “convenzioni private”, si è trasformato in un sistema di bandi pubblici (da parte delle prefetture) per l’assegnazione degli appalti. Ulteriore differenza rispetto all’esperienza del 2011 è rappresentata dai soggetti gestori stessi che, in diversi territori, sono stati individuati tra gli enti a cui normalmente viene affidata l’accoglienza SPRAR. Rimane in ogni caso una evidente diversificazione delle condizioni di vita dei migranti che vengono collocati in questi due “circuiti differenti”.
In questi anni il sistema di accoglienza ‘emergenziale’, definito appunto straordinario, è diventato la ‘normalità’, il modello di riferimento per le persone in cerca di accoglienza e protezione. 2

E’ a seguito di continui scandali, denunce di malagestione, proteste dei richiedenti asilo per le condizioni e gli abusi dell’ “accoglienza”, report giornalistici, inchieste della magistratura (la prima e più conosciuta probabilmente rimane l’inchiesta mondo di mezzo che ha portato a diversi arresti nella città di Roma) che il contesto in cui si sono sviluppati i circuiti di accoglienza italiano appare più chiaro.
Da un lato la gestione “malavitosa” degli appalti 3 ha costretto i migranti a condizioni di vita indegne, dall’altro proprio il contesto dell’emergenza, che ha continuamente dominato il tema dell’accoglienza, ha dato mani libere a chi, in diverse forme e con diverse intensità, ha voluto speculare sulla pelle dei migranti. Difficilmente è insomma possibile immaginare che possano crescere mele marce in un albero sano. Ed infatti, proprio questa concezione dell’accoglienza, limitata al minimo di sopravvivenza, con la necessità di fornire vitto ed alloggio e pochissimi servizi, senza alcuna tensione e volontà di costruire percorsi di inserimento ed inclusione, ha offerto la possibilità di crescita alle organizzazioni che volevano lucrare, costruendo veri e propri sistemi, ma anche a piccoli affaristi che hanno trovato nell’accoglienza un buon modo per risanare le finanze di alberghi, cooperative ed enti, in rosso.

In un situazione così compromessa, la quale viene puntualmente monitorata da operatori, attivisti, associazioni in ogni territorio, ragionare attorno al tema dell’accoglienza e delle buone pratiche di accoglienza, anche non istituzionali, è quanto mai urgente e fondamentale. Appare evidente come sia tutt’ora assente un piano programmatico del governo in grado di garantire un’accoglienza dignitosa e inclusiva, e come la gestione in capo alle Prefetture dimostri grossissimi limiti, carenze nel controllo della qualità dei servizi e un approccio meramente burocratico nel quale le persone sono considerati numeri, quote, percentuali, merce.

Una possibile risposta può essere il progressivo incremento dei posti della rete SPRAR, anche se – attualmente – il sistema SPRAR continua ad essere marginale nel panorama dell’accoglienza. E’ evidente che l’allargamento dei posti SPRAR e l’adesione di nuovi comuni si può considerare una conquista, da anni infatti la necessità di aumentare il numero dei posti disponibili era una questione messa sul tavolo da movimenti ed operatori. Ma l’incremento dei posti disponibili, così come è avvenuto, presenta però non poche problematiche e paga l’enorme ritardo con cui è stato effettuato.
Dopo molti anni di stallo, infatti, i posti dello SPRAR sono passati da poche migliaia ai quasi 26.000. 4 Ma proprio perché improvviso e anche per la necessità di coinvolgere nuovi soggetti gestori, è lo stesso allargamento (sia chiaro, rivendicato giustamente da anni) a fare i conti con un abbassamento generale degli standard qualitativi.

Insomma, il rischio attuale è che lo stesso SPRAR – come in alcuni casi che abbiamo potuto verificare – assomigli troppo al circuito d’emergenza. Il sistema SPRAR considerato da molti, spesso a ragione, fiore all’occhiello dell’accoglienza italiana, se non mantiene alto il sistema di controllo della qualità e di tutti i servizi offerti rischia di essere travolto esso stesso da questo sistema lacunoso. Per onestà va anche detto che non tutto il sistema straordinario è dominato da logiche di business o malagestione. Esistono, per quanto siano una minoranza, enti gestori che hanno adottato le linee guida dello SPRAR ed operano con trasparenza e servizi di qualità.
Il vizio originale va probabilmente ricercato nel quadro generale del sistema, nell’approccio complessivo della politica migratoria dell’Unione europea e del’Italia che non agevolano l’ingresso legale né per richiesta di protezione né per lavoro, e infine nelle nuove procedure, come il metodo hotspot, che l’Ue sta imponendo all’Italia.

L’istituzione dei CIE (laddove i richiedenti asilo in attesa di identificazione vengono trattenuti) 5, e poi degli Hotspot (nei quali i richiedenti asilo subiscono identificazioni anche forzate e sono sottoposti ad un regime semi-detentivo), la presenza di grandi CARA diffusi in tutto il territorio, i cosiddetti Hub (alcuni dei quali sono delle tendopoli invivibili), lo SPRAR, il circuito dei CAS (Centri d’Accoglienza Straordinaria) messo in campo attraverso i bandi delle Prefetture (con appartamenti, piccoli centri, ma anche alberghi e luoghi ad alta concentrazione) disegnano uno scenario alquanto complesso difficilmente armonizzabile.
Al tempo stesso lo scenario di crisi economica (con il suo portato di iniqua distribuzione della ricchezza), i ritardi cronici nella definizione degli status giuridici dei richiedenti asilo, il diffuso risentimento (politico e sociale) nei confronti dei “profughi”, l’impossibilità di circolare liberamente in Europa, lì dove sarebbe possibile contare su reti parentali, rigiocare conoscenze linguistiche, competenze professionali e ricercare lavoro in un mercato più ampio, divengono il limite strutturale con cui il sistema di accoglienza, chi vi opera, a partire dal più qualificato SPRAR, deve fare i conti, anche quando la qualità dei progetti è ineccepibile.

In questo scenario caotico, l’esperienza, il know out consolidato e riconosciuto di enti locali e attori del privato sociale, riescono difficilmente essere messi a valore.

Nei tanti territori di questo mosaico, molti enti locali, associazioni e cooperative, si sono trovati per la prima volta a supportare i richiedenti asilo nell’iter di richiesta e riconoscimento di una forma di protezione, così come a gestire forme di accoglienza eccezionali, spesso senza la preparazione professionale che può vantare per esempio chi opera da molto tempo nello SPRAR, oppure senza puntuali e precise istruzioni da parte dell’autorità che sembra procedere invece con una gestione legata all’esigenza politica contingente.

Questo speciale intende fornire a chi affronta queste questioni uno strumento di comprensione per orientarsi in questo complesso contesto. Un contributo del Progetto Melting Pot Europa affinché l’accoglienza e le garanzie per richiedenti asilo e rifugiati, la loro possibilità di accedere pienamente alle tutele previste dalla protezione internazionale, così come al riconoscimento del loro diritto di soggiorno, siano comunque degni, consapevoli che il quadro generale descritto richiama ancora una volta l’attenzione sui limiti della normativa in materia d’asilo, del sistema di accoglienza italiano e dello scenario normativo e politico europeo in generale.

Per questo Melting Pot Europa mette anche a disposizione le sue competenze, la sua rete di esperti, i suoi strumenti, per la costruzione di progetti e attività di counseling nei confronti di tutti gli enti che vogliano costruire percorsi di accompagnamento, di tutela, di accoglienza, di inserimento, senza accontentarsi dell’esistente. Contattaci a: [email protected]

Il diritto di asilo – Principali riferimenti normativi

I principi internazionali di protezione dei rifugiati e di non respingimento trovano fondamento nella Convenzione di Ginevra del 1951, da cui deriva la definizione di rifugiato ripresa nella normativa italiana. La normativa italiana di recepimento della normativa europea è composta da numerosi decreti.


Il significato e il contenuto della protezione internazionale e i due differenti status di rifugiato e protezione sussidiaria

Decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007 (Decreto Qualifiche) modificato dal Decreto legislativo n. 18 del 21 febbraio 2014

Normativa europea di riferimento
Direttiva 2011/CE/95 del 13 dicembre 2011 (La nuova Direttiva Qualifiche)
Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 (Vecchio testo della Direttiva Qualifiche)


La procedura per la presentazione della domanda di protezione ai fini del riconoscimento di una forma di protezione

Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 aggiorna il Decreto legislativo n.25 del 28 gennaio 2008 (Decreto Procedure)
– Il Decreto-Legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito in legge 13 aprile 2017, n. 46 modifica alcuni articoli in virtù delle disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale.

Normativa europea di riferimento
Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 (La nuova Direttiva Procedure)
Direttiva 2005/85/CE del 1° dicembre 2005 (Vecchio testo della Direttiva Procedure)


Le norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo

Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 abroga il Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140 (Decreto Accoglienza)
– Il Decreto-Legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito in legge 13 aprile 2017, n. 46 modifica alcuni articoli in virtù delle disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale.

Normativa europea di riferimento
Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013 (La nuova Direttiva Accoglienza)
Direttiva 2003/9/CE del Consiglio Europeo del 27 gennaio 2003 (Vecchio testo della Direttiva Accoglienza)


Approfondimenti dopo il Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 e “la crisi dell’asilo in Europa”

La crisi dell’asilo in Europa – Parte I, del 8 ottobre 2015
Punti critici e novità in materia di protezione, accoglienza e trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, del 19 ottobre 2015
Protezione internazionale: le nuove norme analizzate dall’ASGI, del 7 ottobre 2015


Approfondimenti dopo la legge n. 46 del 13 aprile 2017, la cosiddetta Minniti-Orlando

Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell’immigrazione illegale, del 1 marzo 2017
Decreto Minniti – Orlando: prime riflessioni interpretative dopo l’entrata in vigore, aggiornata a giugno 2017
Decreto Minniti-Orlando – Legge 46/2017: le risposte degli avvocati ai primi quesiti della Rete Operatori Sociali, del 6 giugno 2017


La scheda pratica a cura della redazione del progetto Melting Pot Europa

La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale


Chi è il rifugiato? Quali forme di protezione sono previste dalla normativa?

Rifugiato
E’ il cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

Protezione sussidiaria
Può invece essere riconosciuta al cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea che non ha i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.
Per danno grave si intende: pena di morte, tortura, trattamenti disumani e degradanti oppure una situazione di conflitto interno o internazionale nel Paese.

Protezione umanitaria
Può essere riconosciuta con diversi strumenti, sia attraverso l’adozione di provvedimenti che riconoscono la protezione temporanea con l’attivazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea, o del Governo italiano (Direttiva 55/2001/CE, art 20 TU), sia attraverso il rilascio da parte delle Questure di un permesso di soggiorno umanitario (su proposta delle Commissioni Asilo o con decisione del Questore)

  • La Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 stabilisce le modalità di concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati. La procedura in questo caso deve essere attivata, ai sensi della direttiva, su su proposta della Commissione che esamina le richieste di Qualsiasi Stato Membro.
    Il Consiglio accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati e attiva la procedura con una decisione adottata a maggioranza qualificata.
  • L’articolo 20 del TU Immigrazione stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, siano stabilite le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
  • Le Commissioni che esaminano la domanda di protezione hanno la possibilità di considerare una protezione di tipo umanitario che fa genericamente riferimento al divieto di espulsione per motivi di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, dando così indicazioni alle Questure nel senso di rilasciare un permesso di soggiorno umanitario.
    L’ordinanza 11535 del 2009 delle S.U. Civile della Cassazione ha stabilito la competenza delle Commissione a valutare in ultima istanza anche il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari dopo aver escluso lo status di rifugiato e che rimodella il rapporto Commissione/Questura rendendo il parere della Commissione sul rilascio dei motivi umanitari vincolante per la Questura che non potrà più sollevare obiezioni. (leggi l’ordinanza)
  • Le Questure, ai sensi dell’art. 5, comma 6, quando ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano procedono al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

Il Gratuito patrocinio è un diritto anche per i richiedenti asilo


I permessi di soggiorno e le informazioni da sapere

Permesso di soggiorno per asilo politico

Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria

Permesso di soggiorno per motivi umanitari

Il decreto ed il vademecum sul nuovo funzionamento dello Sprar

“Welcome to Italy”: una guida pratica per i migranti

Access to Asylum: strumento Audio-visivo di informazioni multilingue sulla richiesta di protezione internazionale nel contesto italiano, a cura di K-Pax

– Il permesso di soggiorno per motivi umanitari

Con il Decreto legislativo n. 12 del 13 febbraio 2014 che ha recepito la Direttiva 51/CE/2011 è stata introdotta la possibilità di rilascio di un Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai titolari di protezione internazionale.
La disposizione è contenuta nell’art 9-bis del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs 286 del 25 luglio 1998)


L’Europa ed il Regolamento Dublino

Il Regolamento (UE) N. 604/2013 del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino III) stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

Consulta:
Tutti i materiali e la giurisprudenza italiana ed europea sul Regolamento Dublino
La rubrica Asilo in Europa a cura di Alessandro Fiorini
Come funziona il Regolamento Dublino? Una scheda per operatori che lavorano con richiedenti asilo


I Minori Stranieri Non Accompagnati

Il 29 marzo è stata approvata la Legge 7 aprile 2017, n. 47
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Il testo disciplina gli aspetti fondamentali per la vita dei minori migranti che arrivano in Italia senza genitori: dalle procedure per l’identificazione e l’accertamento dell’età agli standard dell’accoglienza; dalla promozione dell’affido familiare alla figura del tutore, dalle cure sanitarie all’accesso all’istruzione, tutti tasselli fondamentali per favorire l’inclusione sociale dei minori
[continua…]

Legge 7 aprile 2017, n. 47 – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.


Materiali di approfondimento

SPRAR – “La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico dell’operatore”
Il Manuale si rivolge agli operatori che forniscono assistenza ai richiedenti asilo – sia all’interno della pubblica amministrazione che presso enti di tutela o che gestiscono programmi di accoglienza – guidandoli nella comprensione della normativa in tema di procedura di riconoscimento dello status e di accoglienza.

– [Manuale UNHCR sulle procedure ed i criteri per la determinazione dello status di rifugiato->]
ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati

Manuale UNHCR – Intervistare i richiedenti asilo
La preparazione dell’intervista è un momento cruciale del percorso per la determinazione dello status di rifugiato. Al momento della presentazione della domanda di protezione presso la Questura territoriale competente è opportuno che il richiedente presenti una propria memoria personale scritta, coi motivi per i quali è fuggito dalla Libia e per i quali non può rientrare nel proprio paese. Per alcuni suggerimenti consultare la Guida dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Soccorso in mare
Guida UNHCR ai principi ed alle pratiche da applicarsi a migranti e rifugiati

Protezione dei rifugiati
Guida al diritto internazionale del rifugiato

Linee guida UNHCR per la prevenzione e la risposte alle violenze sessuali e di genere
nei confronti di rifugiati, rimpatriati e sfollati interni

Linee guida UNHCR per le domande di protezione internazionale fondate sull’orientamento sessuale e/o l’identità di genere
Articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati

Protocollo di Istanbul
Vittime di tortura

Manuale operativo e successivi aggiornamenti
Per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale della rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)

Il diritto alla protezione – La protezione internazionale in Italia: quale futuro?
Studio realizzato da ASGI (capofila), insieme ad A.I.C.C.R.E (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e Regioni d’Europa), Caritas Italiana, Communitas Onlus, Ce.S.Pi. (Centro Studi politiche internazionali)

Tutti i materiali a cura del Servizio Centrale
Una raccolta di manuali, rapporti, documenti e buone prassi sull’accoglienza e la tutela di richiedenti asilo e rifugiati

Tutti materiali e le notizie a cura dell’UNHCR
Tutte le notizie ed i materiali a cura dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati


Siti utili

Una raccolta di pagine web utili a reperire informazioni sulle condizioni dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo al fine della costruzione della domanda d’asilo
www.hrw.org
www.amnesty.org
www.unhcr.org
www.savethechildren.it
www.msf.org
www.emergency.it


Denuncia per ingresso irregolare

Molti dei migranti sbarcati nel corso del 2014 rischiano di essere denunciati per il reato di ingresso e soggiorno irregolare (non ancora abolito nonostante il disegno di legge per la sua cancellazione sia stato approvato).
L’abbandono delle strutture di accoglienza che rende difficile la conclusione dell’iter per il riconoscimento della protezione internazionale, l’esito negativo di molte domanda e la difficoltà a presentare ricorso, potrebbero portare molte persone a rimanere sul territrio in mancanza di un titolo di soggiorno, in condizione di irregolarità.
CIE – Come contrastare i trattenimenti illegittimi?
Detenzione illegale e diritto di difesa
Diritti di difesa sotto sequestro
Note sintetiche sulla situazione del cittadino straniero privo di permesso di soggiorno in Italia


Asilo a Venezia

Melting Pot Europa, in collaborazione con il Progetto Fontego SPRAR, a cura del servizio Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell’Asilo del Comune di Venezia, mette a disposizione una pagina web per la raccolta di notizie, di materiali, di normative e per lo scambio di opinioni e informazioni tra operatori (dei progetti e dell’associazionismo).

Consulta la pagina

Asiloavenezia.meltingpot.org


Ulteriori riferimenti normativi:



Normativa italiana
Tutte le circolari

Giurisprudenza sul diritto d’asilo:

La cronaca gli approfondimenti e le notizie sul diritto d’asilo:
Leggi

  1. http://www.meltingpot.org/Global-Trends-2016-dell-UNHCR-sono-65-6-milioni-le-persone.html
  2. Accogliere: la vera emergenza – Dossier a cura della Campagna LasciateCIEntrare
  3. Si veda ad esempio l’inchiesta sul CARA di Isola Capo Rizzuto. Accoglienza in veste misericordiosa: un decennio di malaffare, abusi, vessazioni e diritti negati
  4. I numeri dello SPAR
  5. La legge n. 46 del 13 aprile 2017, conosciuta come Minniti-Orlando, ha rinominato i CIE in CPR (Centri Permanenti per il Rimpatrio)

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