Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Sport alla Rovescia – Il documento integrale consegnato alla Figc Veneto

Chiediamo e proponiamo la concreta e perentoria modifica di alcune norme e regole presenti nelle carte Federali, e ciò al fine di eliminare situazioni prive di ragionevoli motivi di sussistenza (art. 40 comma 11 bis NOIF) o di modificare precetti che, sebbene basati su principi condivisibili, creano ingiustificate preclusioni nell’accesso all’attività sportiva per i giocatori stranieri (art. 40 comma 11 NOIF).

Innanzitutto, l’art. 40 comma 11 bis NOIF sancisce:

“11bis I calciatori di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente.

Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e, per i calciatori extracomunitari che non potranno essere trasferiti, avrà validità fino al termine della stagione sportiva”.

Preliminarmente occorre individuare quali sono i soggetti interessati dalla norma: si tratta giovani e meno giovani calciatori comunitari ed extracomunitari legalmente residenti e soggiornanti in Italia mai precedentemente tesserati per Federazioni estere. Considerazione, quest’ultima, che libera il campo da ragionamenti inerenti la salvaguardia dei vivai o la preoccupazione per odiose “tratte” di giovani promesse.

Il requisito della residenza in Italia da 12 mesi è privo di fondamento e irragionevolmente escludente, va quindi eliminato tout court.

Il requisito (per i giocatori extracomunitari) del permesso di soggiorno valido fino al termine della stagione è stato dichiarato discriminatorio dal giudice statale ed inoltre superato anche dalla prassi derogatoria della stessa FIGC.

Infatti, il giudice del Tribunale di Lodi con ordinanza (densamente motivata) del 13 maggio 2010 ha sottolineato che“la richiesta di un requisito aggiuntivo rispetto alla mera regolarità del soggiorno (cioè un permesso di soggiorno valido fino al termine del campionato) debba essere dichiarata illegittima e discriminatoria sulla base dell’art. 43 D.Lgs. 286/98”.

Inoltre è la stessa FIGC che, oramai con consuetudine certa, deroga a tale requisito indicando all’inizio della stagione sportiva le linee guida in tema di tesseramento di giocatori stranieri:

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A

Il Consiglio Federale

− visti i commi 11 e 11 bis dell’art. 40 delle N.O.I.F. che prevedono, ai fini del tesseramento dei calciatori dilettanti extracomunitari, la presentazione tra l’altro del permesso di soggiorno valido per un anno o comunque fino al termine della stagione sportiva di riferimento;

− considerato che i Comitati Regionali della L.N.D., attraverso la medesima Lega, hanno manifestato che, anche per la stagione sportiva in corso, permangono alcune difficoltà operative, determinate anche dalle limitazioni temporali poste ad alcuni permessi di soggiorno dalla legislazione nazionale;

− tenuto conto che l’attività agonistica dilettantistica al 31 marzo 2013 è già avviata nella sua fase conclusiva;

− tenuto altresì conto che, in base alle disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario non può essere espulso dall’Italia per l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno, nei sessanta giorni successivi a detta scadenza;

− considerato pertanto che il calciatore dilettante extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio del 2013, può rimanere nel territorio italiano fino al 31 marzo 2013;

− ritenuto per tali motivi e, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti, di prevedere, anche per la corrente stagione sportiva che il tesseramento di cui alle citate disposizioni possa essere consentito a condizione che venga presentato un permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio 2013;

− visto l’art. 27 dello Statuto Federale;

ha deliberato

per la stagione 2012-2013, ai fini del tesseramento dei calciatori extracomunitari di cui ai commi 11 e 11 bis dell’art. 40 delle N.O.I.F., in parziale deroga alle medesime disposizioni sarà sufficiente presentare, oltre alla ulteriore documentazione prevista, il permesso di soggiorno con scadenza al 31 gennaio 2013.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2012

Infine riteniamo ingiustificatamente limitante l’impossibilità per gli atleti extracomunitari regolarmente tesserati di essere trasferiti nel corso della stagione, al pari dei compagni di squadra italiani e comunitari.

Chiediamo e proponiamo, quindi, che l’art. 40 comma 11 bis NOIF venga così modificato:

“11bis I calciatori di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e, qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno valido.

Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva.”

Non altrettanto perentoria, ma comunque concreta, è la richiesta di modifica dell’art. 40 comma 11 NOIF; norma che merita un approfondimento di analisi in quanto figlia di una ratio condivisibile ma anche portatrice, nell’attuale formulazione, di inammissibili effetti discriminatori.

Tale norma sancisce:

11) Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare

in campo un solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1. Calciatori extracomunitari:

a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;

b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell’Ente competente attestante la regolare assunzione;

c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità;

d) la residenza e il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento. La residenza e il permesso di soggiorno devono risultare nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.

2. Calciatori comunitari:

a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;

b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa;

I calciatori tesserati a norma dei precedenti punti 1) e 2) non possono essere trasferiti ed il

tesseramento ha validità per una stagione sportiva”.

In questo caso, quindi, si tratta di calciatori di un’età minima di 16 anni (14 anni se tesserati come “giovani dilettanti”) che sono stati precedentemente (non solo nella stagione sportiva anteriore) tesserati in altra Federazione estera.

Evidente, e condivisibile, la ratio di tale statuizione: evitare il triste ed odioso “mercato di giovani promesse” effettuato da Società dilettanti a proprio o in favore delle più ricche Società professionistiche che rischia sovente di concludersi con giovani giocatori stranieri abbandonati a se stessi quando non soddisfano le aspettative calcistiche.

Ciò non toglie che, nel contesto migratorio in cui viviamo, tale norma debba essere modificata nel senso di restringere il suo carattere escludente a quelle sole situazioni che ne giustificano la vigenza.

Infatti, non può che risultare discriminatorio ed ingiusto che al ragazzo 26enne extracomunitario, senza velleità di professionismo, venga precluso di giocare con i vicini di casa ed i compagni di lavoro solo perché in gioventù aveva partecipato a campionati del suo Paese o di altro Paese europeo.

Così come è inaccettabile che la coppia di fratelli comunitari, arrivati in Italia a 12 anni con la famiglia, non possano giocare nella stessa squadra al compimento del sedicesimo anno e ciò solo perché, ad esempio, avevano giocato nel Paese d’origine nella categoria “pulcini”.

Proponiamo, quindi, che la norma venga modificata nel senso di indicare un’età al di sotto della quale -12 anni- ed una al di sopra della quale -20 anni- non vi debbano essere limitazioni di tesseramento ed impiego (oltre, ovviamente, all’eliminazione del requisito di durata del permesso di soggiorno e della norma che vieta il trasferimento nel corso della staione per i motivi sopra riportati con riguardo all’art. 40 comma 11 bis).

Proponiamo, inoltre, che venga istituita una Commissione ad hoc in ambito FIGC che possa studiare la migliore riformulazione della norma esaminata (anche in merito alle età da includere o escludere nella limitazione al tesseramento), che possa individuare ulteriori miglioramenti (in senso inclusivo) e che possa vigilare attentamente sulle proposte di tesseramento qualora presentassero profili di incertezza.

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