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Status di rifugiata alla ragazza nigeriana vittima di tratta

Tribunale di Messina, ordinanza del 14 luglio 2017

Un’ordinanza emessa dal Tribunale di Messina nei confronti di una ragazza nigeriana di Benin City, alla quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato, nonostante non abbia mai ammesso di essere stata sotto tratta, neanche fino in Libia, pur essendo evidente dal racconto e dalla dinamica che non riusciva a raccontare in modo esaustivo la sua vicenda personale per vergogna.
Ma la vicenda narrata dalla ricorrente contiene tutti gli elementi sintomatici del fenomeno della tratta di esseri umani, in un contesto di commercio sessuale, come peraltro espressamente ammesso dalla stessa amministrazione resistente.

Come è noto, infatti, la tratta di persone indica il reclutamento, trasporto, trasferimento di persone tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità a scopo di sfruttamento, che può consistere nella prostituzione, nel lavoro forzato, nella schiavitù o in altre pratiche analoghe, mentre è irrilevante il consenso della vittima, nei casi in cui siano stati utilizzati i mezzi sopra indicati. Del tutto irrilevante è, invece, l’unico argomento utilizzato dall’amministrazione per escludere la possibilità di riconoscere la protezione internazionale, vale a dire la presunta reticenza della ricorrente nel narrare i particolari della sua vicenda.

Infatti, la valutazione nel merito della domanda di asilo non può essere posta in collegamento con la volontà della vittima di tratta di fornire testimonianza nell’ambito di un procedimento contro i suoi sfruttatori, ne può essere condizionata al contributo dato per identificare e perseguire i trafficanti.

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Tribunale di Messina, ordinanza del 14 luglio 2017