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Status di rifugiato al richiedente asilo: la Nigeria è un paese omofobo

Tribunale di Bologna, ordinanza del 21 febbraio 2018

Con ordinanza decisoria del 21.02.2018, il Tribunale Civile di Bologna ha accolto il ricorso presentato da un cittadino nigeriano dichiaratosi omosessuale, riconoscendo al medesimo lo Status di rifugiato politico e ribaltando la decisione della Commissione Territoriale.

Appurata la credibilità nonché la coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del ricorrente sulla scorta dei criteri di cui all’art. 3 comma 3 e 5 D.Lgs. 251/07, anche alla luce della Sentenza della Cassazione 8282/2013, e la non contraddittorietà rispetto alle informazioni generali e specifiche pertinenti al caso, il Giudice ritiene ricorrano tutti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 251/07.

(…) alla repressione sul piano penale si aggiunge la stigmatizzazione a livello sociale che comporta sofferenze ed umiliazioni spesso più acute della condanna penale. (…) I principi enunciati si adattano perfettamente al caso in esame, a tacer del fatto che, a parere del giudicante, la stigmatizzazione sociale che consegue alla scoperta di orientamenti sessuali non ritenuti ortodossi in paesi omofobi, costituisce di per sé e quindi a prescindere dal concreto ed attuale rischio di incriminazione, condotta persecutoria idonea a far sorgere il diritto alla massima forma di protezione“.

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Tribunale di Bologna, ordinanza del 21 febbraio 2018