Con ordinanza decisoria del 21.02.2018, il Tribunale Civile di Bologna ha accolto il ricorso presentato da un cittadino nigeriano dichiaratosi omosessuale, riconoscendo al medesimo lo Status di rifugiato politico e ribaltando la decisione della Commissione Territoriale.
Appurata la credibilità nonché la coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del ricorrente sulla scorta dei criteri di cui all’art. 3 comma 3 e 5 D.Lgs. 251/07, anche alla luce della Sentenza della Cassazione 8282/2013, e la non contraddittorietà rispetto alle informazioni generali e specifiche pertinenti al caso, il Giudice ritiene ricorrano tutti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 251/07.
“(…) alla repressione sul piano penale si aggiunge la stigmatizzazione a livello sociale che comporta sofferenze ed umiliazioni spesso più acute della condanna penale. (…) I principi enunciati si adattano perfettamente al caso in esame, a tacer del fatto che, a parere del giudicante, la stigmatizzazione sociale che consegue alla scoperta di orientamenti sessuali non ritenuti ortodossi in paesi omofobi, costituisce di per sé e quindi a prescindere dal concreto ed attuale rischio di incriminazione, condotta persecutoria idonea a far sorgere il diritto alla massima forma di protezione“.
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Tribunale di Bologna, ordinanza del 21 febbraio 2018